Regolamento dell'Imposta Provinciale sulle formalità di Trascrizione, iscrizione e annotazione dei Veicoli (I.T.P.)

Ultimo aggiornamento:6 Aprile, 2018

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(Approvato con Del. C.P. n.266 del 20/12/2001 ed integrato con le modificazioni apportate dalla Deliberazione del C.P. n.477 del 22/12/2006 e n.323 del 23/12/2009)

Art. 1R
(Oggetto del Regolamento)

  1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione, liquidazione, contabilizzazione e relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni dell’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A), istituita con il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.149 del 16.11.1998, esecutiva successivamente modificato con deliberazione consiliare deliberazione consiliare n. 15 dell’8.2.1999, esecutiva e con la deliberazione di Consiglio n. 151 del 22.12.1999, esecutiva , con efficacia dal 1.1.2001.
  2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell’art.52 del D. Legs. 15 dicembre 1997 n. 446, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 2
(Presupposto dell'imposta)

  1. L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
  2. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

Art. 3
(Versamento dell’imposta e applicazione delle sanzioni)

  1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
  2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del D.Legs. 15 dicembre 1997, n. 446.
  3. Per l'omissione o il ritardato pagamento totale o parziale dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Legs 18 dicembre 1997, n.471 da corrispondersi contestualmente ad essa. Le sanzioni sono applicate con le modalità previste dall'art.13 del D. Legs. 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori nelle misure di legge deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.
  4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e il soggetto in favore del quale è richiesta la formalità.
  5. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento. Le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'art. 5 del D.M.514/92 presentate al P.R.A. debbono riportare il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità.
  6. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art.56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'esibizione dell'attestazione di cui all'art.7 comma 4 del presente regolamento.

Art. 4
(Misure dell'imposta)

  1. L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art.56, comma 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2. La Provincia delibera l'aumento delle misure, di cui al comma 1, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; in caso di mancato adeguamento resta confermata, per l'esercizio successivo, la tariffa in vigore.
  3. Le misure così stabilite si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione.

Art. 5
(Esenzioni ed agevolazioni)

  1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.
  2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 del D. Legs. 4 dicembre 1997, n. 460 che attribuisce alle Province la potestà di esenzione in materia di tributi locali nei confronti delle ONLUS medesime.
  3. Per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti non vedenti, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico, l’imposta calcolata sulla base delle tabelle ministeriali, oltre all’eventuale maggiorazione stabilita dalla Provincia, è ridotta del 95%. Per ciascun soggetto avente diritto, l’agevolazione nel pagamento del tributo può essere riconosciuta relativamente ad un solo autoveicolo. Ai fini della presente agevolazione si considerano non vedenti i soggetti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Legge 3 aprile 2001, n. 138, e sordomuti i soggetti colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata. L’accertamento della condizione di disabilità è effettuato dalle competenti commissioni Mediche.
  4. Per le formalità trascritte a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi, poi a favore dell’unico soggetto che intende intestarsi il veicolo, l’imposta è ridotta del 90% per la trascrizione in favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione in favore dell’erede intestatario dell’autoveicolo.In caso di accettazione dell’eredità senza successivo trasferimento e, quindi, di effettuazione di un’unica formalità, l’imposta è dovuta per intero.

Art. 6
(Forme di gestione)

  1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta possono essere effettuati con le seguenti modalità, previste dall'art.56 comma 4 del D. Legs. 15 dicembre 1997, n. 446 modificato dall'art.1 lettera t), punto 2, del D. Legs. 30 dicembre 1999 n.506:

  • gestione diretta della provincia;
  • gestione nelle forme di cui all'art.52 comma 5 del D. Legs. 15 dicembre 1997, n. 446;
  • affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del P.R.A..

Art. 7
(Modalità di riscossione e liquidazione dell’imposta)

  1. In caso di gestione diretta, le attività di cui all’articolo 1 vengono svolte dagli appositi uffici provinciali.
  2. In caso di gestione affidata al P.R.A. o di gestione nelle forme di cui all'art. 52 comma 5 del D.Legs.15.12.1997, n. 446, provvedono alle attività di cui all’articolo 1 i soggetti affidatari, i quali saranno tenuti al versamento dell’imposta nelle casse della Provincia nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla riscossione.
  3. Le somme versate a titolo d’imposta e relative sanzioni sono arrotondate all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo; (1 )
  4. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al P.R.A. insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.
  5. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. ed il competente responsabile della Provincia.

 

Art. 8
(Compensi del concessionario)

  1. In caso di affidamento ai sensi del comma 2 dell’articolo 7, compete al concessionario il compenso stabilito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del comma 7 dell'art. 52 del D. Legs. 15 dicembre 1997 n. 446, o il compenso diversamente convenuto tra le parti ai sensi dell'art. 56, comma 4, del D. Legs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 9
(Ripresentazione di richiesta di formalità)

  1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.
  2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 3, si tiene conto della data di prima presentazione al P.R.A., ancorché incompetente, purché in tale data l'I.P.T. sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta in vigore nella Provincia in cui è stata effettuata la prima presentazione.

Art. 10
(Rimborsi e recuperi)

  1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione..
  2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata al soggetto incaricato della gestione dell’imposta.
  3. I rimborsi riguardano:
    - richieste di formalità già presentate e ricusate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del P.R.A o copia conforme del certificato di proprietà se utilizzato come nota di richiesta. In tal caso la richiesta è presentata direttamente al soggetto incaricato della gestione.
    - versamenti in eccesso o non dovuti.
  4. La Provincia, verificati i presupposti per il rimborso, autorizza il soggetto incaricato della gestione dell’imposta ad effettuare il rimborso stesso; in tal caso detto soggetto conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.
  5. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
  6. La Provincia o l’eventuale concessionario provvedono altresì al recupero degli importi non versati. Il concessionario, esperito inutilmente un tentativo di recupero bonario, provvede alla trasmissione degli atti alla Provincia per il seguito di competenza.
  7. L’avviso d’accertamento, predisposto dal concessionario, è inviato alla Provincia che lo notifica al contribuente nei termini e nelle forme di legge.
  8. Gli avvisi d’accertamento d’ufficio sono correlati ad omesse iscrizioni o trascrizioni al P.R.A.
  9. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l’avviso di accertamento la Provincia procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo o tramite ricorso all’ingiunzione fiscale di pagamento 3.
  10. Non si procede a recuperi e rimborsi per importi complessivi non superiori a € 17,00 in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione od annotazione.
  11. In caso di mancato o ritardato pagamento dell’imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali come da art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 11
(Verifiche e controlli)

  1. Al fine di verificare la corrispondenza delle somme incassate a titolo di I.P.T., rispetto alle formalità eseguite nel territorio della Provincia, il concessionario invia alla Provincia il riepilogo mensile e quello annuale con le modalità ed i contenuti indicati nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 56 del D. Legs. 15 dicembre 1997, n. 446.
  2. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell’imposta.

Art. 12
(Norme finali e transitorie)

  1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle norme vigenti.
  2. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo all'inizio della ripubblicazione, con efficacia dall'1/1/2001; da tale data è abrogato il Regolamento dell’I.P.T. approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.149 del 16.11.1998 successivamente modificato con delibera di Consiglio n.15 dell’8.2.1999 e n. 151 del 22.12.1999, fatte salve le norme concernenti l’istituzione dell’imposta aventi efficacia dall’1/1/1999.
  3. Sono fatti salvi i rapporti giuridici perfezionati e gli effetti prodotti in base al regolamento abrogato.
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