Statuto del Distretto Vivaistico Ornamentale di Pistoia

Ultimo aggiornamento:16 Gennaio, 2018

Articolo 1 
Costituzione del Distretto

1. Il Distretto Vivaistico Ornamentale di Pistoia è costituito mediante accordo tra enti locali e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale, definito, ai sensi dell’articolo 2 della L.Regione Toscana 21/2004, come un sistema economico territoriale caratterizzato da una produzione agricola coerente con le vocazioni naturali del territorio e significativa per l’economia locale, da una identità storica omogenea, da una consolidata integrazione tra l’attività rurali e altre attività locali e da una produzione di beni o servizi di particolare specificità.
2. Il Distretto è costituito ai sensi della L.R. 21/2004 sopramenzionata, con il riconoscimento della Regione Toscana operato con il D.D. 5001 del 26.10.2006, pubblicato sul BURT n. 46 del 15.11.2006.
3. La durata è indeterminata.
4. La sede è presso il CESPEVI (Centro Sperimentale per il Vivaismo), via Ciliegiole n. 99, Pistoia.

Articolo 2
Ambito territoriale

1. Il Distretto interessa, con contiguità, il territorio di cinque Comuni della provincia di Pistoia: Agliana, Montale, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese.
2. Esso è ricompreso totalmente in un unico Sistema Economico Locale (S.E.L.) tra quelli stabiliti con Delibera Regionale n. 219 del 26 luglio 1999 e particolarmente: Area Pistoiese S.E.L. 7/2.

Articolo 3
Scopi

1. Il Distretto è costituito con lo scopo di:
    a) favorire lo sviluppo rurale del territorio, valorizzare l’identità storica e produttiva dell’area; 
    b) rafforzare e consolidare il confronto dei diversi interessi locali e l’integrazione fra le diverse attività locali che partecipano al processo produttivo del vivaismo, perseguendo un progressivo miglioramento dei rapporti con l’ambiente e la sintonia con le vocazioni naturali e la tradizione storica e culturale del territorio; 
    c) potenziare il sistema del vivaismo, anche mediante il consolidamento delle relazioni tra glil operatori e l’innalzamento dei livelli di qualità e di presenza attiva delle aziende locali sui mercati nazionali ed internazionali. 

Articolo 4
Attività

1. Il Distretto, per il conseguimento dei fini di cui all’articolo3, opera per:
    a) promuovere il coordinamento delle attività già svolte dai singoli soggetti pubblici e privati appartenenti al Distretto in materia vivaistica, al fine di aumentare l’efficacia e la sinergia operativa, favorendo anche l’armonizzare delle attività di regolazione dell’attività vivaistica (regolamenti comunali) e delle attività di promozione dell’immagine del sistema locale;
    b) promuovere, sostenere coordinare le iniziative (in particolare tecnologia e varietale), di promozione commerciale e di marketing territoriale;
    c) realizzare momenti di confronto e di partecipazione dei soggetti direttamente coinvolti nel sistema locale vivaistico, procedendo alla individuazione di esigenze e priorità in merito alla realizzazione di iniziative sul territorio, facendosi carico di promuovere l’attivazione ai livelli istituzionali e operativi competenti;
    d) significare le esigenze del sistema vivaistico – ornamentale ai livelli istituzionali superiori, regionale, nazionale e comunitario;
    e) individuare attività e misure da promuovere e coordinare nell’ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione nonché di spesa a livello locale e regionale (Piano locale di sviluppo rurale, Piano provinciale dei servizi di sviluppo agricolo, Piano territoriale di coordinamento ecc.), portando a conoscenza dei decisori il Distretto e promuovendo il coordinamento della varie politiche finalizzate al miglioramento della qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;
    f) promuovere l’incremento e la sistematizzazione delle conoscenze sull’organizzazione e sul funzionamento dell’economia del Distretto e sugli aspetti maggiormente problematici di carattere economico, ambientale, territoriale, sociale, turistico, culturale;
    g) favorire le iniziative di programmazione negoziata e di patti d’area interessanti il territorio di competenza.
2. Il Distretto realizza le attività di cui sopra secondo quanto previsto nel progetto economico territoriale in base al quale è stato ottenuto il riconoscimento della Regione Toscana e successivi aggiornamenti.

Articolo 5 
Soggetti Aderenti

1. I soggetti aderenti all’accordo sono rappresentativi dell’identità territoriale e del tessuto produttivo, storico e sociale del territorio del Distretto: in particolare aderiscono all’accordo di Distretto, ai sensi dell’articolo 3 comma 4 L.R. 21/2004:
    a) le rappresentanze dei soggetti privati operanti nell’ambito distrettuale, delle organizzazioni professionali agricole, sindacali e delle associazioni di rappresentanza della cooperazione;
    b) la provincia interessata nonché la maggioranza degli altri enti locali dell’ambito distrettuale.
2. in particolare sono aderenti al momento della costituzione e del riconoscimento del Distretto i seguenti soggetti:
    - Provincia di Pistoia;
    - Camera di Commercio di Pistoia;
    - Comuni di Pistoia, Agliana, Montale, Quarrata e Serravalle P.se;
    - Confederazione Italiana Agricoltori;
    - Col diretti
    - Unione Provinciale Agricoltori;
    - Lega Cooperative di Pistoia;
    - Confcooperativa Unione Provinciale di Pistoia;
    - Rappresentanze delle Organizzazioni sindacali: CGIL- Flai, CISL, UIL;
    - Rappresentanze dell’Associazionismo del settore agricolo: Associazione Vivaisti Pistoiesi; Associazione Internazione Produttori del Verde “Moreno Vannucci”;
    - Università di Firenze;
    - Rappresentanze delle Associazioni dell’Industria, del Commercio, dell’Artigianato e del Terziario.

Articolo 6 
Modalità di adesione

1. Possono aderire al Distretto tutti i soggetti che operano nell’ambito distrettuale interessati allo sviluppo del settore vivaistico ornamentale rappresentativi dell’identità territoriale e del tessuto produttivo, storico e sociale del territorio del Distretto che si riconoscono nei principi e nelle finalità di cui all’articolo 3 del presente Statuto e che abbiano i requisiti stabiliti dall’art. 5 punto 1.
2. Essi fanno domanda di adesione al Distretto a seguito di atto deliberativo di adesione degli organi competenti i quali approvano contestualmente lo statuto del Distretto.
3. L’Assemblea di Distretto, valutate le domande, si esprime su di esse.
4. L’adesione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, nonché l’esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

Articolo 7 
Diritti e Doveri degli aderenti

1. Il Distretto garantisce
    a) la possibilità di adesione per tutti i soggetti che abbiano i requisiti previsti dall’art.5 che operano nell’ambito distrettuale;
    b) l’effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti aderenti all’accordo e la condivisione delle informazioni;
    c) la gestione efficace di attività di concertazione all’interno del Distretto e l’interazione coni soggetti esterni.
2. I doveri degli aderenti sono:
    - nominare i propri rappresentanti individuandoli tra le proprie figure di massimo livello di rappresentatività; 
    - partecipare, tramite i propri rappresentanti, all’Assemblea di Distretto con diritto di voto; 
    - accettare e adempiere, tramite i propri rappresentanti, alla cariche distrettuali eventualmente conferite; 
    - impegnarsi al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi distrettuali secondo le competenze statutarie; 
    - adempiere agli obblighi statutari. 

Articolo 8 
Perdita della qualità di aderente

1. La qualità di aderente si perde.
    a) per recesso dall’accordo manifestato per iscritto almeno tre mesi prima del termine dell’anno in corso;
    b) per esclusione pronunciata dall’Assemblea di Distretto per gravi motivi o infrazioni allo Statuto e alle deliberazioni degli organi distrettuali;
2. Nei casi di cui alla precedente lettera b), il provvedimento viene comunicato con lettera raccomandata all’Ente/Soggetto interessato dopo che questi sia stato preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni.

Articolo 9 
Organi distrettuali

1. Sono organi del Distretto:
    a) l’Assemblea del Distretto;
    b) il Comitato di Distretto;
    c) il Presidente e due Vice Presidenti;
    d) il Coordinatore.
2. Il Distretto si avvale inoltre di:
    a) una Segreteria;
    b) eventuali Gruppi di lavoro.

Articolo 10
Assemblea del Distretto

1. L’Assemblea del Distretto Vivaistico – Ornamentale di Pistoia, così come individuato dal Piano di Distretto riconosciuto dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 5001 del 26 ottobre 2006, è composta dai rappresentanti degli enti firmatari dell’accordo di Distretto e dei rappresentanti dei successivi eventuali aderenti.
2. I rappresentanti devono essere individuati dagli aderenti fra le proprie figure di massimo livello di rappresentatività.
3. Ogni aderente nomina i rappresentanti, come stabilito dal protocollo d’intesa recepito dalla Provincia con Decreto Presidenziale n. 25 del 12.02.2007 “Allegato 1”.
4. Gli Enti/organismi facenti parte del Distretto possono revocare in ogni momento il mandato al proprio rappresentante, dandone comunicazione formale al Presidente dell’Assemblea e al Coordinatore. La revoca acquista efficacia dal momento in cui la relativa comunicazione viene portata a conoscenza del Presidente dell’Assemblea.
5. Gli Enti/organismi facenti parte del Distretto possono sostituire il proprio rappresentante, in caso di impedimento momentaneo di quest’ultimo, con un altro nominativo per non più di 2 riunioni durante l’anno solare, dopodiché devono procedere alla revoca e ad una nuova nomina.

Articolo 11 
Organizzazione dell’Assemblea del Distretto

1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Distretto che ne dirige e coordina l’attività, assicurando la collegiale responsabilità di decisione.
2. L’Assemblea, per lo svolgimento dei propri compiti può avvalersi di Gruppi di lavoro, (definiti nella loro composizione e durata dell’Assemblea ed i cui membri sono nominati dall’Assemblea stessa), con compiti operativi, di consulenza e assistenza, e di una Segretaria con funzioni amministrative.
3. Ai componenti i gruppi di lavoro e della Segreteria non viene riconosciuto alcun gettone di presenza.
4. La durata in carica dell’Assemblea è in via ordinaria di tre anni a far data dalla sua istituzione, che avviene a seguito della prima riunione convocata dal coordinatore ai sensi della L.r n. 21/2004.
5. L’Assemblea uscente resta in carica con i pieni poteri fino all’insediamento della nuova. Con la scadenza dell’Assemblea decadono anche i componenti eventualmente designati nel corso del triennio di durata ordinaria.
6. Ai membri dell’Assemblea non viene riconosciuto alcun rimborso per la partecipazione alle riunioni.

Articolo 12
Funzioni dell’Assemblea del Distretto

1. L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno per discutere ed approvare l’aggiornamento del progetto di Distretto e la relazione annuale sull’attività del Distretto prevista dalla normativa regionale.
2. L’Assemblea inoltre:
    a) nomina, a maggioranza dei 2/3 dei componenti, il Presidente ed i due VicePresidenti del Distretto e può procedere alla relativa revoca secondo le modalità di cui all’art.18 comma 8.
    b) nomina il Comitato di Distretto, con le modalità previste nel successivo articolo 15;
    c) approva l’aggiornamento del Progetto Economico Territoriale del Distretto su proposta dal Comitato di Distretto;
    d) formula gli indirizzi gestionali per l’attuazione delle linee strategiche del Piano Economico Territoriale.
    e) esprime i pareri in merito agli strumenti di pianificazione territoriale e programmazione nonché ai regolamenti riguardanti il settore vivaistico;
    f) decide sull’ammissione dei nuovi aderenti, ai sensi dell’articolo 6;
    g) elabora la nuova programmazione degli interventi e l’attivazione di nuove azioni recependo anche gli stimoli dei Tavoli di concertazione esistenti, dei soggetti sottoscritti aderenti e dei rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati interessati;
    h) delibera sulle modifiche dello Statuto;
    i) promuove, ove ritenuto opportuno o conveniente, la costituzione, anche senza parteciparvi direttamente, di enti e società che si prefiggono il migliore e più conveniente raggiungimento degli scopi propri del distretto.

Articolo 13
Modalità di convocazione dell’Assemblea del Distretto

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Distretto ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque, ai sensi del precedente articolo, non meno di due volte l’anno, presso la sede sociale o altra sede idonea.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti con l’ordine del giorno indicato nella richiesta stessa.
3. La convocazione ordinaria delle riunioni è effettuata per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, l’ora di inizio della stessa.
4. Eventuali convocazioni straordinarie potranno essere effettuate, con le stesse modalità di cui sopra, con preavviso non inferiore ai due giorni lavorativi.
5. Su temi di particolare rilevanza per uno o più territori del Distretto, il Presidente dell’Assemblea promuove, di concerto con il rappresentante della Provincia all’interno della quale si trova il territorio interessato, l’audizione alla presenza dell’Assemblea, degli amministratori interessati per l’esame congiunto delle problematiche relative alle politiche di sviluppo del Distretto.
6. Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente del Distretto o in caso di impedimento di quest’ultimo, da uno dei VicePresidenti che lo sostituisce.

Articolo 14 
Deliberazione dell’Assemblea di Distretto

1. Per la validità delle riunioni dell’Assemblea generale di Distretto è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti dell’Assemblea stessa, salvo quanto disposto dall’art. 24.
2. Ciascun componente ha diritto a un voto.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate dalla maggioranza dei presenti tranne i casi in cui il presente Statuto prevede maggioranze diverse.
4. Le votazioni nel corso delle riunioni sono espresse in forma palese.
5. Nel caso di decisioni che comportino votazioni su persone, si procede tramite voto segreto In caso di parità sulle decisioni prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Articolo 15
Comitato di Distretto

1. Il Comitato di Distretto è nominato dall’Assemblea a maggioranza dei presenti.
2. Il Comitato di Distretto è composto dal Presidente del Distretto e da 5 rappresentanti degli operatori vivaistici, 4 rappresentanti degli Enti Pubblici ed 1 rappresentante delle Organizzazioni Sindacali, per il numero complessivo di 11 componenti, come stabilito nella prima riunione del Comitato di Distretto 04.12.2006.
3. Ciascun soggetto aderente al Distretto può proporre un nominativo con riferimento alla componente a cui appartiene (enti pubblici, operatori vivaistici, organizzazioni sindacali). Su ogni nominativo l’Assemblea si esprime a maggioranza dei presenti.
4. Non è ammessa delega allo svolgimento della carica di componente il Comitato di Distretto.
5. I componenti del Comitato di Distretto assenti ingiustificati per almeno tre riunioni consecutive sono considerati decaduti dal loro mandato e, conseguentemente, il Presidente segnalerà tempestivamente le compiute assenze all’Assemblea affinché provveda alla loro sostituzione.
6. In caso di dimissioni e/o di decadenza dalla funzione come previsto dal precedente comma, le sostituzioni hanno luogo nella prima seduta utile dell’Assemblea.

Articolo 16 
Compiti del Comitato di Distretto

1. Il Comitato di Distretto:
    a) dà attuazione al Progetto Economico Territoriale approvato dall’Assemblea;
    b) elabora, con il supporto del Coordinatore, la Relazione annuale sull’attività del distretto prevista dalla normativa regionale e la sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
    c) elabora, con il supporto del Coordinatore, e propone all’Assemblea l’aggiornamento del Progetto Economico Territoriale del Distretto.
    d) L’Assemblea e il Comitato di Distretto possono costituire per l’organizzazione dei propri lavori, gruppi di lavoro determinandone la durata e la composizione.

Articolo 17 
Modalità di Convocazione e deliberazione del Comitato di Distretto

1. Il Comitato di distretto è presieduto e convocato dal Presidente del Distretto con avviso scritto, recapitato anche a mezzo fax o posta elettronica, ai componenti almeno 5 giorni prima della data di convocazione.
2. La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni del Comitato si adottano a maggioranza di voti dei presenti.
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce.
5. Il Comitato si raduna ogni volta che sia giudicato necessario dal Presidente, o sia richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti.

Articolo 18
Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente svolge funzioni di rappresentanza del Distretto sul territorio e all’esterno del territorio.
2. Il Presidente presiede i lavori dell’Assemblea e del Comitato di Distretto;
3. Il Presidente sovrintende e coordina l’attuazione, l’aggiornamento ed il monitoraggio delle iniziative interne e esterne incluse nel Piano di Distretto, convoca e coordina i lavori dell’Assemblea e del Comitato di Distretto.
4. Il Presidente può delegare per determinate funzioni e/o compiti i componenti dell’Assemblea e del Comitato di Distretto.
5. Il Presidente è nominato fra i componenti dell’Assemblea rappresentanti degli operatori vivaistici.
6. I Vicepresidenti sono nominati fra i componenti dell’Assemblea uno in rappresentanza degli operatori privati ed uno in rappresentanza degli Enti Locali e sostituiscono il Presidente in caso di impedimento secondo le modalità previste nel successivo comma.
7. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti (varie ipotesi: a turno, a partire dal più anziano di età, a turno a semestre di anno solare, sempre dal Vicepresidente di parte privata).
8. Il Presidente dell’Assemblea ed i VicePresidenti restano in carica per tre anni per non più di due mandati consecutivi, sono rieleggibili e sono revocabili in qualsiasi momento a maggioranza dei 2/3 dei componenti dell’Assemblea che contestualmente provvede alla relativa sostituzione.

Articolo 19
Coordinatore

1. Il soggetto Coordinatore è l’Amministrazione Provinciale.
2. Il Coordinatore Tecnico è nominato dall’Amministrazione Provinciale, e provvede a:
    a) organizzare le attività di gestione del Distretto decise dal Comitato di Distretto;
    b) far sì che le attività operative necessarie per dare attuazione al Distretto vengono svolte nell’ambito delle Istituzioni e Organizzazioni appartenenti al Distretto in attuazione della LR 21/2004;
    c) supportare il Comitato di Distretto nella redazione della Relazione annuale sull’attività del Distretto prevista dalla normativa regionale e, una volta approvata dall’Assemblea, la presenta alla Regione Toscana;
    d) supportare il Comitato di Distretto nell’elaborazione degli aggiornamenti al progetto economico territoriale di Distretto.
3. Il Coordinatore, o un suo delegato, svolge le funzioni di Segretario delle riunioni degli organi distrettuali, secondo le modalità di cui all’articolo 21.

Articolo 20 
Sede Amministrativa

1. Il Distretto, sulla base delle sue esigenze di funzionamento, si dota di una Segreteria amministrativa.
2. L’attività di segreteria e di assistenza logistica viene garantita dalla Provincia di Pistoia, in collaborazione con gli altri aderenti.

Articolo 21
Verbalizzazione delle sedute degli Organi del Distretto

1. I verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Comitato di Distretto sono redatti dalla Segreteria e devono contenere l’ordine del giorno, le presenze, i punti principali della discussione, le decisioni assunte e il testo integrale delle eventuali deliberazioni, i numeri di voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. I membri dell’Assemblea e del Comitato di Distretto hanno diritto che il verbale riporti il proprio voto ed i motivi del medesimo.
3. I verbali dell’Assemblea sono sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal Coordinatore o suo delegato, ed approvati dall’Assemblea nella riunione successiva.
4. I verbali del Comitato sono sottoscritti dal Presidente del Comitato e dal Coordinatore o suo delegato, ed approvati dal Comitato nelle riunione successiva.

Articolo 22 
Gruppo di lavoro

1. I Gruppi di lavoro sono dedicati all’approfondimento di aree tematiche di specifico interesse.
2. I Gruppi di lavoro:
    - non sono organi stabili del Distretto, la loro durata è predeterminata; 
    - sono costituiti su iniziativa dell’Assemblea e/o del Comitato di Distretto, che ne individua la durata e la composizione, in base alla necessità di garantire la presenza di soggetti dotate di competenze tecniche specifiche, che potranno essere sia espressione degli stessi soggetti firmatari che di istituzioni e organismi non aderenti al Distretto ma la cui attività è inerente alla tematica affrontata; 
    - svolgono attività di studio, analisi e formulazione di documenti tecnici relativi a avari aspetti dell’attività vivaistico – ornamentale. 

Articolo 23
Risorse, Personale, Strutture

1. Per lo svolgimento della propria attività il Distretto ricorre in via generale a strutture e professionalità presenti all’interno delle organizzazioni aderenti.
2. Gli aderenti al Distretto mettono a disposizione, in modo gratuito, le proprie risorse umane e materiali per le attività ordinarie del Distretto.
3. Per la gestione diretta di eventuali iniziative, gli Enti e Associazioni aderenti sottoscriveranno specifici accordi con l’indicazione delle risorse economiche e materiali rispettivamente messe a disposizione del Distretto.

Articolo 24 
Modifica Statuto 

1. Le proposte di modifica al presente Statuto e lo scioglimento del Distretto, devono essere approvate con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti dei componenti dell’Assemblea, e sono inoltrate per la presa d’atto al Coordinatore. 

Articolo 25
1. In caso di scioglimento del Distretto, il patrimonio verrà distribuito a sostegno di iniziative coerenti con gli scopi istituzionali del distretto. 

Il presente Statuto è composto di n° 25 articoli e n° 8 pagine ed è stato approvato all’unanimità dei voti dei presenti nella seduta dell’Assemblea Distrettuale del 21.10.2009

Ufficio
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