Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni

Ultimo aggiornamento:18 Aprile, 2018

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(Approvato con D.C.P. n. 61 del 21/12/2017)

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intende per:
1. Accesso civico: il diritto esercitabile da chiunque di richiedere la pubblicazione, gratuitamente e senza necessità di motivazione, di documenti, informazioni o dati che l'Amministrazione ha omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo per legge, nell'apposita sezione del sito web istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente”;
2. Accesso civico generalizzato: il diritto, esercitabile da chiunque, di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti;
3. Accesso degli Amministratori: il diritto, esercitabile dai componenti degli Organi della Provincia di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato, nell'ambito della carica ricoperta;
4. Accesso documentale: il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
5. Amministrazione trasparente (A.T.): la sezione del Portale istituzionale nella quale sono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati che l'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare secondo la normativa vigente;
6. Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD): insieme di disposizioni che disciplina l'uso dell'informatica come strumento privilegiato nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese e tra le stesse pubbliche amministrazioni;
7. Controinteressati: tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento/dato/informazione richiesto che, dall'esercizio dell'accesso, potrebbero subire un pregiudizio su interessi legati alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza, agli interessi economici e commerciali;
8. Dati giudiziari: i dati personali individuati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR 14 novembre 2002. n 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
9. Dati personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
10. Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
11. Decreto trasparenza: D. Lgs. 33/2013, recante: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
12. Difensore civico territoriale: è il garante dei cittadini nella tutela dei diritti civili e sociali e dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
13.Documento amministrativo: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, detenuta dall'Amministrazione;
14. Documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
15. Firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
16. Informazioni: rielaborazioni di dati detenuti dall'Amministrazione effettuate per propri fini, contenuti in distinti documenti; 
17. Interessati: tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
18. Apaci: è il sistema che privati cittadini, imprese e associazioni possono usare per inviare documenti alla Pubblica Amministrazione Toscana.
19. Portale istituzionale: il sito internet della Provincia di Pistoia raggiungibile all'indirizzo: http //www.provincia.pistoia.it;
20. Posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
21. Posta elettronica ordinaria: è una casella di posta elettronica che consente ad ogni utente abilitato di inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio;
22. Richiesta di riesame: consente al richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta da parte dell'amministrazione nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso, ovvero ai controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta, di presentare al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza richiesta di riesame;
23. Potere sostitutivo: i cittadini e le imprese che a seguito della presentazione di una nuova istanza non hanno ottenuto riscontro entro il termine previsto per la  conclusione del relativo procedimento, hanno diritto di chiedere l'intervento di un soggetto che sostituisca quello inadempiente;
24. Registro degli accessi: raccolta organizzata delle richieste di accesso, contenente informazioni sull'oggetto, la data e l'esito della decisione (da realizzare ai fini delle attività di monitoraggio da parte dell'Autorità competente), da pubblicare trimestralmente sul Portale istituzionale nel rispetto dei limiti e delle esclusioni previsti in materia di protezione dei dati personali;
25. Responsabile del procedimento: il dirigente o suo designato dell'ambito organizzativo competente ad adottare/predisporre l'atto conclusivo del procedimento di accesso o a svolgere l'istruttoria, ovvero a detenerlo stabilmente;
26. Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.): dirigente incaricato con provvedimento del Presidente che esercita i compiti affidati dalla legge e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.);
27. URP: Ufficio Relazioni con il Pubblico, preposto a promuovere e facilitare l'accesso dei cittadini, singoli e/o associati, alle informazioni ed ai servizi della Provincia, delle altre pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità;

Articolo 2 - Principi generali
1. In attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente, dallo Statuto, e dai Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, la Provincia garantisce il rispetto e la tutela della libertà di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Ente, promuove la partecipazione all'attività amministrativa, favorendo la condivisione del proprio patrimonio informativo attraverso l'utilizzo degli open data e delle altre forme di controllo sull'attività dell'Amministrazione e sull'uso delle risorse.
2. La Provincia conforma la propria organizzazione ed attività ai principi di trasparenza, accessibilità, pubblicità e libertà dell'informazione, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni previsti da norme di legge e di regolamento.

Articolo 3 - Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'esercizio dei seguenti diritti:
- accesso ai documenti amministrativi, come disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. formati o detenuti dall'Amministrazione;
- accesso civico, ai sensi dell'art 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
- accesso generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i ;
- accesso da parte degli Amministratori, ai sensi dell'art. 43 del T.U.E.L;
2. Le diverse forme di accesso, di cui al comma 1, nel rispetto delle distinte normative di riferimento, perseguono le seguenti finalità:
- l'accesso documentale è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati;
- l'accesso civico è volto a garantire la massima trasparenza dell'organizzazione e dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali l'Amministrazione Provinciale ha precisi obblighi di pubblicazione;
- l'accesso civico generalizzato persegue la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;
- l'accesso degli Amministratori persegue le finalità, in ragione della particolare carica ricoperta, di disporre di tutte le informazioni utili per svolgere le funzioni di indirizzo e controllo sulle materie di competenza dell'ente e per avere una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione Provinciale.
3 Nel trattare le istanze di accesso, l'Amministrazione favorisce forme di dialogo con i richiedenti al fine di soddisfare l'interesse conoscitivo dei medesimi, orientando i cittadini nella corretta individuazione della tipologia di accesso.

TITOLO II - Accesso documentale

Articolo 4 - Il diritto di accesso documentale
1. L'accesso ai documenti amministrativi, formati dall'Amministrazione Provinciale o dalla stessa stabilmente detenuti,
è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che
abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
2. Il diritto di accesso, ad eccezione di quello in materia ambientale di cui al comma 1 delle Norme
Transitorie e Finali, deve essere motivato con riferimento all'interesse che determina la richiesta. Per i soggetti
portatori di interessi diffusi e collettivi la motivazione è costituita dall'interesse vantato e correlato alle
finalità associative documentabili.
3. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che
ne consentano l'identificazione. II documento deve essere materialmente formato al momento
dell'istanza e l'Amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di
soddisfare le richieste di accesso.
4. Il diritto di accesso si esercita, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, mediante
visione o estrazione in copia del documento, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dalla legge e
dai regolamenti.
5. L'accesso ai documenti amministrativi si esercita anche mediante l'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
6. I soggetti interessati possono delegare la presentazione della domanda di accesso ad altra persona.
Il soggetto delegato dovrà indicare, oltre ai propri dati personali, anche quelli del soggetto delegante,
allegando copia di un documento di identità dello stesso ed una delega in carta semplice recante
l'indicazione dell'oggetto, l'interesse diretto e la motivazione della richiesta.

Articolo 5 - Accesso informale
1. Il diritto di accesso si esercita in via informale, mediante richiesta anche verbale all'ufficio
competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il diritto di accesso è esercitato in via informale quando, in base alla natura del documento richiesto,
non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente e non risulti l'esistenza di controinteressati.
Qualora sia incerta tale legittimazione l'ufficio invita il richiedente a presentare domanda formale di
accesso.
3. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento a cui chiede l'accesso, ovvero gli elementi che
ne consentano l'individuazione e specificare l'interesse diretto, concreto ed attuale connesso
all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i poteri di rappresentanza.
4. La richiesta di accesso informale, esaminata subito, è accolta mediante rilascio di informazioni
relative agli atti e alle procedure, alla visione dei documenti ed estrazione di copie.
5. il soggetto richiedente deve comunque fornire i propri dati identificativi, e l'ufficio presso il quale si è
svolto l'accesso informale provvede a trasmettere gli estremi della richiesta conclusa all''Ufficio Archivio, per la
registrazione nell'apposito registro, e, in caso di estrazione di
copie, avvisa il richiedente del pagamento dovuto per i costi di riproduzione e per i diritti di ricerca e
di visura, cui è subordinato il rilascio delle copie.

Articolo 6 - Accesso formale
1. Il diritto di accesso si esercita in modo formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato
della richiesta informale, ovvero quando sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla
identità, sui poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento
nonché, quando lo richieda l'interessato, per il rilascio di copie conformi all'originale.
2. L'accesso formale è sempre necessario qualora l'esercizio di tale diritto possa compromettere il
diritto alla riservatezza di terzi ovvero quando risultino soggetti controinteressati.
3. La domanda di accesso è presentata alla Provincia e assegnata immediatamente al Dirigente competente per materia
che provvede alla verifica dei requisiti formali. La domanda può essere anche trasmessa per via
telematica, tramite fax o posta ordinaria, allegando copia del documento di riconoscimento del
richiedente. Tale copia non è necessaria quando l'istanza è firmata in modalità digitale o quando il
richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID).
5. La domanda di accesso è formulata mediante utilizzo dell'apposito modulo predisposto
dall'Amministrazione, reperibile sul portale istituzionale e presso l'URP, oppure compilando la richiesta in carta libera
purché completa di tutti gli elementi richiesti dal modulo.
6. I termini del procedimento di accesso decorrono dalla data di presentazione certa della richiesta o, in
assenza, dalla protocollazione.
7. Qualora la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento è tenuto a
darne comunicazione al richiedente, entro dieci giorni dalla protocollazione, tramite raccomandata,
modalità telematica, come disciplinata al successivo art 27, o altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. II termine
iniziale del procedimento ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento della domanda perfezionata.

Articolo 7 - Accoglimento della domanda e modalità di accesso
1. Ove non sussistano ragioni per differire, limitare o negare il diritto di accesso, la domanda di
accesso formale viene accolta e data comunicazione al richiedente con l'indicazione della sede e della data in cui
saranno disponibili i documenti richiesti.
2. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli
altri atti dal medesimo richiamati e appartenenti allo stesso procedimento, fatte salve le eccezioni di
legge o di regolamento.
3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nella comunicazione di cui al 1° comma del presente articolo,
nelle ore di apertura al pubblico e alla
presenza di personale addetto. Nel corso dell'esame è vietato asportare i documenti dal luogo
presso il quale sono dati in visione, tracciare segni su di essi o alterarli in qualsiasi modo.
4. Compatibilmente con le esigenze di funzionalità degli uffici, l'interessato può prendere appunti e
trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione, nonché effettuarne autonoma riproduzione
con apparecchi fotografici o digitali limitatamente agli atti che non contengono dati riferibili a soggetti
controinteressati né dati personali/sensibili di terzi.
5. Il tempo di consultazione è adeguato alla natura e alla complessità del documento.
6. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o suo delegato, con l'eventuale accompagnamento di altra
persona di cui sono specificate le generalità, registrate in calce alla richiesta.
7. Il ritiro delle copie richieste avviene presso l'ufficio preposto. In caso di mancato ritiro
della documentazione entro il termine di 60 giorni dall'avviso di giacenza l'Amministrazione provvede
ad archiviare il procedimento.

Articolo 8 – Costi
1. La visione dei documenti e la riproduzione degli stessi con apparecchi fotografici o digitali effettuata
in autonomia dal richiedente sono gratuite salvo tipologie di atti per le quali l'Amministrazione Provinciale
abbia determinato specifiche tariffe.
2. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e al pagamento dei diritti di
ricerca e di visura, come stabiliti con decreto del Presidente della Provincia.
3. Le copie dei documenti, ove richiesto dall'interessato, possono essere rilasciati in
copia conforme all'originale previo pagamento dell'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge.
In tal caso anche la relativa richiesta deve essere munita di marca da bollo.
4. Nel caso l'istante abbia richiesto l'invio delle copie di documenti con spedizione postale, questa è
effettuata con raccomandata A.R., previo pagamento delle spese di spedizione e dei costi di cui al
comma 2 da parte del richiedente.

Articolo 9 - Misure organizzative
1. Le strutture interessate garantiscono idonei spazi per consentire l'esercizio del diritto di
accesso in condizioni di agibilità e riservatezza.
2. L'URP., al fine di facilitare il cittadino nell'esercizio del
diritto di accesso, cura l'informazione e l'orientamento del richiedente, fornisce assistenza nella
predisposizione dell'istanza, individua l'ufficio che detiene il documento ed inoltra l'istanza di
accesso se ne sussistono i requisiti formali.
3. Le richieste di accesso documentale sono inserite nel registro appositamente istituito, pubblicato sulla sezione
“Amministrazione Trasparente-Altri contenuti” del sito web dell'Ente, ove vengono registrati gli estremi delle istanze, le
fasi ed i tempi di svolgimento dell'intero iter procedimentale, a cura dell'Ufficio Archivio, che provvede
all'aggiornamento trimestrale del registro, al monitoraggio del servizio reso e alla predisposizione di un
rendiconto semestrale, da trasmettere ai Dirigenti dell'Ente e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza

Articolo 10 - Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento di accesso è il dirigente o il dipendente di categoria D dallo stesso designato
nell'ambito organizzativo, competente ad adottare l'atto conclusivo del procedimento di accesso o a svolgere
l'istruttoria.
3 Quando la domanda di accesso riguarda più ambiti organizzativi, ciascun responsabili del procedimento risponde al
richiedente per la parte di competenza.

Articolo 11 – Controinteressati
1. I controinteressati all'accesso documentale sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili
in base alla natura del documento richiesto, o al contenuto di documenti connessi, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
2. Il responsabile del procedimento è tenuto a dare tempestiva comunicazione della richiesta di
accesso ai soggetti individuati come controinteressati. mediante invio di copia con raccomandata
con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione.
3. I controinteressati, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono far pervenire, anche
per via telematica, opposizione motivata alla richiesta di accesso.
4. In presenza di controinteressati, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento di
accesso documentale è sospeso a decorrere dalla comunicazione ai controinteressati e fino
all'eventuale opposizione degli stessi o, comunque, per la durata massima di cui al comma 3 e per il
tempo strettamente necessario per l'accertamento del ricevimento della raccomandata
5 II responsabile del procedimento, accertata la ricezione della comunicazione, verificato il decorso del
termine di 10 giorni e valutate le eventuali opposizioni, provvede sulla richiesta di accesso.
6. Il responsabile del procedimento comunica al/ai controinteressato/i le valutazioni in merito all'opposizione
presentata.

Articolo 12 - Differimento della domanda di accesso
1. Il responsabile del procedimento può differire l'accesso in tutti i casi in cui ciò sia sufficiente per
assicurare una temporanea tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese. Il
differimento ha la durata massima di un anno ma può essere prolungato, con specifici
provvedimenti, fino a quando permangono le esigenze di temporanea salvaguardia delle tutele
medesime
2. Il differimento, che deve sempre essere adeguatamente motivato anche in ordine ai tempi, è altresì
opponibile in relazione a documenti la cui conoscenza possa impedire, compromettere o
gravemente ostacolare il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto con il quale è disposto il
differimento dell'accesso ne indica la durata che non può eccedere il termine di un anno. In tal caso,
il differimento può essere reiterato una sola volta.
3. Il differimento è altresì disposto per le categorie degli atti soggette a periodica verifica e ad
aggiornamento indicati nell'elenco allegato B), nei limiti e nei tempi dallo stesso indicati.

Articolo 13 – Esclusioni
1, L'esercizio dei diritto di accesso è escluso nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti
dall'Ordinamento.
2. Salvo deroghe previste da specifiche disposizioni di legge, non è ammesso l'accesso agli atti
preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione.
3 Sono altresì sottratti all'accesso, nei limiti e nell'ambito della loro connessione, i documenti
contenenti informazioni relative agli interessi individuati dalle disposizioni normative e dai
regolamenti dell'Ente.
4. Sono esclusi dall'accesso i documenti riguardanti la vita privata, lo stato di salute, la vita sessuale o
la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese o associazioni, con
particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriate e
commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione
dagli stessi soggetti cui si riferiscono. E' comunque garantito, a coloro che ne abbiano interesse e
che ne facciano motivata richiesta, l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
strettamente necessaria per la cura e la difesa di interessi giuridicamente rilevanti, adottando le
necessarie cautele atte a contemperare l'esigenza di riservatezza con il diritto all'accesso. Nel caso
di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003.
n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
5 Non sono ammesse richieste generiche relative ad intere categorie di documenti che comportino da
parte degli uffici dell'Ente lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione Non sono altresì
ammesse richieste finalizzate ad un controllo generalizzato sull'attività dell'Amministrazione né per
finalità meramente esplorative.
6. Le categorie degli atti sottratti all'accesso, soggette a periodica verifica e ad aggiornamento, sono
indicate nell'elenco allegato sub A) che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Articolo 14 - Modalità dell'esclusione e del differimento
1. L'esclusione e il differimento all'accesso sono disposti, nei casi previsti dalla legge e dal presente
regolamento, con determinazione dirigenziale del Dirigente competente per materia.
2. L'atto che dispone l'esclusione e il differimento reca sempre la motivazione con specifico riferimento
alla normativa vigente, alla categoria di interessi ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non
può essere accolta così come proposta.

Articolo 15 – Limitazioni
1. In alternativa all'esclusione, ove possibile e previa informazione resa al richiedente dal responsabile
del procedimento, i documenti, di cui al precedente art. 13, comma 4. possono essere ammessi
all'esame o rilasciati in copia al richiedente, previo occultamento dei soli dati la cui conoscenza
costituisca effettivo pregiudizio agli interessi richiamati dal medesimo articolo.
2 L'atto oggetto di accesso limitato reca sempre, in calce o in allegato, la motivazione con specifico
riferimento alla normativa vigente.

Articolo 16 - Termini per l'esercizio del diritto di accesso formale
1. I termini per l'accoglimento o il differimento, il diniego e la limitazione, delle richieste di accesso
documentale formale, presentate secondo le modalità previste all'art. 6 sono fissati in 30 giorni,
salvo quanto previsto dall'art. 11 in caso di presenza di soggetti controinteressati.
2. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, in assenza di risposta, l'istanza s'intende respinta.

Articolo 17 - Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
1 Contro gli atti di rifiuto espresso o tacito o di differimento dell'accesso è possibile presentare ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale secondo i tempi e i termini previsti dal codice del processo
amministrativo.
2. L'istante può altresì presentare, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento negativo,
richiesta di riesame al Difensore civico territoriale,
3 Il Difensore civico territoriale, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto
infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il Difensore civico territoriale ritenga illegittimo il
diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'autorità disponente. Se questa non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico
territoriale, l'accesso è consentito.
4. La richiesta di riesame al Difensore civico territoriale non pregiudica, in caso di esito negativo, il successivo
ricorso al T.A.R.

TITOLO III - Accesso civico

Capo I - Accesso civico semplice

Articolo 18 - Amministrazione Trasparente (A.T.)
1. La Provincia di Pistoia assicura a chiunque la conoscibilità delle informazioni, dei dati e dei documenti
formati e detenuti dall'Ente, anche attraverso la loro pubblicazione sul portale istituzionale nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, che contribuisce all'attuazione dei principi di
trasparenza e partecipazione.
2. La sezione ospita le categorie di dati, informazioni e documenti la cui pubblicazione è obbligatoria
secondo quanto previsto dalla legge, dalle fonti regolamentari nonché dalle disposizioni contenute
nei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente.
3. La diffusione di dati personali sul web è ammessa unicamente quando previsto da una norma di
legge o di regolamento ed entro i limiti temporali previsti dalle rispettive normative di riferimento.
4. Il riutilizzo dei dati personali pubblicati, conoscibili da chiunque, deve essere tale da non pregiudicare
il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, sancito dalle
disposizioni di diritto europeo e nazionale, ed è consentito solo se effettuato in termini compatibili
con gli scopi originari per i quali, i medesimi dati sono resi pubblicamente accessibili.
5. Decorsi i termini previsti per la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti sul sito
istituzionale, i medesimi contenuti sono rimossi rimanendo accessibili per le finalità e con le modalità
previste al successivo Capo II del presente regolamento.

Articolo 19 - Albo pretorio on line
1. L'Albo pretorio on line rappresenta lo spazio web all'interno del sito istituzionale, nel quale sono
pubblicati i documenti relativi ad atti e provvedimenti che, in base alla normativa vigente o per scelta
dell'Amministrazione, debbono essere conosciuti da chiunque. La pubblicazione è finalizzata a fornire presunzione
di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità
notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc.).
2. In presenza di un obbligo di pubblicità, è consentita la diffusione dei soli dati personali la cui
inclusione in atti e documenti sia realmente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle
finalità perseguite dall'atto.
3. Fermo restando il divieto assoluto di diffusione di dati idonei a rivelare la vita sessuale e lo stato di
salute, è esclusa la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere lo stato di
malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle
condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.
4. La Provincia di Pistoia adotta gli opportuni accorgimenti volti ad evitare che nella redazione
dei propri atti siano inseriti dati personali eccedenti, non pertinenti e non indispensabili.
5. La pubblicazione sull'albo pretorio on line di un atto contenente dati personali è consentita per i dati
comuni in presenza di una norma di legge o di regolamento e, per i dati sensibili e giudiziari, di una
norma di legge che ne prescriva la pubblicazione. Negli altri casi i dati personali sono inseriti in un allegato riservato di
cui si omette la pubblicazione.
6. La diffusione di dati personali è lecita entro il limite temporale previsto dalla normativa di riferimento
e, ove non previsto, per il congruo periodo di tempo individuato dall'Amministrazione e necessario al
raggiungimento dello scopo cui l'atto è preordinato.
7. Decorsi i termini previsti dal comma 6, gli atti già pubblicati possono essere resi
disponibili in apposita sezione del sito, purché oscurate dei dati idonei a identificare, anche
in maniera indiretta, ì soggetti interessati, nei termini e con le modalità indicate nel Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza.
8. Gli atti ed i documenti on line, adeguatamente contestualizzati, debbono garantire l'autenticità,
l'integrità e I'immodificabilità attraverso la scelta di idonei formati documentali nonché l'apposizione
di una firma digitale

Articolo 20 - Accesso civico semplice
1. L'accesso civico semplice sancisce il diritto di chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza e
dalla residenza nel territorio dello Stato, di accedere ai dati, ai documenti ed alle informazioni che
l'Amministrazione abbia omesso di pubblicare, anche parzialmente, pur avendone l'obbligo ai sensi
della normativa vigente e nel rispetto delle altre fonti di natura regolamentare emanate in materia.
2 La richiesta di accesso non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva
del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita
3. Al fine di consentire all'Amministrazione di verificare la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e
l'ammissibilità dell'istanza, la richiesta deve identificare i dati, le informazioni o i documenti la cui
pubblicazione sul sito istituzionale risulti omessa, in tutto o in parte.

Articolo 21 - Modalità di esercizio
1. L'istanza può essere compilata direttamente sul modello appositamente predisposto e liberamente scaricarle
dall'apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente.
2. La richiesta di accesso è indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) ai recapiti indicati sul sito istituzionale e deve essere presentata
personalmente o trasmessa secondo le modalità indicate ai successivi arti 28, 29 e 30, pena l'improcedibilità dell'istanza.
3. Il modello di istanza reso disponibile on line non è obbligatorio e rappresenta un mero ausilio per
l'utente, purché l'istanza di accesso ne presenti tutti gli elementi costitutivi.
4. Il Responsabile, entro 30 giorni dalla valida presentazione dell'istanza, verifica la sussistenza
dell'obbligo di pubblicazione ed, in caso di omessa pubblicazione, anche parziale, pubblica quanto richiesto sul portale
istituzionale ed informa il richiedente attraverso la comunicazione del relativo
collegamento ipertestuale {link).
5. Nel caso in cui il documento, l'informazione o il dato siano già pubblicati, il Responsabile
comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Articolo 22 - Il Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del procedimento di accesso civico semplice è il RPCT il quale può affidare ad altro
Dirigente l'attività istruttoria ed ogni altro adempimento collegato al procedimento, mantenendone
comunque la responsabilità.
2. Il RPCT, ricevuta l'istanza e verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, la trasmette al
Dirigente Responsabile della pubblicazione, cosi come individuato dal PTPCT.
3. li Responsabile della pubblicazione, entro it termine di 30 giorni dalla di presentazione dell'istanza,
conclude il procedimento fornendo al richiedente il collegamento ipertestuale (link) relativo ai
contenuti richiesti e informa, contestualmente, il RPCT dell'avvenuta pubblicazione di quanto
omesso o parzialmente pubblicato.
4. Il Responsabile della pubblicazione evidenzia sempre i casi in cui le istanze di accesso hanno
determinato un adeguamento della pubblicazione anche ai fini delle segnalazioni previste al
successivo comma 6.
5. Nel caso in cui l'istanza di accesso civico semplice sia rivolta a dati, documenti o informazioni non
soggetti ad obblighi di pubblicazione, il RPCT o il Dirigente Responsabile della pubblicazione cui è
affidata l'istruttoria, comunicano al richiedente l'esito della richiesta.
6. In relazione alla loro gravità, il RPCT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale
degli obblighi in materia di pubblicazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, ai fini dell'eventuale
attivazione del procedimento disciplinare nonché al vertice politico dell'Ente ed all'Organismo
Indipendente di Valutazione, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Artìcolo 23 -1 Responsabili delle pubblicazioni
1. I Dirigenti dell'Ente sono Responsabili della pubblicazione dei dati e documenti di rispettiva competenza
nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge e dal PTPCT.
2. I Responsabili della pubblicazione ed il RPCT. ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
vigilano sulla regolare attuazione dell'Accesso secondo le disposizioni di legge e del presente
Regolamento.

Articolo 24 - Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
1. Nei casi di ritardo o mancata risposta all'istanza di accesso semplice da parte del RPCT, il
richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, i cui recapiti sono pubblicati sul sito
istituzionale, il quale, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, dispone affinché i
contenuti richiesti vengano pubblicati entro 15 giorni nell'apposita sottosezione di Amministrazione
Trasparente e che, dell'avvenuto adempimento, venga data comunicazione al RPCT ed
all'interessato con l'indicazione del relativo collegamento ipertestuale [link).
2. La comunicazione prevista dal precedente comma, evidenzia sempre i casi in cui le istanze di
accesso hanno determinato un adeguamento della pubblicazione.
3. L'istanza deve essere presentata o trasmessa secondo le modalità indicate ai successivi artt. 29 e 30, pena
l'improcedibilità della stessa.
4. Avverso la decisione del titolare del potere sostitutivo o avverso il silenzio sulla richiesta di accesso
civico connessa all'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, il richiedente può proporre
ricorso al giudice amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione
dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

CAPO II - Accesso civico generalizzato

Articolo 25 - Il diritto di accesso civico generalizzato
1. Al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle risorse pubbliche, è riconosciuto a chiunque il diritto di accesso civico ai dati ed ai documenti
detenuti dalla Provincia di Pistoia e formati dalle sue articolazioni organizzative, nel rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti previsti dalla
normativa vigente.
2 II diritto di accesso è riconosciuto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel
territorio dello Stato, è gratuito e non richiede motivazione.
3. L'istanza di accesso deve identificare i dati ed i documenti richiesti affinché gli Uffici
dell'Amministrazione siano posti nelle condizioni di individuare, quantomeno, la natura e l'oggetto
della richiesta.
4. L'accesso civico è consentito, altresì, alle informazioni a disposizione dell'Ente purché le
informazioni richieste siano contenute in atti formati o detenuti dall'Amministrazione.
5. Le Strutture dell'Ente non sono tenute a formare, raccogliere o rielaborare informazioni che non
siano già in loro possesso, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le
informazioni già detenute ed organizzate per finalità istituzionali.

Articolo 26 - Modalità di esercizio
1. La Provincia di Pistoia adotta le misure organizzative necessarie ad assicurare il pieno esercizio del diritto
di accesso favorendo, nei rapporti interni ed esterni, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
2. L'istanza di accesso civico generalizzato può essere compilata utilizzando il modello predisposto e liberamente
scaricabile dall'apposita sottosezione di “Amministrazione Trasparente”.
3. L'istanza è presentata, preferibilmente per via telematica, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico o all'Ufficio
Protocollo o al Dirigente responsabile i cui recapiti sono consultabili sul sito istituzionale.
4. L'istanza può anche essere inviata per posta ordinaria o tramite fax, posta elettronica, posta elettronica certificata,
previa sottoscrizione, unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità, se non firmata digitalmente.

Articolo 27 - Modalità di invio telematico delle istanze
1. L'istanza trasmessa per via telematica, secondo la vigente normativa in materia, è validamente
presentata se:
a) inviata da una casella di posta elettronica, anche non certificata, e sottoscritta mediante firma
elettronica avanzata - qualificata o digitale - il cui certificato è rilasciato da un Ente certificatore
autorizzato;
b) inviata da una casella di posta elettronica, anche non certificata, sottoscritta e trasmessa insieme
alla copia di un documento di identità in corso di validità;
c) il richiedente è identificato dal sistema informatico dell'Amministrazione o con l'uso della Carta
d'Identità Elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
d) il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e, contestualmente, è
attivato l'invio on line dell'istanza di accesso;
e) trasmessa mediante la propria casella di posta elettronica certificata, oppure mediante “APACI”;
f) inviata da una casella di posta elettronica, ordinaria o certificata, non riconducibile al sottoscrittore
della richiesta e trasmessa insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità del
richiedente.
2. Al di fuori del caso previsto al comma 1 lett. e), il sistema di posta elettronica certificata attesta
esclusivamente l'invio e l'avvenuta consegna del messaggio ma non l'identificazione del titolare della
casella di posta elettronica ne il soggetto sottoscrittore dell'istanza.

Articolo 28- Presentazione delle istanze tramite posta elettronica
1. Se il canale utilizzato per la presentazione dell'istanza di accesso é la posta elettronica, i
messaggi devono essere trasmessi, preferibilmente, attraverso una casella di posta elettronica
certificata, agli indirizzi di posta elettronica ordinaria o certificata degli Uffici di cui all'art. 26 comma 3.
2. La gestione sotto il profilo documentale delle istanze e delle dichiarazioni ricevute
dall'Amministrazione attraverso il servizio di posta elettronica è conforme alle normativa vigente in
materia di gestione informatica dei documenti.
3. Il valore delle comunicazioni, in funzione del canale di trasmissione utilizzato, è il seguente:
a) la ricezione di una email di posta ordinaria senza allegati o con allegati documenti non sottoscritti
con firma elettronica avanzata, equivale alla ricezione di un documento cartaceo senza firma
autografa di cui non si ha certezza della provenienza e dell'integrità del contenuto;
b) la ricezione di una email di posta ordinaria cui è allegato un documento sottoscritto con firma
elettronica avanzata, equivale alla ricezione di un documento cartaceo originale, sottoscritto con
firma autografa, ma spedito per posta ordinaria;
c) la ricezione di una email di posta certificata senza allegati o con allegati documenti non
sottoscritti con firma elettronica avanzata, equivale alla ricezione a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno di un documento cartaceo non firmato, di cui sì ha certezza della provenienza e
dell'integrità del contenuto;
d) la ricezione di una email di posta certificata cui è allegato un documento sottoscritto con firma
elettronica avanzata, equivale alla ricezione di un documento cartaceo originale, sottoscritto con
firma autografa, trasmesso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 29 Il Responsabile del procedimento e i controinteressati
1. Il Responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato è il Dirigente della Struttura
organizzativa che ha formato l'atto o il documento richiesto o che lo detiene stabilmente.
2. Il Dirigente può designare altro dipendente, inquadrato nella categoria D, quale responsabile del
procedimento, assegnandogli la competenza a svolgere tutte le fasi del procedimento, o parti di
esso, ferma restando la competenza del Dirigente all'adozione del provvedimento
finale.
3. Il responsabile del procedimento, o suo delegato, valutate le condizioni di procedibilità e ammissibilità
dell'istanza secondo le modalità stabilite agli articoli 33 e 34, trasmette al Dirigente della Struttura la
documentazione ritenuta accessibile ed ogni utile motivazione finalizzata all'adozione del
provvedimento finale.
4. In caso di accoglimento il Dirigente della Struttura trasmette al richiedente, entro 30 giorni dalla data
di presentazione dell'istanza, i dati o i documenti richiesti.
5. Entro il medesimo termine, nel caso di diniego totale o parziale all'accesso e nei casi di differimento, il
Dirigente della Struttura adotta un provvedimento espresso e lo comunica al richiedente.
6. Il provvedimento di cui al precedente comma 5, incidendo negativamente nella sfera giuridica dei destinatari, è
adeguatamente motivato e riveste la forma della determinazione dirigenziale.
7. Nei casi di diniego e differimento all'accesso, il provvedimento reca l'indicazione delle modalità per la
presentazione della richiesta di riesame al RPCT o al Difensore civico territoriale e per l'attivazione degli altri rimedi
giurisdizionali previsti al successivo art 37.
10. Quando la richiesta di accesso generalizzato riguarda documenti o dati la cui divulgazione può
comportare un pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall'art. 5 bis comma 2 del D. Lgs. 33/2013, se il
Responsabile del procedimento individua dei privati controinteressati, comunica loro
la richiesta pervenuta.
11. La richiesta di accesso è trasmessa a mezzo raccomandala con A R. o per via telematica, per i controinteressati che
abbiano consentito tale modalità di comunicazione e i termini procedimentali sono sospesi.
12. Al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, ì controinteressati possono produrre
motivata opposizione entro 10 giorni, trascorsi i quali, accertato l'avvenuto ricevimento della stessa e
la mancata opposizione, l'Amministrazione decide sull'istanza avvisando i soggetti medesimi.
13. In caso di accoglimento della richiesta di accesso, nonostante l'opposizione formulata nel termine
indicato al comma 12, l'Amministrazione è tenuta a darne comunicazione ai controinteressati e al
richiedente senza procedere alla contestuale trasmissione dei documenti a quest'ultimo.
14. Per consentire agli opponenti l'attivazione degli strumenti di tutela previsti contro il provvedimento di
accoglimento dell'accesso, i dati ed i documenti non possono essere trasmessi al richiedente prima di
15 giorni dal ricevimento, da parte dei controinteressati, della comunicazione di accoglimento
dell'istanza di accesso.
15. La comunicazione di cui al comma 14 contiene l'espressa indicazione che la trasmissione dei dati o dei documenti
richiesti avviene qualora, decorsi 15 giorni, non siano stati notificati
all'Amministrazione ricorsi o richieste di riesame al RPCT sulla medesima istanza di accesso.
16. Decorso il termine di 15 gg, previsto al comma precedente, il Dirigente della Struttura adotta un
provvedimento di accoglimento adeguatamente motivato in ordine alla mancanza di un pregiudizio
concreto che possa derivare all'opponente dal rilascio dei dati o dei documenti al richiedente.
17. Nell'adozione del provvedimento il Dirigente valuta, da un lato la probabilità e serietà del
danno agli interessi dei soggetti opponenti e, dall'altro, la rilevanza dell'interesse conoscitivo della
collettività e del richiedente, se manifestato, che la richiesta mira a soddisfare.
18. Il provvedimento di diniego, adottato osservando i limiti di cui ai successivi artt 34 e 35, contiene una
adeguata motivazione che dà conto della sussistenza degli elementi che integrano l'esistenza del
pregiudizio concreto; parimenti va adeguatamente motivato il provvedimento di diniego adottato in
applicazione delle esclusioni di cui all'art 33.
19. Nei casi previsti dal comma precedente, l'Amministrazione non può assumere come unico
fondamento del diniego all'accesso il mancato consenso del controinteressato e, parimenti, devono
ritenersi illegittimi i provvedimenti di diniego fondati su motivi diversi da quelli riconducibili ai limiti ed
alle eccezioni previste dalla legge.
20. L'accesso generalizzato non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
21. Il provvedimento di differimento deve essere motivato con riferimento ai casi ed ai limiti stabiliti
dall'art 5bis del Decreto Trasparenza ed è ammesso nel caso possa comportare un pregiudizio
concreto ed a carattere transitorio ad uno degli interessi pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 5bis del Decreto Trasparenza.

Articolo 30 - Comportamenti organizzativi
1. La Provincia di Pistoia garantisce il diritto di accesso generalizzato assicurando, contestualmente, il
necessario bilanciamento ed un'equilibrata ponderazione con la tutela della riservatezza e con la
protezione dei dati personali contenuti nella documentazione accessibile.
2. Le richieste di accesso che non specifichino che si tratti di accesso documentale o civico, sono acquisite e
gestite dall'Amministrazione come accesso civico generalizzato.
3. I termini del procedimento di accesso decorrono dalla data di presentazione certa della richiesta o, in
assenza, dalla protocollazione.
4. La Struttura che detiene i dati ed i documenti non può respingere l'istanza di accesso per
motivazioni collegate alla mancata formazione dell'atto o del documento richiesto, essendo
sufficiente la mera detenzione della documentazione di interesse.
5. Ove l'istanza sia indirizzata a Struttura diversa da quella che ha formato o detiene i dati ed i
documenti richiesti, la stessa è trasmessa alla Struttura competente con contestuale comunicazione al
richiedente.

Articolo 31 - Casi di improcedibilità
1. L'Amministrazione Provinciale privilegia il criterio del minor aggravio possibile nell'esercizio della
pretesa conoscitiva, in base al quale non esige dal richiedente l'adempimento di formalità o oneri
procedurali che vanno ad aggravare l'esercizio del diritto di accesso.
2. L'identificazione del richiedente e la presentazione dell'istanza, trasmessa e sottoscritta con le
modalità previste agli artt 27 e 28, rappresentano i requisiti minimi di procedibilità.
3. Nel caso di richiesta presentata con modalità anonime o tali da non consentire l'esatta identificazione
del richiedente l'Amministrazione, ove possibile, chiede l'adempimento dell'onere identificativo.
4. Le istanze prive dei requisiti minimi di procedibilità sono sempre acquisite al protocollo delle Strutture
destinatarie e, ove possibile, inserite nel registro dedicato alla registrazione e monitoraggio degli
accessi.

Articolo 32 - Casi generali di inammissibilità e dialogo cooperativo
1. La provincia di Pistoia, ai fini della trattazione adeguata di ciascuna istanza, instaura un dialogo cooperativo
con i richiedenti, attivando diverse forme di comunicazione onde ridurre al minimo i casi di
inammissibilità che non consentono all'interessato quella forma diffusa di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell'Ente.
2. Al verificarsi dei casi previsti al successivo comma 5 e fuori dai casi di improcedibilità specificamente
stabiliti all'art. 31, il Dirigente invita formalmente il richiedente, entro il termine di 10 giorni, a
ridefinire l'oggetto dell'istanza ed a fornire le precisazioni necessarie alla positiva conclusione del
procedimento.
3. Nella medesima comunicazione prevista al comma 2, l'Amministrazione specifica al richiedente che in
assenza di positivo riscontro o accertata la mancata cooperazione, il procedimento verrà concluso con un
provvedimento di rigetto e, contestualmente, lo invita a presentarsi personalmente presso la Struttura che detiene i
dati o i documenti richiesti al fine di definire insieme il merito della richiesta ed i presupposti per l'accoglimento.
4. In caso di positivo riscontro da parte del richiedente, il termine per la conclusione del procedimento
inizia a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza contenente le integrazioni richieste.
5. L'Amministrazione Provinciale coniuga il diritto alla trasparenza con l'esigenza di non pregiudicare,
attraverso un esercizio improprio e surrettizio del diritto di accesso, il buon andamento dell'attività
amministrativa, avviando con i richiedenti un dialogo cooperativo anche nei casi di:
a) istanze massive - contenenti un numero di dati o documenti manifestamente irragionevole tali da
comportare un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento degli Uffici e
l'erogazione dei servizi;
b) istanze generiche - che non consentono l'individuazione dei dati, dei documenti o delle
informazioni di interesse con riferimento, quantomeno, alla loro natura ed al loro oggetto o, rispetto
alle quali, non se ne conosce con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l'effettiva
esistenza;
c) istanze esplorative - finalizzate esclusivamente a scoprire di quali informazioni l'Ente dispone;
d) istanze reiterate - contenenti il medesimo contenuto o formulate allo scopo di sollecitare gli
Uffici alla conclusione anticipata del procedimento di accesso avviato;
e) istanze seriali - trasmesse da un unico soggetto, o da una pluralità di soggetti riconducibili ad un
medesimo Ente, in un periodo di tempo limitato che, attraverso l'impatto cumulativo delle singole
richieste, rallentino l'ordinaria attività delle Strutture destinatarie;
f) istanze emulative - caratterizzate dalla presenza di soli elementi pretestuosi nei confronti
dell'azione politico-amministrativa dell'Ente senza alcuna identificazione certa, o almeno evidente,
dell'oggetto delta richiesta;
g) Istanze miste - che presentano un rilevante numero di richieste, non configurabili come massive,
con presupposti e finalità riconducibili simultaneamente a diverse forme di accesso;
h) Istanze di mero reclamo - attraverso le quali il richiedente segnala eventuali disservizi connessi
ai tempi, alle procedure o alle modalità di erogazione dei servizi pubblici da parte
dell'Amministrazione, non riconducibili alle finalità dell'accesso generalizzato e per le quali sono già
attivati ulteriori e più adeguati canali di comunicazione.

Articolo 33 - Eccezioni assolute
1 L'Amministrazione non può individuare con proprio Regolamento ulteriori limiti né precisare la portata
delle eccezioni stabilite dalla legge e dalle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione e
Vigilanza in materia.
2. Le eccezioni assolute poste da una norma di rango primario, a tutela di interessi pubblici e privati
fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa, hanno carattere
tassativo.
3. Il diritto di accesso generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato o di divieto di accesso o divulgazione previsti
dalla legge, tra cui:
a) il segreto militare;
b) il segreto statistico;
c) il segreto bancario;
d) il segreto scientifico;
e) il segreto industriale;
f) il segreto istruttorio;
g) il segreto sul contenuto della corrispondenza;
h) il segreto professionale;
i) i pareri legali che attengono al diritto di difesa in un contenzioso (giudiziario, arbitrale
o amministrativo);
j) i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio;
k) i limiti derivanti dalla divulgazione delle informazioni e dei dati conservati negli archivi automatizzati
del centro elaborazione dati in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
I) le disposizioni sui contratti secretati previste dal codice degli appalti pubblici.
4. Salvo che non sia possibile un accesso parziale, con oscuramento dei dati, alcuni divieti di
divulgazione sono previsti in materia di tutela della riservatezza dei dati personali con riferimento ai
documenti contenenti:
a) dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere,
anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso
qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilita o handicap fisici e/o psichici;
b) dati idonei a rivelare la vita sessuale;
c) dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare
informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli
interessati.
5. Resta ferma la possibilità che i dati personali, per i quali è stato negato l'accesso generalizzato,
possano essere resi ostensibili al richiedente che abbia comunque dimostrato nell'istanza il
possesso dei requisiti previsti per l'accesso documentale, di cui al titolo II.
6. Il diritto di accesso generalizzato è escluso, altresì, quando è subordinato al rispetto di specifiche condizioni, modalità
o limiti previsti da diverse discipline di settore tra cui:
a) gli atti dello stato civile,
b) le informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione, conoscibili secondo le modalità
previste dalle relative discipline di settore;
c) la documentazione presente negli archivi di Stato e in altri archivi che prevedono specifiche
modalità di consultazione;
d) gli elenchi dei contribuenti e le relative dichiarazioni dei redditi, la cui visione ed estrazione di
copia è ammessa nelle forme stabilite dalla rispettiva disciplina.
7. L'accesso generalizzato è ulteriormente escluso quando è subordinato al rispetto delle condizioni,
alle modalità ed ai limiti previsti dall'art. 24, comma 1 della L. n. 241/1990 relativamente:
a) ai documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione
espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo e dal regolamento dell'Ente di cui,
rispettivamente, ai commi 6 e 2 dell'art. 24 della L. 241/90;
b) nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività dell'Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, sui documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere
psicoattitudinale relativi a terzi.
8. L'Amministrazione consente l'accesso generalizzato, anche nei casi esclusi, ove sia possibile
l'oscuramento dei dati personali presenti nella documentazione richiesta assicurando, cosi, una
maggiore celerità nella conclusione del procedimento senza dover attivare l'onerosa procedura di
coinvolgimento dei soggetti controinteressati.

Articolo 34 - I limiti posti a tutela di interessi pubblici
1. L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di
uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. In ordine alla tutela dell'interesse previsto al comma 1 lett. a), sono sottratti all'accesso i verbali e le informative
riguardanti attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine
pubblico nonché i dati, i documenti e gli atti prodromici all'adozione di provvedimenti rivolti a prevenire
ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica.
3. In ordine alla tutela dell'interesse previsto al comma 1 lett c), sono sottratti all'accesso gli atti, i
documenti e le informazioni concernenti le attività connesse con la pianificazione, l'impiego e
l'addestramento delle forze di polizia.
4. In ordine alla tutela dell'interesse previsto al comma 1 lett. f), sono sottratti all'accesso:
- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e
contabile, rapporti e denunce trasmesse dall'Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti
controversie pendenti, nonché i certificati penali;
- i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti e richieste
o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati o, comunque, individuabili i
soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali.
5. In ordine alla tutela dell'interesse previsto al comma 1 lett. g), sono sottratti all'accesso:
- gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di
organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa
fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora
non sia possibile soddisfare prima l'istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo
svolgimento dell'azione amministrativa o compromettere la decisione finale;
- le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi del suo
svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti pubblici o
privati su cui l'Ente esercita forme di vigilanza;
- i verbali e gli atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza
dei lavori;
- i verbali e gli atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi condotti su
attività e soggetti privati nell'ambito delle attribuzioni d'ufficio;
- i pareri legali redatti dagli uffici dell'ente nonché quelli di professionisti esterni acquisiti, in relazione a
liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.

Articolo 35 - I limiti posti a tutela di interessi privati
1. L'accesso civico generalizzato é rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio
concreto alla tutela di uno degli interessi privati inerenti a:
a) la protezione dei dati personali;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà
intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
2. In ordine alla tutela dell'interesse previsto al comma 1 lett a), sono sottratti all'accesso:
- documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di
malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità,
disabilità o handicap fisici e/o psichici;
- relazioni dei servizi sociali ed assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone
assistite, fornite dall'Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi
specificatamente previsti da norme di legge;
- la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali appartenenti a minorenni;
- notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle
persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. In ordine alla tutela dell'interesse previsto al comma 1 lett. b), sono sottratti all'accesso:
- gli atti presentati da un privato a richiesta dell'Ente, entrati a far parte del procedimento e che
integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, sia
finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'accesso;
- gli atti di ordinaria comunicazione, anche telematica, tra Enti diversi e tra questi ed i terzi, non
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa che abbiano un carattere confidenziale e privato.
4. L'Amministrazione è tenuta a verificare e valutare, accertata l'assenza di eccezioni assolute di cui
all'art. 33, se il rilascio dei dati e dei documenti richiesti determini un pregiudizio concreto e probabile
agli interessi indicati dal legislatore dovendo sussistere, necessariamente, un preciso nesso di
causalità tra l'accesso ed il pregiudizio.
5. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privali, si applicano unicamente
al periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.
6. L'accesso generalizzato non può essere negalo ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati, sia
sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Articolo 36 - Costi
1 II rilascio di dati, documenti o informazioni in formato elettronico e la trasmissione in modalità
telematica sono gratuiti.
2 L'estrazione di copie è soggetta al pagamento del solo costo di riproduzione del supporto cartaceo o informatico.

Articolo 37 - Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. In caso di diniego totale o parziale all'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni
(inerzia), il richiedente può presentare richiesta di riesame al R.P.C.T., che decide con
provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
2. In alternativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato,
può presentare ricorso al Difensore civico territoriale, i cui recapiti sono indicati sul sito istituzionale; in tal caso il
ricorso è notificato anche all'Amministrazione Provinciale.
3. Il Difensore civico territoriale si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso e, se ritiene illegittimo il
provvedimento di diniego o di differimento adottato, ne informa il richiedente e l'Amministrazione
competente.
4 Se l'Amministrazione non conferma il diniego o il differimento, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione del Difensore civico territoriale, l'accesso generalizzato si ritiene consentito.
5. Contro la decisione del responsabile del provvedimento negativo o, in caso di richiesta di riesame,
contro la decisione del R.P.C.T., il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale (T A R ), nel termine di 30 giorni.
6. Il controinteressato, contro il provvedimento di rilascio dei dati e dei documenti, ha 15 giorni di tempo
dal ricevimento della relativa comunicazione, per chiederne il riesame al Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza o ricorrere, in alternativa, al Difensore civico
territoriale o al TAR.
7. Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il
R.P.C.T. provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia
entro 10 giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l'adozione del provvedimento di riesame
da parte del R.P C T o per la pronuncia del Difensore civico territoriale, sono sospesi.

TITOLO IV - Accesso degli Amministratori della Provincia di Pistoia

Articolo 38 - Ambito e criteri dell'accesso degli Amministratori della Provincia di Pistoia
1. Gli Amministratori della Provincia hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Amministrazione,
dagli enti dipendenti, dalle istituzioni, dalle società partecipate e dagli altri
gestori di servizi pubblici locali, tutte le notizie, le informazioni e i dati in loro possesso, utili
all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati
dalla legge.
2. Le richieste di accesso degli Amministratori non possono essere generiche, emulative e di
ingiustificato aggravio per gli uffici.
3 II diritto di accesso degli Amministratori non può interferire con il buon funzionamento
dell'Amministrazione né dar luogo ad elaborazioni delle informazioni finalizzate alla formazione di
nuovi documenti.
4. Compatibilmente con la normale funzionalità degli Uffici e con l'erogazione dei servi all'utenza, gli
Uffici della Provincia di Pistoia adeguano i propri comportamenti a criteri di collaborazione con gli
Amministratori e ne agevolano l'accesso agli atti.
5. Il diritto di accesso degli Amministratori soggiace alle tipologie di differimento, previste all'art 12
comma 3 , e alle esclusioni, di cui all'art. 13 comma 6.

Articolo 39 Modalità dell'accesso degli Amministratori
1. L'accesso agli atti, documenti e dati, nella forma della visione ed estrazione di copia, è ammesso
sulla base della dichiarazione di connessione con l'esercizio del mandato ed è consentito a titolo
gratuito. Per il rilascio della documentazione richiesta sono privilegiate le modalità digitali, su
supporti informatici, preferibilmente forniti dai richiedenti. L'istanza di accesso è annotato sull'apposito registro.
2. La domanda di accesso dell'Amministratore è ammessa anche ove il documento o l'atto oggetto
della richiesta, di esame o estrazione in copia, non è precisamente indicato purché siano forniti gli
elementi sufficienti per consentirne l'identificazione.
3. Il responsabile del procedimento, ove per motivate esigenze organizzative non possa procedere
immediatamente all'esercizio del diritto di accesso, concorda con l'Amministratore i tempi e le
modalità per il rilascio di quanto richiesto.

TITOLO V - Norme transitorie e finali

Articolo 40 - Norme transitorie e finali
1. L'accesso all'informazione ambientale è regolato dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 e
successive modifiche, ai sensi del quale l'informazione ambientale detenuta è resa disponibile a
chiunque ne faccia richiesta, senza che questi sia tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse
giuridicamente rilevante, essendo sufficiente la sola indicazione delle informazioni richieste. La stessa normativa
specifica dispone i limiti, i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per l'esercizio.
2. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi
comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, salvo quanto espressamente previsto nel D Lgs. 18/04/2016. n 50 e s m i.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul Portale istituzionale nell'apposita sottosezione di
Amministrazione Trasparente.

Allegato A - Tipologie di atti esclusi dal diritto di accesso documentale
Sono esclusi dall'accesso, nei limiti stabiliti dall'art 13 del presente regolamento, le seguenti tipologie di atti
e documenti amministrativi formati o comunque detenuti ai fini dell'attività amministrativa:
1. documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per fini di prevenzione e repressione
della criminalità o per la tutela del segreto istruttorio:
a) relazioni di servizio ed altri documenti relativi ad attività istruttorie finalizzate all'adozione di provvedimenti
di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza;
b) documenti attinenti all'organizzazione ed al funzionamento del Corpo di Polizia Provinciale ed all'impiego del
relativo personale con riguardo alla programmazione dell'attività di vigilanza, di controllo ed alle operazioni
che vengono effettuate anche in collaborazione con altre forze dell'ordine;
c) documenti relativi alfa protezione e custodia delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale, nonché alla
sicurezza delle sedi e delle infrastrutture degli uffici dell'ente;
d) documenti relativi alla descrizione progettuale e funzionale di edifici adibiti ad installazioni militari e a sedi
di uffici ed organi con compiti di tutela dell'ordine pubblico e repressione della criminalità;
e) documenti relativi alla descrizione progettuale e funzionale di edifici destinati all'attività di imprese a
rischio di incidente rilevante e di edifici destinati all'esercizio dell'attività creditizia e valutaria;
f) elaborati tecnico-progettuali e documentazione connessa relativamente ai lavori di installazione di sistemi
di sicurezza riguardanti edifici pubblici e privati;
g) documenti sottoposti a sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria;
2. documenti inaccessibili per previsione normativa e, in particolare:
a) pareri legali espressi dall'Avvocatura Provinciale o altri pareri espressi da consulenti giuridici o tecnici in
relazione ad una lite in potenza o in atto e la corrispondenza inerente, con particolare riferimento al rispetto
del segreto professionale;
b) atti difensivi posti in essere nel corso di giudizi e la corrispondenza inerente;
c) denunce per fatti corruttivi e/o condotte illecite rese da pubblici dipendenti.
3. documenti in materia ambientale, cosi come previsti dal D. Las n°195/05;
4 documenti inaccessibili per assicurare la riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese, ed in particolare:
a) provvedimenti relativi al trattamento sanitario obbligatorio e documenti allegati;
b) se richiesti da terzi i documenti relativi:
- alle situazioni personali familiari dei cittadini la cui riservatezza è stabilita dalla legge (adozione, affido familiare,
paternità e maternità, cambiamento di sesso, età);
- allo stato di servizio, agli accertamenti medici e della salute del personale dipendente, ai
procedimenti disciplinari ed alle richieste ad essi preliminari;
c) documenti o parti di documenti che contengono dati sensibili, nei limiti previsti dalla legge;
d) corrispondenza tra privati ed atti provenienti da soggetti privati non utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa.
6. documenti inaccessibili per motivi di riservatezza:
a) atti di promozione di azioni di responsabilità erariale o penale di fronte alle competenti Autorità giudiziarie;
b) relazioni e rapporti redatti su richiesta delle Procure della Corte dei Conti o comunque connessi
all'espletamento dell'attività istruttoria della suddetta Autorità;
Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che
l'Amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria

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