Regolamento degli Indirizzi e delle Procedure per la nomina, designazione, revoca dei rappresentanti della Provincia presso Aziende, Consorzi, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Società ed Organismi Partecipati

Ultimo aggiornamento:5 Aprile, 2018

Argomenti

(Approvato con Del. C.P. n.8 del 24/03/2017)

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

  1. Le presenti disposizioni mirano ad assicurare che tutte le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, associazioni, fondazioni, società ed organismi partecipati (ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. m), del D.Lgs 267/2000 (1) ed ai sensi dell'art. 46, comma 1 (2) e dell'art. 50, comma 3, lett. i) (3), dello Statuto della Provincia di Pistoia), di competenza del Consiglio Provinciale e del Presidente della Provincia, siano effettuate con la garanzia della necessaria capacità, competenza e correttezza amministrativa, e del vincolo fiduciario sull'affidabilità a rappresentare gli interessi e gli indirizzi di questo ente, oltre ad assicurare i necessari flussi informativi al fine di garantire agli organi della Provincia un quadro conoscitivo aggiornato in relazione alle scelte degli organismi partecipati.
  2. Le presenti linee di indirizzo di norma non trovano applicazione:
    a) nei casi in cui la persona da nominare o da designare sia espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento o convenzione;
    b) nei casi di partecipazione a comitati, gruppi di lavoro, commissioni operanti all'interno dell'ente e di altre pubbliche amministrazioni del territorio;
    c) nei casi direttamente connessi alle funzioni di Presidente o Consigliere provinciale;
    d) nel caso di una nomina per delega diretta del Presidente della Provincia in sua rappresentanza in base a leggi, statuti, regolamenti;
    e) nel caso in cui ricorrano motivate ragioni d'urgenza, qualora l'organo per il quale è necessaria la nomina si trovi nell'impossibilità di funzionare senza la tempestiva nomina o designazione dei rappresentanti dell'ente;
    f) nei casi di rinnovi di incarico nei limiti consentiti dalle norme legislative e statutarie.
    In ogni caso restano fermi i requisiti richiesti dai presenti indirizzi per l'assunzione della carica, fatti salvi i casi in cui essi siano espressamente e diversamente disciplinati dalla normativa di settore.
  3. Le nomine effettuate devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di pari opportunità e comunque tendere, per quanto possibile, a garantire il rispetto della parità tra i generi.(4)

Art. 2 Requisiti per la nomina e cause di incompatibilità ed esclusione

  1. I rappresentanti della Provincia di Pistoia, di cui all'Art. 1, devono:
    a) essere cittadini italiani oppure di uno Stato dell'Unione Europea;
    b) avere i requisiti per essere eletti Consiglieri provinciali, se cittadini italiani;
    c) avere i requisiti per essere eletti nelle Assemblee degli Stati membri dell'Unione, se cittadini comunitari;
    d) avere una competenza tecnica, culturale e/o amministrativa attinente all'incarico da ricoprire, conseguita per studi e ricerche effettuate, per esperienze professionali maturate anche a seguito di funzioni svolte presso aziende pubbliche, private, enti o strutture di tipo associativo, nonché per incarichi pubblici ricoperti. Tali requisiti devono essere desunti in linea di massima da specifico curriculum che deve essere allegato all'atto di nomina; se candidati alla nomina in collegi sindacali o dei revisori, essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili.
    e) non avere riportato condanne per reati non colposi per i quali sia prevista una pena detentiva, o per i quali si sia proceduto a patteggiamento, ovvero condanne per reati tributari;
    f) non svolgere attività professionali o imprenditoriali incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi dell'ente nel quale sono nominati;
    g) non avere motivi di conflitto in atto con la Provincia di Pistoia e con l'ente per il quale sono candidati;
    h) non avere già ricoperto per due mandati interi e consecutivi l'incarico stesso;
    i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni; (5)
    l) non essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti o organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce.
  2. Qualora sussistano una o più cause di incompatibilità di cui al presente articolo, l'interessato è tenuto a rimuoverle entro dieci giorni dalla nomina, a pena di revoca o, qualora previsto espressamente dallo statuto dell'ente o società, di decadenza dall'incarico.
  3. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel corso del mandato, comporta la revoca e/o decadenza come previsto dal comma 2.

Art. 3 - Pubblicizzazione e presentazione delle candidature

Entro il 15 gennaio ed entro il 15 luglio di ciascun anno la Provincia di Pistoia pubblica l'elenco delle nomine e delle designazioni da effettuare nel semestre successivo, ferma restando la pubblicazione di elenchi suppletivi per le nomine e designazioni che si rendano necessarie nel corso dell'anno. La pubblicazione degli elenchi deve essere effettuata sull'Albo informatico della Provincia di Pistoia, nonché sulla Home Page del sito istituzionale.
Gli elenchi devono contenere:

  • a) la denominazione dell'ente od organismo e l'indicazione della carica per cui occorre procedere alla nomina o designazione, nonché la descrizione del relativo profilo orientativo delle funzioni, competenze e capacità professionali ritenute utili per lo svolgimento dell'incarico;
  • b) i requisiti per la nomina o designazione:
  • c) la data entro cui deve essere presentata la proposta di candidatura;
  • d) l'eventuale compenso e/o il rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni connesse all'incarico.

L'ente rende pubbliche le candidature mediante avviso sul sito istituzionale dell'ente. Le candidature per le nomine e designazioni possono essere presentate da tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, attraverso l'apposito modulo predisposto dall'ufficio, con allegato il curriculum vitae in formato europeo, una fotocopia della carta d'identità ed una dichiarazione di eventuale appartenenza ad associazioni di qualunque genere.
Nei casi in cui, nel termine stabilito, non pervenga alcuna candidatura, si provvede direttamente alla nomina. Sul sito internet della Provincia è istituito l'Albo informatico delle candidature e delle nomine.

Art. 4 - Procedure per le nomine di competenza del Presidente della Provincia

Scaduto il termine per la presentazione delle proposte di candidatura, il Presidente della Provincia esamina le candidature pervenute, valutando l'idoneità dei candidati, a fronte dell'incarico da conferire. Provvede alle nomine o alle designazioni, motivando i criteri della scelta, con apposito Decreto presidenziale, proposto dal Dirigente del servizio competente per materia, nel rispetto degli indirizzi stabiliti nel presente Regolamento.
Se non ritiene idonee le candidature proposte, oppure se non sia pervenuta alcuna proposta, procede direttamente alla nomina o designazione, accertando l'idoneità dei prescelti.

Art. 5 - Procedure per le nomine di competenza del Consiglio Provinciale

Scaduto il termine per la presentazione delle proposte di candidatura, il Presidente della Provincia esamina le candidature pervenute, valutando l'idoneità dei candidati, a fronte dell'incarico da conferire ed inserisce l'oggetto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
Il Consiglio Provinciale provvede mediante votazione segreta alla scelta del/i rappresentante/i del Consiglio, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio e con apposita deliberazione, proposta dal Dirigente del Servizio competente per materia, nel rispetto degli indirizzi stabiliti nel presente Regolamento. In caso di inerzia del Consiglio Provinciale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 15 luglio 1994, n. 444 e s.m.i. (6)

Art. 6 - Doveri e obblighi dei designati e/o nominati

Il candidato, una volta intervenuta la nomina, dovrà dichiarare formalmente l'accettazione dell'incarico entro 10 giorni dalla comunicazione. Contestualmente dovrà presentare una dichiarazione di non trovarsi in una delle cause ostative alla candidatura a Consigliere Provinciale di cui all’articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 “ incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali” (7), o in una delle cause di sospensione o decadenza di diritto di cui all’articolo 11 del medesimo decreto (8) e non avere procedimenti penali in corso per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza; non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (9) ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d), e commi da 2 a 7 del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 ”inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione”; (10)
All'atto dell'accettazione il soggetto designato o nominato si impegna a perseguire gli obiettivi e rispettare gli obblighi previsti dagli eventuali contratti di servizio regolanti i rapporti con le società
costituite o partecipate dalla Provincia e, comunque, a:

  • a) assolvere l'incarico nell'assoluto rispetto delle norme di legge e dei principi di etica, professionalità e riservatezza;
  • b) rendere conto periodicamente al Presidente della Provincia, anche mediante periodici resoconti, sull'andamento della gestione sociale e dell'attività del Consiglio di Amministrazione o di altri organismi esecutivi, almeno due volte all'anno, a Gennaio ed a Luglio;
  • c) attenersi ad eventuali indirizzi forniti dagli organi della Provincia in merito alle decisioni da assumere in seno al Consiglio di Amministrazione o di altri organismi esecutivi;
  • d) dare alla Provincia tempestiva informazione sulle più significative decisioni del Consiglio di Amministrazione o altro organismo esecutivo, con particolare riferimento a quelle che possano avere ripercussioni sugli equilibri del bilancio provinciale;
  • e) trasmettere alla Provincia con la massima tempestività i testi dei bilanci preventivi e consuntivi prima della loro approvazione in assemblea;
  • f) garantire un'assidua presenza alle riunioni dell'organo di cui fanno parte;
  • g) intervenire, se richiesto dal Presidente della Provincia, alle sedute del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei sindaci e produrre l'eventuale documentazione richiesta;
  • h) comunicare all'Ufficio Partecipate della Provincia gli eventuali compensi di spettanza per l'esercizio della carica entro 30 giorni dalla nomina, o dalla data di attribuzione o variazione del compenso stesso, al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa. L'avvenuta designazione o nomina da parte della Provincia non comporta diritto ad alcuna remunerazione;
  • i) rendere pubblica la propria situazione reddituale, patrimoniale e associativa, in analogia con quanto previsto per i Consiglieri provinciali, nonché comunicare alla Provincia le informazioni riguardanti “l'amministrazione trasparente”, come disciplinata dalla vigente normativa e assicurarsi che le stesse siano pubblicate dall'ente nel proprio sito istituzionale;
  • l) fornire alla Provincia ogni altra informazione richiesta o comunque utile ai fini dell'applicazione del Regolamento provinciale per la disciplina dei controlli interni ed ai fini della gestione strategica della partecipazione.

Il rispetto delle indicazioni sopra elencate non esonera i rappresentanti designati o nominati dalla Provincia dalle responsabilità in cui potrebbero incorrere in relazione all'espletamento dell'incarico ad essi attribuito.

Art. 7 - Revoca delle nomine o designazioni

Il Presidente della Provincia ed il Consiglio Provinciale, secondo le rispettive competenze, possono revocare con appositi atti motivati il rappresentante dell'ente allorché si manifestino le seguenti situazioni:
- a) il venir meno dei requisiti posti a fondamento della nomina o designazione;
- b) il mancato assolvimento dei doveri ed obblighi di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- c) lo svolgimento dell'attività in contrasto con gli indirizzi programmatici della Provincia;
- d) il venir meno del rapporto fiduciario con il Presidente della Provincia e con il Consiglio Provinciale.
Al verificarsi di una delle cause sopra elencate, il Presidente della Provincia procede con proprio atto motivato a contestarle all'interessato, che ha 10 giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni. Ascoltate le sue deduzioni, nei successivi 20 giorni, il Presidente o il Consiglio, secondo le rispettive competenze, decidono se procedere alla revoca. Il provvedimento di revoca dovrà essere notificato all'interessato entro 5 giorni.
Della revoca disposta dal Presidente della Provincia è tempestivamente informato il Consiglio Provinciale nella prima seduta utile.

Art. 8 - Informazione

La Provincia di Pistoia assicura la tenuta di un apposito elenco pubblico di tutti gli incarichi conferiti sulla base degli indirizzi di cui al presente Regolamento, accessibile a tutti gli interessati e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. L'elenco è tenuto ed aggiornato dall'Ufficio di Segreteria degli organi politici.

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento si dovrà procedere alla pubblicazione dell'elenco delle nomine e delle designazioni da effettuare di cui all'art. 3.
L'elenco delle nomine e designazioni effettuate verrà pubblicato, la prima volta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, e poi aggiornato periodicamente, almeno due volte l'anno (Gennaio e Luglio).
Al rinnovo delle nomine e designazioni che risultano scadute alla data di esecutività del presente Regolamento non si applicano i termini stabiliti negli articoli precedenti.
Il presente Regolamento entra in vigore dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

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NOTE

  1. D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)(1)
    Art. 42, comma 2, lettera m)

    Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
  2. Statuto della Provincia di Pistoia
    Art. 46, comma 1
    Il Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale, provvede alla designazione, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
  3. Statuto della Provincia di Pistoia
    Art. 50, comma 3, lettera i)
    In particolare, spetta al Consiglio Provinciale:
    ... i) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riservi la nomina al Consiglio…
  4. D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”
    Art. 1 – Divieto di discriminazione tra uomo e donna 

    Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni distinzione,esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.
    Costituzione della Repubblica Italiana
    Art. 51

    Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. …
  5. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
    Art. 1, comma 734.

    Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
  6. Legge 15 luglio 1994, n. 444.
    Art. 4.

    Ricostituzione degli organi.
    1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.
    2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.
  7. D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
    Art. 10, comma 1

    1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane: 
    - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonchè, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
    - b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
    - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316- bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo  comma, 334, 346-bis del codice penale;
    - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
    - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
    - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
    2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
    - a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
    - b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
    3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
    4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.
  8. D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235
    Art. 11

    1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:
    - a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c);
    - b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
    - c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
    2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonchè di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
    3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. 
    4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. 
    5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
    6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorchè con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
    7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
    8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
    9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.
  9. Codice penale
    Libro secondo, Titolo II, Capo I

    “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”
    Art. 314 Peculato
    Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui
    Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato
    Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
    Art. 317 Concussione
    Art. 317-bis Pene accessorie
    Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione
    Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
    Art. 319-bis Circostanze aggravanti
    Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari
    Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità
    Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
    Art. 321 Pene per il corruttore
    Art. 322 Istigazione alla corruzione
    At. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri
    Art. 322-ter Confisca
    Art. 322-quater Riparazione pecuniaria
    Art. 323 Abuso d'ufficio
    Art. 323-bis Circostanze attenuanti
    Art. 325 Utilizzazione di invenzioni oscoperte conosciute per ragioni d'ufficio
    Art. 326 Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio
    Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
    Art. 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
    Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
    Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'autorità amministrativa
    Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dell'autorità amministrativa
    Art 335-bis Disposizioni patrimoniali
  10.  D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
    Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione
    comma 1, lettera d)

    1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati  previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:
    a) ...
    b) ...
    c) ...
    d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale,regionale e locale;

    commi da 2
    2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni. 
    3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.
    4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.
    5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.
    6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
    7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.
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