Regolamento per il conferimento di incarichi esterni

Ultimo aggiornamento:10 Aprile, 2018

Argomenti

(Approvato con D.P. n. 261 del 2/12/2016)

CAPO 1

Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

  1. Fermo restando il principio generale in forza del quale la Provincia provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, le disposizioni del presente capo e del successivo (lavoro parasubordinato) disciplinano, ai sensi dell’art. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs.165/2001 e dell’art. 110, co.6 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 2222 e seguenti c.c. nonché dell’art. 3, comma 56 della L. n. 244/2007 come modificato dall’art. 46, co. 3 della Legge 8 agosto 2008 n. 133, il conferimento di incarichi a persone fisiche aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, dell’incarico professionale esterno soggetto ad IVA, della collaborazione di natura coordinata e continuativa.
    Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter dell’art. 7 del D.Lgs.165/2001, sopra citato, non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione1.

Art. 2 - Presupposti e requisiti per il conferimento di incarichi professionali

  1. Si potrà procedere al conferimento di collaborazioni autonome a persona fisica indipendentemente dall’oggetto della prestazione, ai sensi degli artt. 2222 del c.c. e seguenti, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nei piani approvati dal Consiglio quali la Relazione Previsionale e Programmatica o il Piano delle Opere Pubbliche o gli altri atti di programmazione specifici approvati dal Consiglio.
  2. Si potrà procedere altresì al conferimento dei seguenti incarichi secondo quanto approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 442 del 29.12.2008.
  3. Il dirigente competente dovrà accertare preliminarmente al conferimento degli incarichi il rispetto dei presupposti fissati dall’art. 7, co. 6 del D. Leg.vo 165/2001 come modificato dal Decreto Legge 112/2008, convertito nella Legge 133/2008:
    a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di  funzionalità dell'amministrazione conferente;
    b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
    c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
    d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
  4. La reale ricognizione di cui al punto b) del comma precedente è attivata dal Dirigente del Servizio responsabile per materia, così come individuato dall’art. 11 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, tramite richiesta scritta al Dirigente del Servizio Personale con specificazione del titolo di studio di laurea magistrale (ex art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 22.10.2004, n. 270) ovvero di laurea specialistica, ovvero del diploma di laurea di durata non inferiore a quattro anni conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 03.11.1999, n. 509, quale requisito minimo e le particolari e specifiche competenze specialistiche e/o professionali ed esperienze professionali curriculari richieste per il contenuto della prestazione da affidare, incluse eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi. E’ altresì facoltà del dirigente del servizio proponente richiedere, per motivate e particolari condizioni, quale titolo di studio minimo per l’accesso, il possesso della laurea triennale cui ha fatto seguito un master di 1^ livello finalizzato alla specializzazione richiesta.
    Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
    Il Servizio Personale inoltra ai Dirigenti dei Servizi tale richiesta al fine di verificare la presenza, nell’organico dell’Ente, di detta professionalità.
    All’incarico si potrà dar corso solo nel caso di riscontrata assenza delle competenze, di cui al comma 2, richieste per lo svolgimento delle specifiche attività oggetto della prestazione
  5. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo avente ad oggetto attività generiche, compiti di responsabilità dirigenziali, o gestionali o di rappresentanza dell’Ente, che spettino solo a Funzionari o Dirigenti in rapporto di subordinazione.

Art. 3 - Incarichi di studio, ricerca e consulenza

  1. Nella categoria generale degli incarichi rientrano quelli di studio, ricerca e consulenza, così individuati nel contenuto:
    a) incarichi di studio, individuati con riferimento ai parametri indicati dall’art. 5 del D.P.R. n. 338/1994, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d’interesse dell’ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell’ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
    b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell’ente;
    c) consulenze, consistenti nell’acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall’ente.6
  2. Agli incarichi di consulenza, studio e ricerca si applica altresì la norma dell’art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005, che ha abrogato il precedente comma 42 dell’art. 1 della Legge n. 311/2004, come statuito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti deliberazione n. 4/2006, pertanto i provvedimenti di conferimento degli incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’Amministrazione, se superiori a 5.000 €, dovranno essere inviati, a cura del Dirigente competente, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
  3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nel caso che i contenuti delle attività assegnate siano riconducibili a studio, ricerca o consulenza soggiacciono agli stessi limiti e procedure del presente articolo.

Art. 4 - Criteri e modalità di conferimento degli incarichi professionali

  1. La determinazione di approvazione del disciplinare di incarico, oltre a riportare l’esito della reale ricognizione da cui sia risultata l’assenza delle specifiche professionalità richieste per l’incarico, dovrà contenere congrua motivazione in ordine a tutti i presupposti indicati all’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001 e i criteri da seguire per la scelta del professionista. Nel disciplinare di incarico dovranno essere specificati oggetto, durata, compenso e modalità di esecuzione della prestazione.Relativamente al compenso il dirigente competente opererà, ove necessario, una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
  2. Ai fini della scelta del contraente vengono seguite le normative del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti), ivi comprese le norme anche regolamentari di attuazione. A tal fine gli incarichi dovranno essere ricondotti all’elenco dei servizi di cui agli allegati II A e II B del già citato D.Lgs. n. 163/2006, sulla base delle tipologie delle attività.
  3. Gli incarichi di progettazione di opere pubbliche sono regolati dagli artt. 90 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006. Non possono essere affidate all’esterno le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e le funzioni riferite alla predisposizione del Programma triennale dei lavori pubblici, presupponendo dette attività un incardinamento nell’Ente.
  4. Per l’individuazione dei compiti e dei ruoli dei rispettivi servizi provinciali si richiama l’art. 11 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente.
  5. Si potrà procedere ad affidamento diretto senza preventivo avviso di selezione come previsto dall’art. 57 del D. Lgs. N. 163/2006:
  • nel caso in cui sia andata deserta o sia stata infruttuosa la procedura comparativa pubblica.
  • nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili, renda incompatibile l’esperimento di procedure comparative di selezione. Le circostanze invocate a giustificazione dell’estrema urgenza, congruamente motivate nella determinazione, non devono essere imputabili all’Ente.
  • qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato
  • qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare alle negoziazioni.
  • per i servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio, nel rispetto delle seguenti condizioni: i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti all’amministrazione, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento e il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale.

Art. 5 - Procedura di conferimento dell’incarico

  1. Il dirigente competente per materia predispone il disciplinare di incarico, approvato con determinazione, contenete i seguenti elementi:
    a) definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico;
    b) durata dell’incarico, con specificazione di eventuali fasi di realizzazione;
    c) luogo dell’incarico e/o modalità di realizzazione del medesimo;
    d) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate alle modalità del pagamento, al trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali cause di sospensione della prestazione e le penali.

Il disciplinare sarà allegato all’avviso di selezione.
Nell’avviso sono evidenziati i seguenti elementi:

  1. a) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione di cui all’art.2, comma 2, del presente Regolamento;
  2. b) indicazione della struttura di riferimento e del Responsabile Unico del Procedimento
  3. c) termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione e le regole di svolgimento della procedura comparativa.

Non è ammesso il rinnovo dell’incarico.
Il dirigente competente procede alla verifica dell’ammissibilità dei concorrenti e, successivamente, alla valutazione dei curricula presentati e delle offerte, anche, ove necessario, attraverso commissioni appositamente costituite.
L’avviso di selezione è pubblicato con le modalità previste dal D.lgs. n° 163/2006. L’esito della procedura sarà pubblicato con le stesse modalità.
L’aggiudicazione avviene con determina del dirigente competente per materia che dovrà comunicare l’esito dell’aggiudicazione a tutti i concorrenti.
Lo stesso dirigente, dopo aver pubblicato l’esito dell’aggiudicazione sul sito web della Provincia e sugli altri siti in cui ha pubblicato l’avviso, stipula il contratto.

Art. 6 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico

  1. Il dirigente competente, o il funzionario dallo stesso delegato, verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
  2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall’incaricato esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile dell’esecuzione del contratto può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine perentorio stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Art. 7 - Pubblicità ed efficacia

  1. Al solo fine ricognitorio si riportano di seguito le norme legislative che impongono adempimenti di pubblicazione:
    - all’art. 3, comma 18, della legge n. 244/2007 è stabilito: “I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.”
    - all’art. 1, comma 127, della L. n. 662/1996, come integrato dall’art. 3, comma 54, della L. n. 244/2007 è stabilito: “Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica”.
    - all’art. 54, co. 14, D.Lgs. 165/2001 è stabilito: “Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico”.
    - all’art. 54, lett. f del “Codice dell’Amministrazione Digitale” D.Lgs. 82/2005 è stabilita la pubblicazione “dell'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso” e la successiva Direttiva del 20.2.2007 del Ministero per le Riforme e le Innovazioni della pubblica amministrazione invitava le pubbliche amministrazioni ad ampliare gli atti pubblicati rendendo conoscibili tutte le negoziazioni relative a servizi forniture o lavori il cui importo presunto sia superiore a 20.000 € nonché i loro esiti.
  2. Pertanto gli obblighi e le sanzioni risultano dalla normativa citata.
  3. Al fine di dare un ordine organizzativo all’insieme delle norme sopracitate viene stabilito quanto segue: il dirigente competente per materia pubblicherà sul sito web della Provincia le determine di indizione della procedura e l’esito dell’aggiudicazione oltre all’avviso pubblico e nella tabella appositamente predisposta e visibile sul sito internet, saranno elencati da parte del dirigente competente, nominativo, oggetto dell’incarico, numero della determina di affidamento, compenso previsto e compenso erogato di tutti gli incarichi. La trasmissione delle informazioni relative all’anagrafe delle prestazioni è effettuata dal dirigente competente al Servizio Personale con cadenza semestrale entro luglio e gennaio di ogni anno utilizzando la modulistica appositamente predisposta

Art. 8 - Limiti di spesa

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali, ai sensi dell’art. 3, co. 56 L. 244/2007 come modificato dall’art. 46, co. 3 L. 133/2008.

 

CAPO 2

LAVORO PARASUBORDINATO

Art. 9 - Presupposti e requisiti per il conferimento di collaborazioni coordinate e continuative

  1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, è possibile conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in presenza dei seguenti presupposti:
    a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
    b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
    c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
    d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
  2. La reale ricognizione di cui al punto b) del comma precedente è attivata dal Dirigente del Servizio responsabile per materia tramite richiesta scritta al Dirigente del Servizio Personale con specificazione del titolo di studio di laurea magistrale (ex art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 22.10.2004, n. 270) ovvero di laurea specialistica, ovvero del diploma di laurea di durata non inferiore a quattro anni conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 03.11.1999, n. 509, quale requisito minimo, le particolari e specifiche competenze specialistiche e/o professionali richieste per il contenuto della prestazione da affidare, incluse eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi. E’ altresì facoltà del dirigente del servizio proponente richiedere, per motivate e particolari condizioni, quale titolo di studio minimo per l’accesso, il possesso della laurea triennale cui ha fatto seguito un master di 1^ livello finalizzato alla specializzazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
    Il Servizio Personale inoltra ai Dirigenti dei Servizi tale richiesta al fine di verificare all’interno dell’organico dell’Ente la disponibilità di professionalità da poter destinare a detto progetto, tenuto conto anche delle esigenze di funzionalità della propria dotazione organica rispetto agli obiettivi assegnati e dei tempi di attuazione del progetto stesso.
  3. Non possono essere affidati incarichi di collaborazione coordinata e continuativa aventi ad oggetto attività generiche, compiti di gestione e di rappresentanza, che spettino solo a Funzionari o Dirigenti con vincolo di subordinazione.
  4. Qualora il contenuto dell’incarico di Collaborazione coordinata e continuativa sia riconducibile alla fattispecie di studio, ricerca e consulenza si applica l’art. 2 del presente regolamento.

Art. 10  - Procedura di conferimento delle collaborazioni coordinate e continuative

  1. Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente, per attivare la collaborazione il Dirigente del Servizio responsabile per materia, previa informativa alle OO.SS., emana un avviso pubblico, al quale dovrà dare adeguata pubblicizzazione tramite affissione all’albo Pretorio per almeno 15 giorni e pubblicazione sul sito internet della Provincia. L’avviso pubblico di selezione dovrà contenere la descrizione della professionalità richiesta, l’indicazione della durata del contratto, determinata o determinabile, il luogo, l’oggetto e il compenso previsto per la prestazione.
  2. La determina con cui il Dirigente del Servizio competente per materia approva l’avviso deve riportare congrua motivazione in ordine alla rispondenza dell’oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall’ordinamento alla Provincia, agli obiettivi dell’Ente e deve approvare specifico e determinato progetto, contenente obiettivi, durata, luogo, modalità della collaborazione e poteri di direzione;14 la stessa determina deve riportare l’esito della reale ricognizione sulla impossibilità per l’Ente di svolgere la prestazione con proprio personale, la congruità del compenso e l’avvenuto inserimento, a cura del Dirigente del Servizio Personale, dei costi nell’ambito della spesa complessiva del Personale e che corrisponda a quanto previsto nel piano assunzioni triennale approvato, con esclusione degli incarichi i cui oneri sono finanziati con fondi dell’Unione Europea o di soggetti privati, o che comunque non comportano alcun aggravio nel bilancio dell’ente.
  3. Per la verifica dell’esecuzione del contratto si applicano le disposizioni dell’art. 6 del vigente regolamento e per la pubblicità si applica quanto previsto all’art. 7.

Art. 11 - Collaborazioni esterne

  1. Per obiettivi determinati, ai sensi dell’art. 110, comma 6 del D.lgs. 267/2000, possono essere stipulate convenzioni a tempo determinato di durata non superiore al mandato amministrativo, di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità (Laurea magistrale) con persone scelte da parte del Presidente, sulla base di curricula che documentino requisiti professionali ed esperienze lavorative e professionali idonee ed adeguate rispetto agli obiettivi da perseguire. La convenzione dovrà indicare gli obiettivi, il corrispettivo nel rispetto di quanto assegnato nel PEG, la durata della collaborazione professionale, le modalità di espletamento della stessa e le possibilità di utilizzare le risorse strumentali della Provincia. Detti incarichi soggiacciono ai limiti di spesa definiti dall’art.8 e a quelli relativi alla spesa del personale, e sono soggetti alla pubblicità di cui all’art.7.

Art. 12 - Sistema di comunicazione obbligatoria (art. 1, commi 1180-1185 L. n. 296/2006)

  1. 1) L’adempimento di comunicazione obbligatoria ai centri per l’impiego di cui all’art. 1, comma 1180 della L. n. 296/2006 da effettuarsi entro il giorno predente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, e tutte le altre previste in attuazione a detta normativa competono:
    - al Dirigente responsabile del Personale per i rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato,
    - ai dirigenti competenti per materia, in quanto responsabili unici del procedimento, per i rapporti in forma coordinata e continuativa e per quelli riconducibili ai tirocini di formazione e orientamento, ancorché gli stessi siano qualificati dal software di gestione dell’adempimento come “Collaboratore del Master”.

 

Documenti allegati