Regolamento del Difensore Civico

Ultimo aggiornamento:6 Aprile, 2018

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(Approvato con D.C.P. 15.7.2008 n. 240 e modificato con D.P.C. 8.05.2014 n. 56)

Art. 1 - Finalità del regolamento
1. Lo Statuto ha istituito, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione, l'Ufficio del Difensore Civico che interviene, su segnalazione o di propria iniziativa, sulle carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli abusi della Amministrazione nei confronti dei cittadini e che esercita altresì le altre funzioni previste dalla legge.
2. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, disciplina le modalità per la presentazione e l'esame delle candidature, l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio, i rapporti con i cittadini e con l'Amministrazione.

Art. 2 - Requisiti
1. Ai sensi dell’art. 35 dello Statuto il Difensore Civico deve possedere i requisiti per l'elezione al Consiglio provinciale, essere figura di comprovata integrità morale ed autorevolezza, offrire garanzie di indipendenza e di imparzialità, possedere titoli, esperienze professionali e amministrative per il miglior assolvimento del proprio compito. E' comunque richiesto il diploma di laurea in materie giuridiche o equipollente.
2. L’Ufficio di Difensore Civico è incompatibile con la carica di consigliere comunale, provinciale, regionale e di parlamentare, con l’appartenenza ad organi esecutivi e di governo, nonché con l’esercizio della professione forense. Le cause d’incompatibilità devono essere rimosse, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della elezione o, se sopravvenute, entro dieci giorni dalla notifica della contestazione.

3. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio provinciale, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica.

Art. 3 - Avvio della procedura di evidenza pubblica
1. Tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente la data di conclusione del mandato quinquennale del Difensore Civico o, in caso di vacanza dell’Ufficio, entro trenta giorni da quando essa si sia verificata, il Presidente del Consiglio provinciale provvede ad emanare l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature.
2. All’avviso è data pubblicità attraverso gli albi della Provincia e dei comuni, il sito internet dell’amministrazione e per estratto sulla stampa locale.
3. Ogni proposta di candidatura, sottoscritta dall’interessato, è inviata, entro trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo, alla Presidenza del Consiglio, corredata della dimostrazione del possesso del titolo di studio richiesto e di documentato curriculum che evidenzi il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 35, comma 1, dello Statuto e della dichiarazione sulla inesistenza di cause di incompatibilità.

Art. 4 - Esame delle candidature
1. Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Presidente del Consiglio trasmette le candidature pervenute al Dirigente del Servizio Affari Generali della Provincia, per l’istruttoria.
2. Qualora dall’istruttoria emergano vizi formali, il Dirigente invita l’interessato a sanarli, assegnandogli un termine non superiore ai cinque giorni.
3. Entro dieci giorni dal ricevimento, il Dirigente trasmette le proposte di candidatura alla Conferenza dei Capigruppo, motivando le eventuali proposte di esclusione.

4. La Conferenza dei Capigruppo, esprime il proprio parere, entro cinque giorni, sull’ammissibilità delle candidature.

Art. 5 - Elezione del Difensore Civico
1. Il Presidente del Consiglio inserisce l’elezione del Difensore Civico all’ordine del giorno della prima seduta utile.
2. Il Consiglio decide preliminarmente, a maggioranza e a voto palese, sull’ammissibilità delle candidature. Prima del voto, il Presidente illustra le eventuali proposte di esclusione formulate dal Dirigente, dando conto del parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo. Sono ammessi interventi per dichiarazione di votoper un tempo non superiore ai cinque minuti.
3. Deliberata l’ammissibilità, il Presidente del Consiglio illustra succintamente le proposte di candidatura. Non sono ammessi interventi, neanche per dichiarazione di voto.

4. Successivamente si procede alla votazione, a scrutinio segreto. E’ eletto chi ottiene la maggioranza dei voti dei due terzi dei consiglieri assegnati. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati;qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 6 - Durata in carica, decadenza e revoca
1. Ai sensi dell’art. 36 dello Statuto, il Difensore Civico rimane in carica per cinque anni, esercitando le sue funzioni, entro i limiti stabiliti dalla legge, fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
2. Decade per le stesse cause per le quali decadono i consiglieri provinciali. La decadenza è pronunciata dal Consiglio provinciale, con deliberazione motivata.

3. Può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio provinciale adottata con votazione segreta e con la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
4. Nei casi disciplinati dai precedenti commi 2 e 3 le deliberazioni consiliari debbono essere precedute dalla contestazione all’interessato delle cause di decadenza o revoca ipotizzate, con l’assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni.

Art. 7 - Rapporti con altri enti
1. I Comuni della Provincia e gli altri Enti, Istituzioni ed Aziende che ne facciano richiesta, possono avvalersi del Difensore Civico, previa stipula di convenzione da approvarsi da parte del Consiglio provinciale, sentito il parere del Difensore Civico, se insediato.
2. La convenzione stabilisce le modalità, i tempi e la quota di partecipazione alle spese sostenute dalla Provincia.

Art. 8 - Funzioni e prerogative
1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
2. Può intervenire presso l'Amministrazione provinciale, le aziende speciali, le istituzioni, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio provinciale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tale scopo il Difensore Civico può accedere a tutti i documenti dell’Amministrazione, pur rimanendo vincolato al dovere di segretezza e riservatezza previsto dalla legge.
3. Decide, per quanto di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla legge, sui ricorsi dei cittadini al diniego, espresso o tacito, al diritto di accesso, esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
4. Il Difensore Civico, previa intesa con il Presidente del Consiglio, deve stabilire e rendere pubblici gli orari di apertura dell’ufficio e di ricevimento dei cittadini.
5. Il Difensore Civico presenta al Consiglio provinciale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a rimuoverle. La relazione viene discussa dal Consiglio provinciale entro il mese di giugno e resa pubblica. Analoga relazione dovrà essere presentata ad ognuno degli altri soggetti convenzionati a norma dell’articolo 34 dello Statuto, commi 4 e 5.
6. Il Difensore Civico si avvarrà del personale assegnato all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico per le funzioni di segreteria e potrà avvalersi, qualora lo ritenga opportuno, degli uffici dell’Amministrazione per qualsiasi attività di approfondimento istruttorio per lo svolgimento delle sue funzioni.
7.Il Difensore Civico può avvalersi della collaborazione della Consigliera Provinciale di Parità, del Centro Antidiscriminazione della Provincia, della Commissione Provinciale per gli Espropri, nonché di tutti gli altri Istituti che svolgano funzioni di tutela dei cittadini e di garanzia, imparzialità e buon andamento delle pubbliche amministrazioni; promuove, d’intesa con il Presidente del Consiglio provinciale, forme di collaborazione con il Difensore Civico regionale e con gli altri Difensori Civici.
8. Al Difensore Civico sarà assegnata una sede che sia facilmente accessibile anche ai diversamente abili.

Art. 9 - Indennità e rimborsi spese
1. La funzione di Difensore Civico provinciale è onoraria e non implica, in alcun caso, rapporti di lavoro subordinato né di consulenza professionale con la Provincia. Al Difensore Civico è corrisposta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’espletamento della sua funzione, una indennità di funzione pari a euro 2.855,11 per dodici mensilità.
2. Qualora gli enti di cui all’art. 6 facciano richiesta di avvalersi del Difensore Civico della Provincia, modalità, tempi e quote saranno determinati nella relativa convenzione.

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