Dipartimento Pianificazione Territoriale, Agricoltura,Turismo e Promozione NOTE INFORMATIVE PER LE PROFESSIONI TURISTICHE |
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Per conseguire il Patentino di Guida Turistica si precisa che sono in vigore due distinte leggi regionali:
La nuova legge permette di accedere direttamente agli Esami a chi è in possesso di specifici titoli di studio universitari, in sostituzione del Corso di formazione.
Il Corso è obbligatorio e dopo il superamento dell'esame finale, l'attestato di idoneità allo svolgimento della Professione di Guida Turistica verrà rilasciato dalla Provincia. |
La professione di Accompagnatore Turistico è regolata dagli artt. 110 e seguenti della L.R. 42/2000 e 14/2005, che consentono l'esercizio dell'attività presentando formale richiesta (DIA) al Comune di residenza, dimostrando il possesso dei titoli di studio previsti dall'art. 112. In sostanza occorre solo essere residenti in Toscana e possedere uno dei titoli di studio elencati nella Legge:
Coloro i quali non sono in possesso dei titoli di studio sopraindicati possono frequentare i Corsi di Formazione Professionale “Riconosciuti” dalla Provincia ed attivati dalle Agenzie Formative accreditate presso la Regione Toscana. |
E' guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei ecoambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi quei percorsi che richiedono l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche. Per esercitare tale professione è necessario possedere i seguenti requisiti:
E' inoltre obbligatoria una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazioni alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Per l'esercizio della professione è necessario presentare al Comune di residenza una denuncia di inizio attività attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. I non residenti che siano in possesso dei requisiti e vogliano svolgere l'attività in Toscana possono presentare la denuncia ad un Comune della Regione nel quale abbiano eletto domicilio. Il Comune provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia. Per il proseguimento dell'attività, ogni tre anni, le guide ambientali presentano al Comune di residenza il certificato di idoneità psico-fisica. In caso di cambiamento di residenza, il Comune che ha ricevuto la denuncia di inizio attività trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo Comune di residenza. La Provincia riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide ambientali. I corsi di qualificazione assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica della guida ambientale nella singola specialità, si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio del relativo attestato. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'ampliamento delle competenze e all'approfondimento delle conoscenze; comprendono l'acquisizione di nuove tecniche, l'uso di mezzi e la specializzazione su porzioni di territorio. Tali corsi sono riservati a coloro che già esercitano l'attività e si concludono con un esame e con il rilascio di un attestato. Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell'escursione nella sicurezza per i propri clienti graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive capacità degli stessi. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali deve contenere i relativi prezzi. E' vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati. |
E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi. E' istituito presso la Regione l'Albo professionale regionale dei maestri di sci suddiviso per specialità, nelle seguenti sezioni:
L'iscrizione all'Albo ha efficacia per tre anni, è limitata alla sezione in cui il maestro è iscritto ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica nonché dell'attestato di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento obbligatori. All'Albo devono essere iscritti tutti i soggetti che intendono esercitare in modo stabile in Toscana la professione. Si intende esercizio stabile della professione l'attività svolta da chi abbia un recapito in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni. Possono essere iscritti all'Albo professionale regionale dei maestri di sci coloro che posseggono i seguenti requisiti:
La Provincia riconosce corsi di qualificazione e di specializzazione professionale nonché i corsi di aggiornamento obbligatori. I corsi di qualificazione devono assicurare la formazione tecnico-pratica e teorica del maestro di sci nella singola specialità. Essi si concludono con un esame e il rilascio del relativo attestato. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci di cui fanno parte tutti i maestri iscritti all'Albo nonché quelli che abbiano momentaneamente sospeso l'attività o l'abbiano cessata. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'acquisizione di particolari tecniche, sono riservati ai soggetti già iscritti all'Albo professionale e si concludono con il rilascio del relativo attestato. I corsi di aggiornamento obbligatori si riferiscono alle stesse materie di insegnamento previste per i corsi di qualificazione. L'attestato di frequenza finale viene rilasciato ai soli soggetti che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75% delle ore di insegnamento. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali deve contenere i relativi prezzi. E' vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati. SCUOLE DI SCI Per scuola di sci si intende qualunque associazione o società cui fanno capo almeno 6 maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività professionale. L'organico dei maestri di sci della scuola può essere ridotto a 4 unità, con atto del Comune, nelle stazioni sciistiche minori. Le scuole di sci devono disporre di una sede adeguata e stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento da parte dei maestri di sci aderenti alla scuola con un massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Il legale rappresentante di un'associazione o società di maestri di sci che intenda istituire una scuola di sci deve trasmettere al Comune in cui intende ubicare la sede della scuola la denuncia di inizio attività attestante il possesso dei requisiti e assolvimento degli obblighi richiesti nonché l'impegno a prestare opera in interventi straordinari di soccorso sulla neve. Alla denuncia di inizio attività deve essere allegato lo Statuto che deve essere ispirato a criteri di democraticità e partecipazione effettiva dei maestri alla gestione e all'organizzazione della scuola. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella dei prezzi praticati. E' vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati. |







