Dipartimento Pianificazione Territoriale, Agricoltura,Turismo e Promozione NOTE INFORMATIVE ASSOCIAZIONI ONLUS e ORGANIZZAZIONE OCCASIONALE DI VIAGGI
Gli enti pubblici e le organizzazioni che, occasionalmente e senza scopo di lucro, organizzano viaggi, soggiorni, gite ed escursioni devono, prima i ogni singola iniziativa, darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Provinciale nel cui territorio ha sede il soggetto stesso (art. 92 comma 3 L.R. 42/2000). Tale comunicazione preventiva deve essere formulata ed inoltrata alla Provincia utilizzando il relativo modulo. Le iniziative non devono superare il numero di cinque nell'arco di un anno solare ed abbiano durata media non superiore a dieci giorni. Tale numero di iniziative può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché, nell'arco dell'anno solare, sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa, secondo lo schema tipo definito dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale. |







