NOTE INFORMATIVE PER LE AGENZIE DI VIAGGIO |
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Deve essere presentata o inviata alla Provincia, tramite SUAP, in cui ha sede l'agenzia, utilizzando il Modello 1.1 + Allegati a - b - c - d |
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ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AGENZIA DI VIAGGIO
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Per l'apertura di una succursale, filiale o punto di vendita è necessario compilare il Modello 1.2 + Allegati a - b - c - d Si ricorda che per aprire una succursale, filiale o punto di vendita è sufficiente il direttore tecnico dell'agenzia di viaggio principale. Si deve invece allegare l'appendice alla polizza assicurativa di responsabilità civile già stipulata per l'agenzia principale, con presa d'atto dell'apertura della filiale, succursale o punto di vendita, indispensabile per l'inizio dell'attività. Per quanto riguarda i Locali e l'Attività le regole sono le stesse della denuncia di inizio attività più sopra riportate. |
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Ogni variazione relativa all'attività esercitata tra quelle di cui all'art. 82 comma 1 comporta l'obbligo di una nuova denuncia di inizio attività. Ogni variazione relativa a uno o più dei seguenti elementi:
comporta l'obbligo della immediata comunicazione alla Provincia competente (tramite SUAP), utilizzando gli appositi Modello 2.1 (per le agenzie principali) Modello 2.2 (per le succursali/filiali/punti di vendita) + gli Allegati a - b - c - d
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Per l'esercizio dell'attività di agenzia di Viaggio è necessario un direttore tecnico. La L.R. 42/2000 e succ. modd. Stabilisce all'art. 88 le due ipotesti che danno luogo al riconoscimento del possesso dei requisiti professionali da parte del titolare o di chi è stato preposto alla direzione tecnica dell'Agenzia: sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 del D. L.vo 392/91; superamento dell'esame previsto dall'art. 89 della stessa L.R. 42/2000 e succ. modd. o dalle leggi di altre Regioni. Il D. L.vo 392/91, approvato in attuazione della direttiva n. 82/470/CEE per la libertà di esercizio di agente di viaggio nei paesi della U.E., permette di riconoscere la professionalità acquisita attraverso l'esperienza lavorativa effettivamente svolta presso le agenzie di viaggio dei paesi della U.E., secondo determinate anzianità minime di posizione imprenditoriale o lavorativa abbinate o meno a un titolo di studio di natura turistica. Il riconoscimento dei requisiti professionali viene effettuato dalla Provincia territorialmente competente, sulla base dell'autocertificazione dell'interessato (v. allegato d ). Ha diritto al riconoscimento del possesso dei requisiti professionali in base ai propri titoli di lavoro e studio, da sottoporre alla valutazione dell'Ufficio Turismo, chi ha lavorato per almeno 6 anni consecutivi in agenzia come titolare, dirigente, dipendente equiparato a dirigente – ossia 1° e 2° livello, socio, associato in partecipazione o membro di impresa familiare (in questi casi con responsabilità di un reparto); il periodo lavorativo si riduce a 3 anni consecutivi nel caso in cui il richiedente possieda un diploma di maturità a indirizzo turistico, a 4 anni consecutivi nel caso di possesso di diploma di qualifica o altri titoli di studi riconosciuti (v. deliberazione G.R.T. n. 401 del 13.04.2001, pubblicata sul B.U.R.T. n. 19 del 9/5/2001), a 3 anni consecutivi se ha svolto anche 5 anni di lavoro in agenzia come dipendentedi di qualsiasi livello o come socio; per i dipendenti non equiparati a dirigenti o per i soci, associati in partecipazione o membri di impresa familiare senza responsabilità di reparto è possibile ottenere il riconoscimento dei titoli solo se sussiste la combinazione attività lavorativa-formazione professionale: 5 anni consecutivi di lavoro + diploma di maturità oppure 6 anni consecutivi + diploma di qualificazione (per i titoli di studio riconosciuti, vedi la citata deliberazione G.R.T. n. 401/2001). La L.R. 42/2000 e succ. modd. prevede la possibilità di chiedere l'ammissione all'esame di idoneità di cui all'art. 89 in due sole ipotesi:
La domanda di esame (v. modello 3.1 ) deve essere indirizzata alla Provincia territorialmente competente ma, in base a protocolli d'intesa stipulati di volta in volta, l'esame sarà espletato da una sola Provincia: per il momento è stata designata la Provincia di Lucca. Sarà la Provincia ricevente a trasmettere la domanda alla Provincia di Lucca. L'esame consiste in una prova orale su tecniche di amministrazione delle agenzie, organizzazione dei servizi di agenzia, tecnica di trasporti, strutture ricettive, tecnica commerciale del turismo, elementi di diritto commerciale, legislazione turistica, geografia turistica, lingua inglese e una seconda lingua a scelta tra francese, tedesco e spagnolo. I requisiti per l'ammissione sono: maggiore età e diploma di scuola media superiore. Sono previste sanzioni pecuniarie per chi non rispetta la caratteristica della esclusività della prestazione lavorativa di direttore tecnico per una sola agenzia di viaggio. |
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L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale è consentita purchè le iniziative non superino il numero di cinque nell'arco di un anno solare ed abbiano durata media non superiore a dieci giorni. Il predetto numero di iniziative può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore purchè, nell'arco dell'anno solare, sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa, secondo lo schema-tipo polizza assicurazione definito dalla Regione Toscana per le agenzie di viaggio. Il soggetto organizzatore è altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa alla Provincia secondo il fac-simile Modello 3.3. allegando il programma, copia della polizza assicurativa, copia della carta d'identità del responsabile dell'iniziativa. |







