NOTE INFORMATIVE PER LE AGENZIE DI VIAGGIO

Freccia DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

Deve essere presentata o inviata alla Provincia, tramite SUAP, in cui ha sede l'agenzia, utilizzando il Modello 1.1 + Allegati a - b - c - d

ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AGENZIA DI VIAGGIO

  • TITOLARE: impresa individuale o Società. Per le Società, la denuncia di inizio attività verrà presentata dal legale rappresentante che firma l'istanza (in presenza di più legali rappresentanti di una stessa Società, quelli che non sottoscrivono la denuncia devono dichiarare per scritto di esserne a conoscenza). Il titolare o legale rappresentante dichiara di non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione (requisiti di onorabilità). Inoltre dichiara il possesso dei requisiti professionali e l'esercizio degli stessi con carattere di esclusività per una sola agenzia: se sprovvisto, designa un direttore tecnico in possesso di tali requisiti.
  • DIRETTORE TECNICO: nel caso in cui il titolare o legale rappresentante non possieda i requisiti professionali, deve avvalersi, con esclusività per una sola agenzia di viaggio, di un direttore tecnico in possesso di detti requisiti. Anche la persona preposta alla direzione tecnica deve dichiarare di non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
  • LOCALI DI ESERCIZIO: per tutte le agenzie occorrono locali con idonea destinazione d'uso catastale (generalmente C1 o A10), disponibilità di servizio igienico e possesso di certificato di agibilità. Per le agenzie senza vendita diretta al pubblico (lett. a dell'art. 82 comma 1 della L.R. 42/2000 e succ. modd.), esiste il divieto di operare in locali aperti al pubblico, inotre eventuali insegne devono riportare l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.
  • POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE: al momento dell'inizio attività deve esistere una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nell'osservanza delle disposizioni in materia di contratti di viaggi (CCV e D.L.vo 111/95). La polizza deve essere stipulata secondo schema-tipo polizza assicurazione approvato dalla Regione Toscana.
  • DENOMINAZIONE: la denominazione dell'agenzia non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie operanti sul territorio nazionale (oltre a non poter contenere nomi di Regioni o Comuni italiani). E' pertanto essenziale che il futuro agente di viaggio abbia provveduto, prima di presentare la denuncia di inizio attività, a verificare la disponibilità della denominazione inviando la richiesta di denominazione dell'agenzia di viaggi ( modello 5) all'Ufficio Turismo della Provincia di Pistoia (Piazza San leone, 1- 51100 Pistoia). L'ufficio Turismo provvederà a verificare la disponibilità della denominazione presso il Ministero delle Attività Produttive – Roma.
  • ATTIVITA': la scelta del tipo di attività tra quelle elencate al comma 1 dell'art. 82 è vincolante per l'agenzia di viaggio. Chi denuncia l'inizio di attività di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico, non potrà stipulare contratti con l'utente finale, con l'importante eccezione della possibilità di stipulare contratti direttamente con associazioni senza scopo di lucro a carattere regionale o nazionale con rappresentanza sul territorio regionale, con enti pubblici e con organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, purchè si tratti di viaggi collettivi “tutto compreso”, organizzati dall'agenzia stessa, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Chi invece denuncia l'attività di intermediazione non potrà stipulare contratti per viaggi e soggiorni organizzati in proprio. La polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere riferita con precisione al tipo di attività svolta.
Freccia COMUNICAZIONE DI APERTURA SUCCURSALE/FILIALE/PUNTO DI VENDITA

Per l'apertura di una succursale, filiale o punto di vendita è necessario compilare il Modello 1.2 + Allegati a - b - c - d

Si ricorda che per aprire una succursale, filiale o punto di vendita è sufficiente il direttore tecnico dell'agenzia di viaggio principale.

Si deve invece allegare l'appendice alla polizza assicurativa di responsabilità civile già stipulata per l'agenzia principale, con presa d'atto dell'apertura della filiale, succursale o punto di vendita, indispensabile per l'inizio dell'attività.

Per quanto riguarda i Locali e l'Attività le regole sono le stesse della denuncia di inizio attività più sopra riportate.

Freccia VARIAZIONI AGENZIA PRINCIPALE E VARIAZIONI DI SUCCURSALE/FILIALE/PUNTO DI VENDITA

Ogni variazione relativa all'attività esercitata tra quelle di cui all'art. 82 comma 1 comporta l'obbligo di una nuova denuncia di inizio attività.

Ogni variazione relativa a uno o più dei seguenti elementi:

  • Denominazione agenzia
  • Titolare (a seguito di subentro o di variazione del legale rappresentante della società)
  • Persona preposta alla direzione tecnica
  • Denominazione o ragione sociale della società
  • Sede dell'Agenzia
  • Sede legale della Società titolare

comporta l'obbligo della immediata comunicazione alla Provincia competente (tramite SUAP), utilizzando gli appositi Modello 2.1 (per le agenzie principali) Modello 2.2 (per le succursali/filiali/punti di vendita) + gli Allegati a - b - c - d

ESPOSIZIONE DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' E VARIAZIONI DOPO L'APERTURA DELL'AGENZIA DI VIAGGIO una copia della denuncia di inizio attività e di ogni altra comunicazione di variazione successiva deve essere esposta in modo ben visibile nell'agenzia di viaggio.

L'inosservanza di questa norma comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie .

 

Freccia DIRETTORE TECNICO

Per l'esercizio dell'attività di agenzia di Viaggio è necessario un direttore tecnico.

La L.R. 42/2000 e succ. modd. Stabilisce all'art. 88 le due ipotesti che danno luogo al riconoscimento del possesso dei requisiti professionali da parte del titolare o di chi è stato preposto alla direzione tecnica dell'Agenzia:

•  sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 del D. L.vo 392/91;

•  superamento dell'esame previsto dall'art. 89 della stessa L.R. 42/2000 e succ. modd. o dalle leggi di altre Regioni.

•  Il D. L.vo 392/91, approvato in attuazione della direttiva n. 82/470/CEE per la libertà di esercizio di agente di viaggio nei paesi della U.E., permette di riconoscere la professionalità acquisita attraverso l'esperienza lavorativa effettivamente svolta presso le agenzie di viaggio dei paesi della U.E., secondo determinate anzianità minime di posizione imprenditoriale o lavorativa abbinate o meno a un titolo di studio di natura turistica. Il riconoscimento dei requisiti professionali viene effettuato dalla Provincia territorialmente competente, sulla base dell'autocertificazione dell'interessato (v. allegato d ). Ha diritto al riconoscimento del possesso dei requisiti professionali in base ai propri titoli di lavoro e studio, da sottoporre alla valutazione dell'Ufficio Turismo, chi ha lavorato per almeno 6 anni consecutivi in agenzia come titolare, dirigente, dipendente equiparato a dirigente – ossia 1° e 2° livello, socio, associato in partecipazione o membro di impresa familiare (in questi casi con responsabilità di un reparto); il periodo lavorativo si riduce a 3 anni consecutivi nel caso in cui il richiedente possieda un diploma di maturità a indirizzo turistico, a 4 anni consecutivi nel caso di possesso di diploma di qualifica o altri titoli di studi riconosciuti (v. deliberazione G.R.T. n. 401 del 13.04.2001, pubblicata sul B.U.R.T. n. 19 del 9/5/2001), a 3 anni consecutivi se ha svolto anche 5 anni di lavoro in agenzia come dipendentedi di qualsiasi livello o come socio; per i dipendenti non equiparati a dirigenti o per i soci, associati in partecipazione o membri di impresa familiare senza responsabilità di reparto è possibile ottenere il riconoscimento dei titoli solo se sussiste la combinazione attività lavorativa-formazione professionale: 5 anni consecutivi di lavoro + diploma di maturità oppure 6 anni consecutivi + diploma di qualificazione (per i titoli di studio riconosciuti, vedi la citata deliberazione G.R.T. n. 401/2001).

•  La L.R. 42/2000 e succ. modd. prevede la possibilità di chiedere l'ammissione all'esame di idoneità di cui all'art. 89 in due sole ipotesi:

  • per chi – nuovo imprenditore oppure persona già esperta del settore ma priva dei titoli per il riconoscimento di cui al D. L.vo 392/91 – intenda aprire un'agenzia di viaggio in Toscana:
  • per chi sia in possesso di dichiarazione di designazione (v . modello 3.2 ) da parte di un titolare di agenzia di viaggio o da un rappresentante legale di associazione senza scopo di lucro di cui all'art. 90 della stessa L.R. 42/2000 e succ. modd.

La domanda di esame (v. modello 3.1 ) deve essere indirizzata alla Provincia territorialmente competente ma, in base a protocolli d'intesa stipulati di volta in volta, l'esame sarà espletato da una sola Provincia: per il momento è stata designata la Provincia di Lucca. Sarà la Provincia ricevente a trasmettere la domanda alla Provincia di Lucca.

L'esame consiste in una prova orale su tecniche di amministrazione delle agenzie, organizzazione dei servizi di agenzia, tecnica di trasporti, strutture ricettive, tecnica commerciale del turismo, elementi di diritto commerciale, legislazione turistica, geografia turistica, lingua inglese e una seconda lingua a scelta tra francese, tedesco e spagnolo. I requisiti per l'ammissione sono: maggiore età e diploma di scuola media superiore.

Sono previste sanzioni pecuniarie per chi non rispetta la caratteristica della esclusività della prestazione lavorativa di direttore tecnico per una sola agenzia di viaggio.

Freccia ORGANIZZAZIONE OCCASIONALE DI VIAGGI

L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale è consentita purchè le iniziative non superino il numero di cinque nell'arco di un anno solare ed abbiano durata media non superiore a dieci giorni.

Il predetto numero di iniziative può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore purchè, nell'arco dell'anno solare, sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.

Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa, secondo lo schema-tipo polizza assicurazione definito dalla Regione Toscana per le agenzie di viaggio. Il soggetto organizzatore è altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa alla Provincia secondo il fac-simile Modello 3.3. allegando il programma, copia della polizza assicurativa, copia della carta d'identità del responsabile dell'iniziativa.