NOTE INFORMATIVE ADEMPIMENTI STATISTICI |
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Le strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere ed agrituristiche hanno l'obbligo di comunicare il movimento dei clienti nelle strutture ricettive alla Provincia di Pistoia “Ufficio Turismo” , piazza S. Leone 1 – 51100 Pistoia. Tale comunicazione deve essere obbligatoriamente presentata entro il giorno 5 (nel caso di invio per posta fa fede il timbro postale) del mese successivo a quello di riferimento, anche in caso di assenza di movimento, come previsto dalla legge D.Leg.332/89 . Tutti gli esercizi ricettivi sono tenuti a compilare correttamente i modelli di rilevazione di base ( modello ISTAT C/59 o tavole di spoglio A1 e A2) debitamente compilati in ogni loro parte, e trasmetterli all'ufficio turismo. Tali modelli sono disponibili presso la Provincia di Pistoia (Piazza S. Leone n.1) o presso la sede dell'APT di Montecatini Terme (Viale Verdi 66/68), o possono essere acquistati presso i negozi specializzati. Le informazioni sul movimento dei clienti possono essere trasmesse anche per via telematica, per cui l'Ufficio Turismo, su richiesta dell'esercente, provvederà ad inviare l'apposita tavola di spoglio elettronica con le istruzioni necessarie per la corretta compilazione. Copia del modello ISTAT C/59 o tavola di spoglio A1 e A2 o del corrispondente supporto informatico, deve essere trattenuta e conservata dall'esercizio per un periodo di due anni. I dati raccolti nell'ambito della presente indagine, compresa nel Programma Statistico Nazionale, sono tutelati dal segreto statistico e da quello sulla “privacy”. Essi possono essere esternati o comunicati soltanto in forma aggregata, in modo tale che non se ne possa fare alcun riferimento individuale; possono essere utilizzati solo per scopi statistici (art. 9 del D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e D. Leg. 196/2003). Coloro che non forniscano i dati, li forniscano scientemente errati, in ritardo o incompleti, sono soggetti alle previste sanzioni amministrative che variano da un minimo di 516 euro ad un massimo di 5.164 euro (art. 7 e 11 del citato D. Lgs. n. 322/1989 e successive modifiche e integrazioni). |
Ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con Regio Decreto n. 773 del 1931, come in ultimo integrato dall'art. 8 della Legge 135/2001, chiunque offra ospitalità in strutture ricettive alberghi, residenze turistico – alberghiere, campeggi, villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza, strutture ricettive extra – alberghiere per la ospitalità collettiva; case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bivacchi fissi, rifugi escursionistici, strutture ricettive extra – alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca, residence, anche senza scopo di lucro deve darne comunicazione tramite l'apposita modulistica ed entro 24 ore dall'arrivo del cliente o ospite, alle Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura, Commissariati, Comandi e Stazioni Carabinieri) e, ove questi non siano presenti, alla Polizia Municipale. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del cliente, con la specifica del numero della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identificazione. Per gli stranieri occorre l'indicazione del passaporto o di altro documento purchè munito della fotografia del titolare. La scheda per la comunicazione, approvata con D.M. 5 luglio 1994, è in vendita e può essere trasmessa anche mediante fax o strumenti informatici e telematici. La mancata comunicazione è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro, ai sensi dell'art. 17 del citato T.U.L.P.S. Cessione ad altra persona in proprietà, affitto o qualunque altro titolo Nel caso di cessione ad altra persona in proprietà, affitto o qualunque altro titolo, per un periodo superiore ad un mese, di qualsiasi tipologia di fabbricato, sussiste l'obbligo di comunicazione (art. 12 del D.L. 59/1978, convertito in Legge 191/1978) entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, all'Autorità di Pubblica Sicurezza e, ove questa non sia presente, al Sindaco del Comune, anche per lettera raccomandata A.R., tramite l'apposita modulistica. Quest'ultima, deve contenere l'indicazione delle generalità del proprietario, affittuario, dell'acquirente, conduttore, ecc. e dell'esatta localizzazione del fabbricato. Con il comma 1 dell'art. 345 della Legge 30.12.2001 n. 311, tale obbligo di comunicazione è stato esteso ai soggetti che esercitano l'attività di intermediazione immobiliare . In caso di mancata comunicazione, viene applicata una sanzione amministrativa da un minimo di 1.033 euro ad un massimo di 1550 euro. Tale sanzione viene accertata dagli organi di Polizia Giudiziaria o dalla Polizia Municipale ed applicata dal Sindaco. I proventi sono devoluti al comune ove è ubicato il fabbricato. Per i soggetti che esercitano l'attività di intermediazione immobiliare, nel caso di accertamento di una seconda violazione, il Sindaco dispone la sospensione per un mese della loro attività. Stranieri e apolidi Per quanto riguarda gli stranieri e apolidi, ai sensi dell'art. 7 della Legge 286/1998 e successive modificazioni, chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita una persona non di nazionalità italiana, anche se parente o affine, o la assume per qualsiasi attività alle proprie dipendenza ovvero cede alla stessa la proprietà o il godimento di immobili , rustici o urbani, posti nel territorio italiano, anche per una sola giornata, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza. In tale comunicazione devono essere indicate le generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per cui la comunicazione è dovuta( vendita, affitto, ospitalità, assunzione, ecc.). La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. |







