1.
Le disposizioni del P.T.C. si articolano in
indirizzi, direttive, prescrizioni e
salvaguardie per la formazione o l’adeguamento:
a)
dei Piani
di Settore, nonché di eventuali altri atti amministrativi, attinenti il governo
del territorio, di competenza provinciale;
b) degli strumenti della pianificazione territoriale e
degli atti di governo del territorio;
2.
Gli indirizzi sono disposizioni tese ad
orientare la formazione degli strumenti di cui alle lettere a) e b) del punto
1, sulla base di criteri applicativi al fine di perseguire gli obiettivi del
P.T.C. in modo omogeneo e coordinato su tutto il territorio provinciale;
2-bis. Le direttive costituiscono indicazioni necessarie all’efficace messa in opera del P.T.C. che devono essere comunque prese in esame e la cui applicazione può essere disattesa soltanto con motivazioni di rilevante interesse pubblico locale ed in coerenza con gli obiettivi generali del patto interistituzionale per il governo del territorio. Pertanto il discostamento dalle direttive di cui sopra da parie della pianificazione comunale dovrà essere adeguatamente valutato ed argomentato nell'ambito delle attività di Valutazione di cui al Capo I del Titolo II della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 (Valutazione integrata di Piani e Programmi.
3.
Le
prescrizioni sono disposizioni cogenti alle quali gli strumenti di cui alle
lettere a) e b) del punto 1 devono conformarsi e/o dare attuazione;
4.
Tutte le
disposizioni a carattere prescrittivo hanno anche valore di misure di
salvaguardia, immediatamente efficaci dalla data di adozione del P.T.C., fino
all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti
di governo del territorio. Ulteriori misure di salvaguardia sono riportate nel
Titolo VI della presente disciplina.
5.
Le
disposizioni di cui al Titolo II della Parte II (La disciplina delle risorse
del territorio), stabiliscono criteri e parametri per le valutazioni degli
effetti ambientali delle azioni di trasformazione del territorio e di
utilizzazione delle risorse essenziali del territorio, ai sensi del comma 3
dell’art. 3 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1, nonché per la valutazione
integrata degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di
governo del territorio modificativi degli strumenti di pianificazione
territoriale, ai sensi dell’art. 11 della medesima L.R.
6.
In
particolare, le disposizioni di cui al Titolo III della Parte II (Le fragilità
del territorio), dettagliano le disposizioni in materia di indagini relative
alle problematiche geomorfologiche e idrauliche, e di classi di pericolosità e
di fattibilità, in attuazione del D.P.G.R. 27 aprile
2007 n. 26/R, Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R. 3 gennaio 2005
n. 1 in materia di indagini geologiche.
7.
Le
disposizioni di cui alla Parte III (La strategia dello sviluppo territoriale
della provincia) definiscono e orientano la strategia dello sviluppo
territoriale della provincia, indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire
nel governo del territorio e le conseguenti azioni di trasformazione, a norma
del comma 2 dell’art. 51 della L.R. 3
Gennaio 2005, n. 1, dettando, in particolare con il Capo III del Titolo II,
Parte III (Le caratteristiche dimensionali del sistema insediativo), le
disposizioni che i comuni devono osservare, per perseguire l’obiettivo di
contenere i nuovi impegni di suolo a fini insediativi, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della medesima L.R. 3 Gennaio
2005, n. 1.
8. Le disposizioni di cui al Titolo V (I piani di
settore e le attività di interesse provinciale), disciplinano, a norma del
comma 3 lettera a) dell’art. 51 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1, le politiche
di settore e gli strumenti della programmazione provinciale.
9. Le disposizioni del presente piano sono variate,
ove lo dispongano le leggi o atti amministrativi sovraordinati,
oppure a seguito del maturare di nuove consapevolezze, culturali e collettive,
che richiedano approfondimenti e arricchimenti. In ogni caso tali variazioni si
configurano come sistematiche verifiche delle predette disposizioni, e devono
trovare motivazione e giustificazione in un aggiornamento del quadro
conoscitivo.
10. Il P.T.C. è soggetto al monitoraggio degli effetti
di cui all’art. 13 L.R. 3 Gennaio
2005, n. 1.
11. La Giunta Provinciale comunica al Consiglio
Provinciale gli aggiornamenti e le verifiche del quadro conoscitivo in sede di
presentazione della Relazione Previsionale e Programmatica.
12. In fase di adozione ed approvazione dei piani di
settore viene effettuato il monitoraggio delle risorse di competenza che
integrano il quadro conoscitivo del P.T.C.