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LOCAZIONE DI COSE
D. Lgs n. 286 del 25 luglio 1998 art. 43 Costituisce atto discriminatorio per motivi razziali, sanzionabile ai sensi dell'art. 44 d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 (con conseguente ordine giudiziale di cessazione della discriminazione e condanna del responsabile al risarcimento del danno, anche non patrimoniale), il rifiuto di concludere contratti di locazione con cittadini extracomunitari manifestato da una società immobiliare, interpellata circa la disponibilità di alloggi in locazione, dopo essere venuta a conoscenza della nazionalità (appunto, extracomunitaria) della persona interessata. Tribunale Milano, 30 marzo 2000 Toure c. Soc. Bonomelli immob. Foro it. 2000, I,2040
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