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Attuazione della direttiva europea per la parità di trattamento tra le persone Con il decreto legislativo n. 215 del 9 luglio 2003  il Governo ha attuato la direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Il provvedimento, nel recepire i criteri fissati dalla direttiva europea, introduce alcune importanti novità nella normativa italiana preesistente in questa materia. Oltre ad affermare che il principio di parità di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale, il testo del decreto definisce quando si sia in presenza di una azione di discriminazione diretta ("quando, per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga") e quando di una azione di discriminazione indiretta ("quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone"). Il Governo ha inoltre previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità di un registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento e di un elenco di associazioni ed enti, che dovrà essere approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità sulla base delle finalità programmatiche e della continuità di azione di tali associazioni, cui viene riconosciuta la facoltà di agire in giudizio in nome e per conto oppure a sostegno del soggetto passivo della discriminazione ed anche nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione. Sempre presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità è istituito anche un Ufficio per il contrasto delle discriminazioni, non solo per la razza o l'origine etnica, ma anche per la religione e la cultura e per la disparità fra uomini e donne. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio (che ha funzioni di tutela giudiziaria, ricerca, promozione e indirizzo) saranno fissate con un successivo decreto del Presidente del Consiglio cui compete anche la nomina del responsabile dirigente. L'ufficio potrà avvalersi di personale di altre amministrazioni pubbliche, ad esempio magistrati, avvocati e procuratori, nonché di esperti e consulenti esterni. Per la tutela giurisdizionale contro gli atti di discriminazione il testo rinvia all'art. 44 del d.lgs. 286/98 ("azione civile contro la discriminazione"). La parte che intende agire in giudizio può promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione e al fine di dimostrare la sussistenza del comportamento discriminatorio può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. Il Giudice, con il provvedimento che accoglie il ricorso, può provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento. Inoltre, per impedire la ripetizione del comportamento discriminatorio, può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Infine, nell'ambito dei rapporti di lavoro o dell'esercizio delle attività di impresa, il provvedimento del Governo prevede che nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza non costituiscono atti di discriminazione le differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una persona, qualora, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa si svolge, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Dall'ambito di applicazione del decreto legislativo sono espressamente escluse le differenze di trattamento basate sulla nazionalità, le disposizioni riguardanti l'ingresso, il soggiorno, il lavoro, l'assistenza e la previdenza dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi nonché qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica di questi cittadini.
 
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