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Normativa > Attuazione della direttiva europea per
la parità di trattamento tra le persone Con il
decreto legislativo n. 215 del 9 luglio 2003 il
Governo ha attuato la
direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Il
provvedimento, nel recepire i criteri fissati dalla direttiva europea,
introduce alcune importanti novità nella normativa italiana preesistente
in questa materia. Oltre ad affermare che il principio di parità di
trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a
tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile
di tutela giurisdizionale, il testo del decreto definisce quando si sia in
presenza di una azione di discriminazione diretta ("quando, per la razza o
l'origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto
sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga") e
quando di una azione di discriminazione indiretta ("quando una
disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un
comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una
determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare
svantaggio rispetto ad altre persone"). Il Governo ha inoltre previsto
l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le pari opportunità di un registro delle associazioni e
degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle
discriminazioni e della promozione della parità di trattamento e di un
elenco di associazioni ed enti, che dovrà essere approvato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari
opportunità sulla base delle finalità programmatiche e della continuità di
azione di tali associazioni, cui viene riconosciuta la facoltà di agire in
giudizio in nome e per conto oppure a sostegno del soggetto passivo della
discriminazione ed anche nei casi di discriminazione collettiva qualora
non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla
discriminazione. Sempre presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le pari opportunità è istituito anche un Ufficio per il
contrasto delle discriminazioni, non solo per la razza o l'origine etnica,
ma anche per la religione e la cultura e per la disparità fra uomini e
donne. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio (che ha
funzioni di tutela giudiziaria, ricerca, promozione e indirizzo) saranno
fissate con un successivo decreto del Presidente del Consiglio cui compete
anche la nomina del responsabile dirigente. L'ufficio potrà avvalersi di
personale di altre amministrazioni pubbliche, ad esempio magistrati,
avvocati e procuratori, nonché di esperti e consulenti esterni. Per la
tutela giurisdizionale contro gli atti di discriminazione il testo rinvia
all'art. 44 del d.lgs. 286/98 ("azione civile contro la discriminazione").
La parte che intende agire in giudizio può promuovere preventivamente un
tentativo di conciliazione e al fine di dimostrare la sussistenza del
comportamento discriminatorio può dedurre in giudizio, anche sulla base di
dati statistici, elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. Il
Giudice, con il provvedimento che accoglie il ricorso, può provvedere, se
richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la
cessazione del comportamento. Inoltre, per impedire la ripetizione del
comportamento discriminatorio, può ordinare, entro il termine fissato nel
provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
Infine, nell'ambito dei rapporti di lavoro o dell'esercizio delle attività
di impresa, il provvedimento del Governo prevede che nel rispetto dei
principi di proporzionalità e ragionevolezza non costituiscono atti di
discriminazione le differenze di trattamento dovute a caratteristiche
connesse alla razza o all'origine etnica di una persona, qualora, per la
natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa si svolge,
si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e
determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Dall'ambito di
applicazione del decreto legislativo sono espressamente escluse le
differenze di trattamento basate sulla nazionalità, le disposizioni
riguardanti l'ingresso, il soggiorno, il lavoro, l'assistenza e la
previdenza dei cittadini di Paesi terzi o degli apolidi nonché qualsiasi
trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione
giuridica di questi cittadini.
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