Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
Risultati della ricerca
ENTI LOCALI - Avvisi (Boll. n 15 del 14/04/1999, parte Seconda)
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA
Regolamento della riserva naturale "Padule di Fucecchio" (Adottato con Deliberazione C.P. n. 191 del 9 dicembre 1997 integrato con le controdeduzioni approvate con Deliberazione C.P. n. 139 del 19/10/1998 e con le modifiche di cui alla Deliberazione C.P. n. 7 del 25/01/1999).
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 1 Ambito di applicazione, contenuto ed efficacia.
- Art. 2 Finalità.
- Art. 3 Emblema della Riserva Naturale.
- Art. 4 Gestione della Riserva Naturale.
- Art. 5 Consulta tecnico-scientifica.
TITOLO II
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO I
Disciplina della Riserva Naturale
- Art. 6 Ambito di applicazione e contenuto.
- Art. 7 Destinazione urbanistica.
- Art. 8 Divieti.
- Art. 9 Possibilità di deroga.
- Art. 10 Attività ed interventi sempre consentiti.
CAPO II
Direttive per la Disciplina delle Aree Contigue
- Art. 11 Ambito di applicazione e contenuto.
- Art. 12 Destinazione urbanistica.
- Art. 13 Direttive per la disciplina degli assetti edilizi ed urbanistici.
- Art. 14 Direttive per la disciplina degli assetti infrastrutturali.
- Art. 15 Direttive per la disciplina dell'uso delle risorse e difesa del suolo.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 16 Concessioni ed autorizzazioni.
- Art. 17 Danni ed indennizzi.
- Art. 18 Vigilanza e sanzioni.
- Art. 19 Oneri a carico del Bilancio Provinciale.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione, contenuto ed efficacia
1. Il presente Regolamento opera entro i confini:
a) della Riserva Naturale del "Padule di Fucecchio", costituita dalle due aree di Riserva della Monaca e delle Morette;
b) delle aree contigue alla Riserva Naturale;così come definiti con deliberazione del Consiglio Provinciale 27 maggio 1996, n. 61 e riportati nell'allegata cartografia in scala 1:10.000.
2. Nelle aree di Riserva Naturale il presente Regolamento opera nei termini previsti dall'art. 16 della LR 11 aprile 1995, n. 49 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale, attraverso la disciplina dell'esercizio delle attività consentite e tramite il divieto delle attività ed interventi che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora autoctona e spontanea, alla fauna tipica e ai rispettivi habitat.
3. Nelle aree contigue il presente Regolamento opera, nei termini previsti dall'art. 25 della LR 11 aprile 1995, n. 49, nell'ambito del Piano Territoriale di Coordinamento, attraverso la definizione dei piani, programmi, direttive per la disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.
4. Il presente Regolamento acquista efficacia dopo novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
5. Entro tale termine gli Enti Locali interessati sono tenuti ad adeguare i propri piani e le relative norme di attuazione alle previsioni del presente Regolamento.
6. Decorso inutilmente tale termine le disposizioni del presente Regolamento prevalgono su quelle degli Enti Locali tenuti alla loro applicazione.
7. E' fatta comunque salva la disciplina dei vigenti strumenti urbanistici comunali generali avente contenuto piu' restrittivo.
Art. 2
Finalità
1. Le norme del presente Regolamento, riferite all'ambito territoriale di cui all'art. 1, perseguono le seguenti finalità:
a) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti;
b) la ricostruzione, ove necessario, e il mantenimento di un ambiente favorevole alla sosta e alla permanenza della fauna selvatica, ornitica, ittica, della fauna minore autoctona,
anche attraverso l'ottimizzazione dei livelli minimi estivi delle acque nonche' il miglioramento della loro qualità;
c) il recupero, la ricostituzione ove necessario, e il mantenimento delle associazioni vegetali caratteristiche dell'ambiente palustre, comprese aree di bosco planiziale ed
alberature lungo gli argini principali, nonche' il controllo sulla diffusione delle alofite (cannuccia palustre) e di eventuali specie esotiche infestanti;
d) il miglioramento della qualità della produzione agricola;
e) la promozione di nuove attività economiche e dell'occupazione locale e segnatamente di quelle del turismo eco-compatibile;
f) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, finalizzati alla conoscenza e miglioramento dell'equilibrio naturale degli ecosistemi e dei paesaggi naturali, con
particolare riguardo alle associazioni vegetali (in particolare a quelli delle aree umide) ed agli habitat zoologici (in particolare a quello dell'avifauna);
g) il miglioramento del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione delle attività culturali, promozionali, educative, collegate alla fruizione ambientale.
Art. 3
Emblema della Riserva Naturale
1. L'emblema della Riserva Naturale, sarà costituito da un logo ove saranno rappresentati, in maniera stilizzata gli elementi chefanno riferimento alle caratteristiche naturalistiche e culturali dell'area.
Art. 4
Gestione della Riserva Naturale
1. La gestione della Riserva Naturale, nonche' la programmazione delle attività e degli interventi per la sua valorizzazione,sono di competenza della Provincia di Pistoia che le esercita in funzione delle finalità dell'art. 2, avvalendosi delle proprie strutture e della Consulta tecnico-scientifica per le aree protette provinciali.
2. Per il compimento di particolari attività e interventi, la Provincia puo' avvalersi di enti e soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, previa stipula di apposite convenzioni.
3. Per la programmazione di tutte le attività e interventi necessari per la valorizzazione della stessa e in generale al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale delle collettività residenti nelle aree contigue e in ambiti limitrofi, la Provincia adotta il Piano pluriennale economico e sociale della Riserva Naturale di cui all'art. 17 della LR 11 aprile 1995, n. 49, entro un anno dalla data di approvazione del presente Regolamento.
4. Il Piano Pluriennale e' approvato con le procedure dell'art. 11 della LR 11 aprile 1995, n. 49, ed e' aggiornato ogni tre anni in collegamento con il Programma Regionale delle Aree Protette di cui all'art. 4 della citata legge regionale.
5. La Provincia garantisce la partecipazione all'adozione e ai successivi aggiornamenti del Piano Pluriennale, oltre che nei modi stabiliti dalla legge anche attraverso l'indizione di una conferenza preliminare per la redazione di un documento di indirizzo relativo:
a) all'analisi territoriale e ambientale della Riserva Naturale e delle aree contigue;
b) all'individuazione delle finalità da perseguire prioritariamente;
c) alla valutazione degli effetti dell'istituzione della Riserva Naturale sulla collettività e sul territorio.
6. Alla Conferenza sono invitati a partecipare i Comuni territorialmente interessati, ed eventuali altri soggetti,pubblici o privati, da individuare a cura del Presidente della
Provincia nell'atto di convocazione della Conferenza.
7. Fra le attività di valorizzazione rientra l'organizzazione di corsi di formazione al termine dei quali la Provincia rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida della Riserva Naturale ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia.
8. Per lo svolgimento di attività di manutenzione e culturali,di ricerca, di documentazione, di promozione, di educazione ambientale la Provincia valorizza le competenze professionali già esistenti, avvalendosi anche dell'azione del volontariato.
9. Nell'ambito del Piano pluriennale economico e sociale e per le finalità dell'art. 2 la Provincia puo' concedere, previe specifiche condizioni, l'uso del nome e dell'emblema della Riserva Naturale a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità accertati dalla Provincia ed esplicitati nell'atto di concessione.
Art. 5
Consulta tecnico-scientifica.
1. La Consulta tecnico-scientifica, in quanto organo di consulenza della Provincia per la gestione delle aree protette provinciali, con riferimento alla Riserva Naturale in oggetto deve essere chiamata ad esprimere pareri per i profili tecnico-scientifici in merito a:
a) rilascio di nulla osta ai sensi dell'art. 18, LR 11 aprile 1995, n. 49;
b) eventuali rettifiche del perimetro della Riserva Naturale e delle aree contigue;
c) eventuali modifiche del presente Regolamento;
d) piano pluriennale economico e sociale della Riserva Naturale e delle aree contigue;
e) piano territoriale di coordinamento provinciale di cui alla LR 16 gennaio 1995, n. 5;
f) piani, progetti, programmi di Enti e Soggetti di diritto pubblico che interessano la Riserva Naturale e le aree contigue quando sia richiesto il parere della Provincia, con
particolare riferimento al Piano Generale di Bonifica di cui al RD 13 febbraio 1933, n. 215 ed altri piani e progetti previsti da norme statali e regionali, compreso i piani
regolatori e le varianti urbanistiche ai sensi della LR 16 gennaio 1995, n. 5;
g) piani di miglioramento agricolo-ambientale di cui all'art. 4 della LR 14 aprile 1995, n. 64 interessanti le aree contigue;
h) deroghe di cui al successivo art. 9;
i) richieste di indennizzo di cui al successivo art. 17.
2. La Provincia deve avvalersi del parere della Consulta anche per la formulazione di osservazioni a piani, progetti, programmi che interessano la Riserva Naturale o le aree contigue quando le
leggi statali o regionali di riferimento prevedano la pubblicazione degli stessi, con particolare riferimento al Pianodi Bacino di cui alla L. 18 maggio 1989, n. 183.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Presidente della Provincia con proprio Decretoprovvederà a stabilire i compiti e le modalità di funzionamento
della Consulta che dovrà essere composta fino ad un massimo di sette esperti particolarmente qualificati nella tutela e valorizzazione ambientale, nella gestione delle aree protette,
nelle materie socioeconomiche e pedagogiche, scelti sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione Provinciale.
TITOLO II
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO I
Disciplina della Riserva Naturale
Art. 6
Ambito di applicazione e contenuto
1. Le aree di Riserva Naturale sono costituite da un complesso di aree di proprietà pubblica (area di Riserva delle Morette) e privata (area di Riserva della Monaca): all'interno di quest'ultima si distinguono aree naturali ed aree ad uso agricolo.
2. Ove non diversamente specificato la disciplina di cui al presente capo opera nell'intero ambito geografico delle due aree di Riserva Naturale, cosi' come perimetrate nell'allegato cartografico alla delibera istitutiva.
3. La disciplina privilegia la generalità della norma: il riferimento ad ambiti specifici, interni alla riserva naturale, si ha esclusivamente quando risulti impossibile applicare una
norma generale alla diversità dei contesti ambientali.
4. La disciplina contiene la prescrizione di una destinazione urbanistica esclusiva per le aree di Riserva Naturale e il divieto di attività e interventi di trasformazione del
territorio e dell'ambiente naturale, compreso quelli che, anche senza modifiche dell'esteriore aspetto dei luoghi, possono avere un'incidenza negativa sugli ecosistemi della flora e della fauna.
5. La disciplina stabilisce anche gli interventi fatti salvi o consentiti che debbono comunque essere autorizzati, le eventuali possibilità di deroghe, nonche' le attività e gli interventi ammessi senza necessità di nulla-osta.
Art. 7
Destinazione urbanistica
1. Nello strumento Urbanistico del Comune di Ponte Buggianese, interessato dalle aree di Riserva Naturale, le stesse sono classificate come zona omogenea F - Aree della Riserva Naturale
del "Padule di Fucecchio" ai sensi dei DM 2 aprile 1968 n. 1444.
Art. 8
Divieti
1. Sono vietate le seguenti attività e interventi:
a) l'accesso, anche pedonale o a mezzo barchino, salvo l'accesso per motivi di studio e di ricerca scientifica e per lo svolgimento di attività culturali, promozionali, educative;
b) l'accesso, il transito e la sosta di veicoli e barchini a motore;
c) la sottrazione di superficie agli habitat palustri, sia tramite il prosciugamento artificiale degli stessi, sia attraverso l'estensione di pratiche colturali di qualunque
tipo, comprese quelle stagionali;
d) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi sostanza chimica o mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biologici e naturali;
e) l'introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
f) l'esercizio delle attività venatoria e della pesca;
g) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, salvo prelievi faunistici e ittici, con successivo rilascio, a scopo di cura, di studio e di ricerca
scientifica, ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, ai sensi dell'art. 22, 6 comma, L. 6 dicembre 1991, n. 394;
h) il taglio, la raccolta, il danneggiamento delle specie faunistiche e vegetali spontanee, salvo il taglio selettivo della vegetazione infestante da attuarsi nel periodo compreso
fra il 10 agosto ed una settimana prima dell'apertura e preapertura della caccia; tale attività dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia che potrà impartire
apposite prescrizioni in merito, fra cui l'indicazione del luogo dedicato per il conferimento;
i) l'introduzione di specie vegetali o animali di qualsiasi tipo, anche domestici o da pascolo;
l) le trasformazioni morfologiche, l'apertura e l'esercizio di cave anche di prestito, di minere e di discariche di qualunque tipo, nonche' l'asportazione di suolo e di minerali, compreso
l'humus, salvo trasformazioni morfologiche necessarie per la ricostituzione dell'habitat palustre; m) la modificazione del regime delle acque e il loro prelievo,
salvo modifiche necessarie per la ricostituzione dell'habitat palustre per l'esercizio dell'agricoltura biologica;
n) l'accensione e l'uso di fuochi all'aperto, compreso l'abbruciamento della cannella e di residui vegetali in generale;
o) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
p) il campeggio, salvo se praticato per attività di studio o di ricerca scientifica;
q) iscrizioni pubblicitarie e segnaletiche, salvo quelle necessarie per l'identificazione, la gestione e la valorizzazione della Riserva Naturale;
r) la variazione di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove costruzioni edilizie, annessi agricoli, serre, comprese quelle con copertura stagionale, salvo il restauro conservativo e il
consolidamento strutturale degli immobili esistenti;
s) la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali in superficie e di attrezzature, salvo quelle necessarie per lo svolgimento delle attività di studio, di ricerca, culturali,
promozionali, educative e del tempo libero in generale oltre che percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
Art. 9
Possibilità di deroga
1. Oltre agli interventi fatti salvi la Provincia puo' autorizzare attività o interventi in deroga ai divieti di cui alpunto precedente quando lo ritenga necessario per il
perseguimento delle finalità dell'art. 2.
2. L'accertamento del perseguimento delle finalità deve risultare esplicitamente dall'atto autorizzativo.
Art. 10
Attività e interventi sempre consentiti
1. Sono sempre ammesse e non necessitano di nulla-osta le seguenti attività:
a) l'accesso, sia pedonale che a mezzo barchino, da parte:
- dei proprietari o di chi ha il titolo d'uso dei terreni nell'area di Riserva della Monaca;
- delle guide ufficialmente riconosciute dalla Provincia;
- dei visitatori, se accompagnati da una guida ufficialmente riconosciuta dalla Provincia;
- del personale incaricato della vigilanza e del controllo;
- del personale incaricato di compiere interventi o attività autorizzate dalla Provincia;
b) l'accesso, il transito, la sosta dei veicoli a motore necessari per compiere interventi o attività autorizzate della Provincia;
c) l'esercizio dell'agricoltura biologica, cosi' come definita del Regolamento CEE n. 2092/91, limitatamente alle zone ad uso agricolo interne all'area di Riserva della Monaca;
d) l'accesso, il transito, la sosta dei veicoli a motore necessari per l'esercizio dell'agricoltura biologica.
CAPO II
Direttive per la Disciplina delle Aree Contigue
Art. 11
Ambito di applicazione e contenuto
1. Le aree contigue sono costituite da un complesso di aree naturali diverse per caratteristiche naturalistiche eutilizzazione antropica, quali il cratere palustre, i boschi di
Chiusi e di Brugnana e la Paduletta del Ramone, nonche' da una fascia di aree agricole adiacenti alle aree naturali.
2. Ove non diversamente specificato le direttive di cui al presente capo operano nell'intero ambito geografico delle aree contigue, cosi' come perimetrate nell'allegato cartografico
allegato alla delibera istitutiva.
3. Le norme di cui al presente Capo hanno efficacia di direttive cui dovranno uniformarsi gli Strumenti di Piano ed i Regolamenti. E' privilegiata la generalità della norma: il riferimento ad
ambiti territoriali specifici si ha esclusivamente quando risulti impossibile applicare una norma generale alla diversità dei contesti di cui al primo comma.
4. Fermo restando il perseguimento delle finalità dell'art. 2 le direttive operano una graduazione dell'azione di tutela rispetto alle aree di Riserva, stabilendo piani, programmi e misure di
disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.
5. Fra le direttive per la tutela dell'ambiente sono ricomprese quelle riferite agli assetti edilizi ed urbanistici,infrastrutturali, all'uso delle risorse e alla difesa del suolo
di cui ai successivi artt. 12, 13, 14 e 15.
Art. 12
Destinazione urbanistica
1. Negli strumenti urbanistici dei Comuni di Monsummano Terme,
2. Lamporecchio, Larciano, Pieve a Nievole e Ponte Buggianese le aree contigue sono classificate come zone omogenee E - Aree contigue alla Riserva Naturale del "Padule di Fucecchio" ai sensi dei DM 2 aprile 1968 n. 1444.
Art. 13
Direttive per la disciplina degli assetti edilizi e urbanistici
1. In tutte le aree contigue si indicano le seguenti limitazioni all'introduzione di nuovi assetti edilizi ed urbanistici:
a) la previsione di espansioni urbane o di aree urbanizzate comunque corrispondenti a zone omogenee A, B, C, D, F (attrezzature) di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444, e' da vietare, salvo l'introduzione di zone omogenee F (attrezzature) necessarie per il perseguimento delle finalità dell'art. 2;
b) nell'attuazione della LR 14 aprile 1995, n. 64 sono da vietare le nuove costruzioni, gli annessi agricoli, le serre, compreso quelle con copertura stagionale salvo quanto previsto e consentito dal Piano di cui al successivo Art. 15 comma 6;
c) sono da vietare iscrizioni pubblicitarie e segnaletiche salvo quelle necessarie per il perseguimento delle finalità dell'art. 2.
2. Si indicano le seguenti limitazioni per le modificheall'interno degli assetti edilizi e urbanistici preesistenti:
a) nell'attuazione della LR 14 aprile 1995, n. 64 sono da vietare gli ampliamenti volumetrici, il trasferimento di volumetrie, la ristrutturazione di tipo D3 e la ristrutturazione
urbanistica cosi' come definite nell'allegato alla LR 21 maggio 1980, n. 59, salvo che per gli assetti privi di testimonianza storico-architettonica, cosi' classificati ai sensi della disciplina comunale del patrimonio edilizio esistente;
b) sono da vietare i cambiamenti di destinazione d'uso, salvo che per:
c) destinazioni necessarie al perseguimento delle finalità dell'art. 2;
d) possono essere sempre consentite tutte le altre categorie di intervento cosi' come definite dalla LR 21 maggio 1980, n. 59;
e) possono essere sempre consentite opere necessarie per il superamento delle barriere architettoniche, alla protezione civile e per posti di vigilanza e di soccorso.
3. sugli immobili con destinazione d'uso non agricola potranno essere consentiti interventi di manutenzione restauro e ristrutturazione edilizia con esclusione dei tipo D3 di cui
all'allegato alla LR 21 maggio 1980, n. 59, se l'immobile risulta classificato di valore storico testimoniale e dei tipo D2 nel caso di immobile di rilevante valore storico testimoniale.
Art. 14
Direttive per la disciplina degli assetti infrastrutturali.
1. L'introduzione di nuovi assetti in tutte le aree contigue non potrà comportare la localizzazione di nuove infrastrutture a rete o puntuali quali strade, canali, ponti, piloni, palificate, silos, antenne, manufatti in genere, salvo quelli necessari al perseguimento delle finalità dell'art. 2, ne' l'ostruzione, anche temporanea, con qualunque mezzo o attrezzatura, degli argini, nonche' di una fascia di terreno di 4 metri dal piede esterno degli stessi.
2. Potranno essere comunque consentiti impianti tecnici di
modesta entità quali cabine di decompressione, stazioni di
trasformazione, pozzi, canalizzazioni e attrezzature per
l'irrigazione e per la deviazione e regimazione di acque
superficiali non in contrasto con le finalità dell'art. 2 e in
osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al
successivo art. 15, 6 comma.
3. Potranno essere altresi' consentiti:
a) i percorsi per mezzi motorizzati indispensabili per
l'esercizio delle attività
b) agricole, silvicole, pastorali e zootecniche, per l'esecuzione
di opere pubbliche, per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza, per lo spegnimento degli incendi e per la
protezione civile in genere;
c) la viabilità poderale con caratteristiche e dimensione
strettamente funzionale alla conduzione del fondo;
d) le piste di servizio, serbatoi di riserva d'acqua e le
infrastrutture di prevenzione e di spegnimento degli incendi;
e) le infrastrutture tecniche per la protezione civile e per la
difesa idraulica.
4. La posa in opera di tubazioni, cavi, condotte, ecc. interrati
di qualsiasi entità potrà essere consentita solo in funzione
del perseguimento delle finalità dell'art. 2 e a condizione che
le conseguenti modificazioni morfologiche, vegetazionali e degli
assetti idrogeologici siano temporanee; in tal caso i progetti
dovranno contenere impegni precisi tramite atti d'obbligo o atti
convenzionali alla risistemazione dei luoghi in tempi e con
modalità definite.
5. Sono comunque consentiti gli impianti a rete o puntuali di
interesse locale, a servizio esclusivo degli abitanti residenti
entro il perimetro delle aree contigue.
6. Negli interventi sugli assetti infrastrutturali esistenti, ivi
comprese il sistema dei ponti, dei porti e degli approdi, si
indicano come interventi consentiti:
a) la manutenzione, il restauro, il risanamento il recupero delle
infrastrutture esistenti;
b) l'introduzione di nuovi assetti nelle forme, materiali,
tecnologia e la modifica sostanziale o la sostituzione di
quelli preesistenti, purche' imposti da normative tecniche di
sicurezza, da esigenze funzionali proprie della
classificazione dell'opera o della necessità di recupero di
situazioni di degrado in atto, paesaggistico, diversamente
recuperabili.
Art. 15
Direttive per la disciplina dell'uso delle risorse e difesa del
suolo.
1. In tutte le aree contigue sarà oggetto di divieto:
a) l'introduzione di nuovi assetti previe trasformazioni
morfologiche, ambientali e vegetazionali, ivi comprese le
cave, anche di prestito, le discariche di qualsiasi tipo, le
attività minerarie, le modifiche morfologiche del suolo e
ogni modificazione degli assetti boschivi e palustri se non
per il perseguimento delle finalità dell'art. 2;
b) la sottrazione di superficie alle aree naturali tramite il
prosciugamento artificiale delle stesse o attraverso
l'espansione di pratiche colturali di qualunque tipo;
c) l'introduzione di nuovi arredi vegetazionali di fauna
selvatica alloctona, sistemazioni esterne, superfici
impermeabilizzate salvo gli arredi, le sistemazioni e le
superfici impermeabilizzate necessarie per il perseguimento
delle finalità dell'art. 2;
d) la navigazione nei canali con barchini a motore a scoppio;
e) la circolazione e la sosta, con mezzi motorizzati, al di fuori
delle strade di cui all'art. 2, DLgs 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo Codice della Strada) nonche' delle strade private,
salvo i mezzi necessari per l'esercizio dell'attività
agricola;
f) la circolazione e la sosta con veicoli a motore, lungo
l'argine destro del canale del Terzo, nel tratto compreso tra
il Ponte delle Morette ed il Ponte dei Righetti, escluso gli
aventi diritto nonche' i mezzi di vigilanza e di soccorso;
g) lo sviluppo di zone destinate all'arboricoltura da legno se
non disciplinate dal Piano di cui al successivo 6 comma, fermo
restando che le pioppete esistenti che hanno superato il turno
possono essere tagliate solo previa autorizzazione della
Provincia;
h) l'attività florovivaistica;
i) il danneggiamento e l'asportazione delle specie vegetali
autoctone e della flora minore spontanea nelle aree naturali;
l) l'accensione di fuochi nelle aree naturali e agricole fatto
salvo l'abbruciamento controllato della cannella e di residui
vegetali in generale. Sono altresi' fatte salve le vigenti
norme in materia di incendi boschivi;
m) l'uso di sostanze chimiche nelle aree naturali salvo
interventi da effettuare per le finalità dell'art. 2;
n) il sorvolo a quota inferiore a m. 150.
2. Sono inoltre fatti salvi i seguenti interventi:
a) le opere antincendio e di conservazione;
b) ogni intervento di ricerca archeologica o mineraria o di
risorse del sottosuolo in genere, purche' le opere relative
non comportino definitiva alterazione paesaggistica ed
ambientale: gli impegni alle risistemazioni e ai ripristini
dovranno risultare da atti d'obbligo o convenzionali, riferiti
a tempi e a modalità definite;
c) opere di protezione civile rese necessarie a seguito di
calamità naturali;
d) le opere di difesa del suolo e di difesa idraulica ed
idrogeologica;
e) le opere di manutenzione degli appostamenti fissi di caccia.
3. Le seguenti attività potranno essere consentite senza
specifica autorizzazione:
a) la ripulitura di superfici palustri dalla vegetazione
infestante con particolare riferimento alla cannella
(Phragmitis australis) previo taglio da effettuarsi nel
periodo compreso fra il 10 agosto ed una settimana prima
dell'apertura e preapertura della caccia, con conferimento
della stessa in tempi e luoghi dedicati previa indicazione
della Provincia;
b) la raccolta dei prodotti secondari del bosco secondo le
modalità e nei limiti stabiliti dalla LR 8 novembre 1982, n.
82.
4. Per quanto riguarda le superfici boscate l'attività
selvicolturale e ogni intervento in generale devono assicurare la
conservazione e la tutela, tendere esclusivamente alla
ricostituzione e alla crescita equilibrata della vegetazione
spontanea e autoctona, oltre a favorire la diffusione delle
specie locali non infestanti. I proprietari dei boschi potranno
presentare un piano di gestione della validità di almeno 10 anni
da approvarsi da parte della Provincia; in difetto del piano
qualsiasi intervento nei boschi dovrà essere preventivamente
autorizzato dalla Provincia.
5. E' inoltre consentito il proseguimento delle attività
agricola e venatoria salvo quanto stabilito ai successivi commi.
6. Per quanto riguarda l'esercizio dell'attività agricola la
Provincia, entro un anno dall'approvazione del presente
regolamento, approva il Piano per il Sostegno e lo Sviluppo
dell'Agricoltura Ecocompatibile riferito alle zone agricole
interne all'area contigua.
7. Per il perseguimento delle finalità dell'art. 2 con il Piano
di cui al comma precedente la Provincia promuove:
a) la valorizzazione paesaggistica delle aree contigue;
b) l'introduzione della rotazione agricola;
c) la riconversione delle produzioni attraverso lo sviluppo
dell'agricoltura Ecocompatibile e/o biologica;
d) il raggiungimento della proporzionalità tra carico animale e
superficie agraria;
e) la sperimentazione di tecniche di produzione non inquinanti e
di tecnologie di recupero e utilizzo di fonti di energia
pulita e riproducibile;
f) la valorizzazione e la corretta utilizzazione della risorsa
idrica.
8. Il Piano disciplina l'eventuale impianto di nuove specie
arboree con particolare riferimento all'arboricoltura da legno.
9. Con il Piano la Provincia stabilisce anche l'importo degli
indennizzi per eventuali mancati guadagni derivanti
dall'attività agricola, risultanti dall'applicazione dei vincoli
di cui al presente Regolamento, oltre all'indennizzo per i
mancati guadagni dovuti a eventuali limitazioni stabilite dal
Piano stesso.
10. Entro il termine stabilito dall'art. 16 della LR 11 aprile
1995, n. 49, per l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle
norme del presente Regolamento, i Comuni definiscono l'ambito
proprio delle aree naturali e di quelle ad esclusivo o prevalente
uso agricolo, interne alle aree contigue.
11. Decorso inutilmente il predetto termine, tali ambiti sono
definiti dalla Provincia con il Piano per il Sostegno e lo
Sviluppo dell'Agricoltura Ecocompatibile di cui al precedente 65
comma e recepiti dal Piano Territoriale di Coordinamento di cui
all'art. 16 della LR 16 gennaio 1995, n. 5 per le finalità di
cui all'art. 7, 1 comma, lett. a, della LR 14 aprile 1995, n.
64.
12. I nuovi Strumenti Urbanistici Comunali di cui alla LR 16
gennaio 1995, n. 5, in adempimento dall'art. 1, comma 2, LR 14
aprile 1995, n. 64, riportano i perimetri delle zone con
esclusiva o prevalente funzione agricola e di quelle naturali,
cosi' definiti e si uniformano alle direttive di cui al presente
Capo.
13. La Provincia, entro un anno dall'approvazione del presente
Regolamento provvede a disciplinare l'attività venatoria, della
pesca, nonche' il prelievo di anfibi nelle aree contigue ai sensi
della vigente legislazione in materia, secondo modalità e tempi
compatibili con le finalità della Riserva e con riferimento alle
tradizioni locali; in particolare la disciplina dell'attività
venatoria potrà stabilire anche norme tendenti alla salvaguardia
e alla razionale utilizzazione della risorsa idrica nelle aree
palustri, ove utilizzata a scopi venatori.
14. Entro 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento il
Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio provvede a
presentare alla Provincia il Regolamento per disciplinare le
manovre di apertura e chiusura delle calle e paratoie in funzione
delle finalità di cui all'art. 2, 1 comma, lettera b, del
presente Regolamento.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16
Concessioni ed autorizzazioni
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativo ad
interventi, impianti, opere ed attività comprese nella Riserva
Naturale e' subordinato al preventivo nulla osta della Provincia.
2. Al nulla osta si applicano le disposizioni di cui all'art. 13
della Legge 6 dicembre 1991 n. 394.
3. Con il nulla osta, sempre che non si sia determinato per
decorrenza dei termini, e' contestualmente rilasciata, in deroga
alle competenze di cui alle vigenti disposizioni,
l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo
paesaggistico di cui alle Leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8
agosto 1985, n. 431, nelle quali rientra, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1, 1 comma, lett. f della L. 8 agosto 1985, n.
431, l'intero ambito delle aree di Riserva Naturale.
4. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9, Art. 82 del DPR
24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 della Legge 8
agosto 1985, n. 431, il provvedimento e' trasmesso al Ministero
dei Beni Culturali ed Ambientali.
Art. 17
Danni ed indennizzi
1. Eventuali danni provocati alle attività agro-forestali e
zootecniche dalla fauna selvatica della Riserva Naturale sono
indennizzati dalla Provincia.
2. Al fine della valutazione della congruità della richiesta la
Provincia dovrà richiedere il parere della Consulta tecnico-
scientifica.
Art. 18
Vigilanza e sanzioni
1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti
previsti nel presente Regolamento e' affidata a tutti i soggetti
cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazioni di
illeciti amministrativi e penali in base alle Leggi vigenti.
2. Per le finalità di cui al primo comma la Provincia, ai sensi
dell'art. 27, comma 2 della L.6 dicembre 1991, n. 394, puo'
ricercare apposite intese per regolare i rapporti con il Corpo
Forestale dello Stato.
3. Per le finalità di cui al primo comma la Provincia puo'
inoltre individuare apposito personale di adeguata
professionalità in materia naturalistica, cui sono attribuiti
funzioni di guardia giurata a norma dell'Art. 138 dei TU delle
leggi di Pubblica Sicurezza (RD 19 giugno 1931, n. 773), sotto il
coordinamento della Polizia Provinciale.
4. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa
vigente, le sanzioni, in caso di violazione del presente
Regolamento, sono irrogate dal Presidente della Provincia o dal
Sindaco, in base alle rispettive competenze, secondo quanto
stabilito dall'art. 22, LR 11 aprile 1995, n. 49.
5. Oltre alle sanzioni di cui al precedente comma, in caso di
accertato danno ambientale, la Provincia dispone con Ordinanza a
carico dei Trasgressori, i lavori di ripristino o di adeguamento
che risultino necessari al fine di ricostruire l'ecosistema.
Qualora il trasgressore non provveda nei termini previsti
dall'Ordinanza, i lavori saranno effettuati dalla Provincia in
danno del soggetto obbligato.
Art. 19
Oneri a carico del Bilancio Provinciale
1. Agli Oneri derivanti dall'applicazione del presente
Regolamento, con particolare riferimento agli Artt. n. 15, comma
9 e n. 17, viene istituito apposito capitolo nel bilancio
provinciale.
Materia:Parchi e riserve naturali