L’uso razionale dei prodotti fitosanitari nel florovivaismo

Corretta gestione aziendale dei prodotti fitosanitari


    1. Vietare l’effettuazione dei trattamenti a personale sprovvisto dell’apposito patentino.
    2. Curare la preparazione professionale e monitorare lo stato di salute degli addetti ai trattamenti e di coloro che, successivamente, devono intervenire nelle aree o nelle coltivazioni nelle quali è stato effettuato l’intervento.
    3. Durante la manipolazione e la distribuzione dei prodotti fitosanitari è opportuno non fumare.
    4. Durante le operazioni suddette è assolutamente sbagliato mangiare o bere;
    5. è opportuno curare l’alimentazione, evitando cibi grassi o alcool poiché affaticano il fegato e i reni, che sono gli organi più importanti nell’eliminazione dei composti tossici.
    6. Il latte e l’alcool sono assolutamente sconsigliati, specialmente in caso di intossicazione;
    7. Se si segue una cura con antibiotici (che affaticano molto il fegato) è bene astenersi dall’effettuare interventi chimici fitosanitari;
    8. i soggetti che hanno problemi di fegato o di reni è bene che non effettuino trattamenti chimici;
    9. è assolutamente da evitare la vicinanza di donne incinte durante i trattamenti;
    10. usare i dispositivi di protezione individuale.
    11. Rispettare i tempi di rientro, se indicati in etichetta, o semmai effettuare il trattamento a fine settimana, in modo da rientrare dopo 1-2 giorni. Questo accorgimento è particolarmente importante se si opera in serra e, prima del rientro, si deve ventilare abbondantemente o effettuare una irrigazione sovrachioma per portare al suolo eventuali aerosol ancora dispersi nell’aria;
    12. Scegliere il mezzo di distribuzione fra quelli che diminuiscono il contatto fra l’operatore e la soluzione antiparassitaria;
    13. scegliere prodotti fitosanitari poco tossici e ricorrere a metodi di lotta integrata.

I dispositivi di protezione individuali sono strumenti che servono ad evitare il contatto della soluzione antiparassitaria antiparassitaria con le vie respiratorie o digestive o con la pelle. Si riporta una breve rassegna:

  1. casco. È il dispositivo più efficace per la protezione della testa dell’operatore; assicura un contatto pressoché nullo con la cute e protegge anche le vie respiratorie e la bocca. È concepito in modo tale che vi sia un ricambio d’aria all’interno grazie a un motorino elettrico che fa passare l’aria in ingresso su un filtro; è alimentato a pila o collegato al trattore. Si deve aver cura che ci sia un buon contatto sulle spalle e che non vi siano rotture nel punto di congiunzione fra visiera e
  2. maschera. Protegge il volto (in tal caso si parla anche di pieno facciale) e di conseguenza evita il contatto con occhi, naso, bocca.
  3. semimaschera. Protegge naso e bocca. È necessario utilizzare semimaschere a tenuta e provviste di filtro sostituibile; meglio scegliere semimaschere con due respiratori. È assolutamente sconsigliabile l’uso di semimaschere antipolvere.
  4. filtri. Esistono diversi tipi di filtro in commercio. Di solito quelli usati in agricoltura sono contrassegnati con una sigla, per esempio A2P2 o A1P1 o A2P3. La lettera A indica che il filtro è efficace contro vapori organici e solventi, mentre la lettera P indica che il filtro è efficace contro polveri tossiche, fumi, nebbie; i numeri invece indicano la capacità filtrante (1 meno filtrante, 3 più filtrante). Naturalmente quelli con maggiore capacità filtrante andranno utilizzati con prodotti fitosanitari più tossici o che presentino il rischio di cancro. Vi  sono poi altri tipi di filtro, meno utilizzati in agricoltura, che servono contro gas e vapori inorganici (Tipo B) e che servono nel caso in cui si debbano utilizzare acidi (per esempio se si deve acidificare l’acqua irrigua) o per l’ammoniaca (filtro tipo K). Infine esistono filtri tipo E per anidride solforosa, che di solito non trova impiego in agricoltura. In ogni caso è fondamentale sostituire i filtri secondo le indicazioni del costruttore e comunque nel caso si senta cattivo odore. Un filtro che ha accumulato più antiparassitario del dovuto, diventa una fonte di intossicazione invece che una protezione per l’operatore.
  5. occhiali. Proteggono gli occhi nel caso in cui si utilizzi una semimaschera.
  6. stivali, guanti. Devono essere integri e lavati, ancora indossati, dopo ogni intervento.
  7. tuta. Questo mezzo di protezione è più importante di quanto si possa pensare, poiché le contaminazioni tramite la via cutanea sono importanti e frequenti. È sufficiente una tuta in cotone o in tyvek.
  8. cabina pressurizzata. Funzione con lo stesso principio illustrato per il casco, isolando l’operatore dall’aria esterna, che viene introdotta solo dopo il passaggio su tre filtri (meccanico, antipolvere, a carboni attivi.

I prodotti fitosanitari devono essere riposti in armadietto chiuso a chiave. Tale contenitore deve essere forato per evitare l’accumulo di vapori tossici che poi fuoriescono all’apertura dello stesso, ancora migliore è un armadietto di metallo elettrosaldato. L’armadietto deve essere collocato in un locale arieggiato e, se il quantitativo detenuto in azienda è consistente, si deve anche predisporre una ventola estrattrice che viene messa in azione automaticamente all’apertura del locale magazzino. All’esterno del magazzino devono essere collocati i dovuti segnali di pericolo recanti le seguenti scritte: "ATTENZIONE SOSTANZE VELENOSE" oppure "VIETATO L’ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO"

 

L’imprenditore agricolo ha una serie di obblighi, non solo per quanto riguarda la detenzione in azienda dei prodotti fitosanitari, ma anche per il loro smaltimento.

Questa materia è stata regolata dal D.Lgs. n.22 del 5 febbraio 1997 noto anche come "Decreto Ronchi" e da successive modifiche e integrazioni che sono stati emanate in seguito per chiarire i punti che si prestavano a dubbie interpretazioni. In sintesi elenchiamo i seguenti punti:

 

Per quanto riguarda questo argomento si riportano solo le tecnologie più innovative, che possono essere utilizzate nel florovivaismo con successo per un minore impatto sugli operatori e sull’ambiente.

    1. Per quanto riguarda la distribuzione in pieno campo vi sono diverse tecnologie che sostanzialmente evitano l’effetto deriva. È fondamentale a questo scopo la scelta di appositi ugelli e apposita attrezzatura con ingresso di aria mista alla soluzione. Ciò consente una minore dispersione della soluzione, con evidenti vantaggi economici e ambientali.
    2. Ci sono dei dispositivi (denominati genericamente "fogger") che realizzano una distribuzione di soluzione antiparassitaria, a volume basso o ultra basso, senza l’intervento diretto dell’operatore. Con queste macchine basta preparare la soluzione concentrata e, una volta impostate, distribuiscono l’antiparassitario in serra autonomamente. Si tratta di dispositivi che producono un aerosol con goccioline molto piccole (dell’ordine dei micron) il quale ha il vantaggio di distribuirsi molto bene anche all’interno della vegetazione, cosicché si riesce a raggiungere i parassiti molto meglio che con i metodi tradizionali. Inoltre c’è il vantaggio di un notevole abbattimento nei quantitativi di prodotto commerciale distribuito (nomi commerciali: toko-jet, motan, puls-fog).
    3. Vi sono anche dispositivi che permettono la distribuzione di goccioline cariche elettrostaticamente e queste coprono la superficie fogliare molto meglio di goccioline neutre.
    4. Una altra modalità di distribuzione, utilizzabile sia in serra, sia in pieno campo, è quella di utilizzare l’impianto fertirriguo, avendo cura di stabilire quanta soluzione deve arrivare a ogni vaso. Le applicazioni su Poinsettia pulcherrima hanno conseguito ottimi risultati. Questo metodo può essere utilizzato solo con antiparassitari molto sistemici, che come già detto, sono quasi tutti acropeti, pertanto si utilizza con buone possibilità di successo. I vantaggi sono evidenti poiché non si ha diffusione nell’ambiente di goccioline di fitofarmaco e, se il volume per pianta è calcolato opportunamente, non si ha diffusione nell’acqua di scolo dal bancale o dall’appezzamento. Alcuni principi attivi, poi, distribuiti con questo metodo, proteggono la pianta per un periodo molto più lungo che col metodo spray tradizionale.
    5. Una tecnica simile viene utilizzata per le alberature con la cosiddetta endoterapia, cioè l’immissione di soluzione insetticida nello xilema dell’albero attraverso una flebo o attraverso una apposita attrezzatura che inietta a pressione o a micropressione o ancora tramite capsule con ago.

 

Ogni imprenditore,compreso l’imprenditore agricolo, ha l’obbligo, ai sensi del DL 626/94, di redigere un piano aziendale di prevenzione dei rischi, composto essenzialmente di due parti: la valutazione dei rischi e le misure per ridurre o eliminare i rischi. Nel redigere tale piano di prevenzione, si deve tener conto anche del rischio derivante dall’uso dei prodotti fitosanitari.

La valutazione dei rischi è un obbligo del datore di lavoro (anche di quello delle aziende familiari, se hanno dipendenti anche a tempo determinato) e, quando è prevista la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, deve essere effettuata con l'ausilio del "medico competente" (spetta al datore di lavoro nominarlo), oltre che con il rappresentante del servizio di prevenzione e protezione, quando questa funzione non è svolta direttamente dal datore di lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 626/94 per le aziende agrarie che occupano fino a un numero massimo di 10 dipendenti fissi e previa consultazione del "Rappresentante della sicurezza". La sorveglianza sanitaria obbligatoria in agricoltura, anche per la esposizione a prodotti fitosanitari, è richiesta dalla contrattazione di lavoro collettiva e, più specificatamente, dai contratti integrativi provinciali, oltre che dal D.Lgs. 277/91 nei casi di lavoratori esposti al rumore.

Per valutare il rischio conseguente l'impiego di prodotti fitosanitari, dovranno essere presi in esame i fattori di rischio che entrano in gioco in questo lavoro, quali:

    1. Eventuali conseguenze di incauta manipolazione dei preparati commerciali impiegati e conseguenti rischi evidenziati in etichetta, con i simboli di pericolo specificati e con le frasi di rischio.
    2. la contaminazione accidentale conseguente a una mancata custodia dei p.f.;
    3. la contaminazione dovuta a scarsa protezione durante l’intervento;
    4. il rischio di incendio (peraltro di solito, basso).

Non c’è alcun "rischio biologico" nell’utilizzazione di antiparassitari biologici, poiché si tratta di microrganismi assolutamente innocui per l’uomo.

In linea di massima, nel compilare il piano di sicurezza per l’azienda basta tenere presente le misure preventive sopra elencate in fatto di norme igieniche, scelta dei mezzi tecnici, scelta dell’antiparassitario, uso di D.P.I., formazione degli addetti all’uso dei prodotti fitosanitari, stoccaggio dei p.f., smaltimento e, se del caso, renderle obbligatorie in azienda.

Nella realtà agricola italiana non c’è mai stato uno strumento di controllo nell’uso in azienda degli antiparassitari, cioè ognuno, una volta acquistato un qualunque formulato commerciale, ne fa l’uso agricolo che ritiene più appropriato.
Nel 1988 venne emanato il DPR 236/88 che imponeva alle aziende agricole la detenzione e la compilazione del "quaderno di campagna" cioè un registro vidimato dalla USL o dall’Ufficio di registro dove si annotava carico e scarico dei presidi sanitari (così si definivano all’epoca i prodotti fitosanitari). Questa norma non è mai stata applicata a causa di continue proroghe chieste dalle organizzazioni agricole di categoria.
Nell’aprile 2001 è stato pubblicato il DPR 290 che impone l’uso del "registro dei trattamenti" in luogo del quaderno di campagna. Il registro dei trattamenti deve riportare solo l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari acquistati e non deve essere vidimato da alcun Ente pubblico. Si deve annotare: data del trattamento, coltura, estensione, fase fenologica della coltura, avversità, nome del prodotto fitosanitario e quantità utilizzata. Nel DPR 290 non è chiaro se l’obbligo di annotazione riguarda solo i prodotti fitosanitari molto tossici, tossici, nocivi o se riguarda tutti i prodotti fitosanitari.

 

Si tratta di una autorizzazione all’acquisto e all’utilizzazione di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici, nocivi. Viene rilasciato dagli organi competenti solo dopo la frequenza di un apposito corso, nel quale vengono esposti i concetti fondamentali per una utilizzazione razionale dei prodotti fitosanitari. Nella Regione Toscana il rilascio del patentino è di competenza delle province. Pertanto chi vuole conseguire il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto (cioè il patentino) deve fare domanda alla provincia di appartenenza e seguire un corso con colloquio finale, che accerti la preparazione del candidato.
Per chi è già in possesso del patentino c’è l’obbligo del rinnovo ogni cinque anni. Tale rinnovo è subordinato a un corso di aggiornamento, che si può frequentare dopo aver fatto domanda alla Provincia di competenza.
Nell’acquistare un prodotto fitosanitario molto tossico, tossico, nocivo, il rivenditore rilascia all’agricoltore un apposito modulo sul quale viene annotato il numero del patentino di chi acquista e che, firmando, si assume la responsabilità dell’uso di quel prodotto fitosanitario.

Leggere attentamente l’etichetta è estremamente importante, in assenza di ciò non si può dire che usiamo i prodotti fitosanitari in modo razionale.
L’etichetta apposta sulle confezioni dei prodotti fitosanitari fornisce una serie di indicazioni sia di tipo tecnico-funzionale, sia di tipo normativo sull’utilizzazione a norma di legge.

  1. composizione: principio attivo e percentuale di questo nel formulato commerciale. Va detto che con lo stesso principio attivo vi sono diversi formulati commerciali che differiscono solo per la diversa percentuale e da questo possono derivare anche diverse indicazioni di legge per il loro uso.
  2. autorizzazione: qual è il provvedimento legislativo che ne permette l’utilizzazione in Italia e in quali colture ne è autorizzato l’uso.
  3. dosi di utilizzazione.
  4. caratteristiche funzionali
  5. caratteristiche intrinseche
  6. eventuali divieti (per esempio divieto di impiego in serra)
  7. fitotossicità
  8. effetti sull’ambiente
  9. informazioni per il medico

 

Oggi  la legislazione nazionale ha recepito la classificazione europea dei composti tossici e che in Italia è descritta nel DPR n.223 del 24/5/88. Tale decreto è molto importante poiché si rifà a sua volta alla classificazione esposta nell’art.2 della legge n. 256 del 29/5/74 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio dei preparati pericolosi di qualunque tipo (pitture, vernici e quant’altro). Nel citato DPR si parla di antiparassitari.

Nel DLgs n.194 del 17 marzo 1995 si introduce la dizione di “prodotto fitosanitario” e si assume la classificazione indicata nel dpr 223 del 24/5/88. Come già detto, nel D.Lgs 194/95 vengono inclusi fra i “prodotti fitosanitari” anche i formulati commerciali a base di mezzi biotecnici  o biologici.  L’Ordinanza Ministeriale n.17 del 10-6-95 chiarisce ulteriormente alcuni aspetti di questo DLgs.

Fondamentali sono anche il DM 19/5/2000 e il DM 10/7/2000 poiché ridefiniscono i residui nei prodotti agricoli eduli e il campo di utilizzazione.

Va segnalato, infine, come riferimento fondamentale, il Dpr n.290 del 23-04-01 che ridefinisce e semplifica alcune norme riguardanti i prodotti fitosanitari.

Nell’ambito della legislazione regionale va segnalata la L.R. 36/99 già citata sopra a proposito di diserbanti la L.R. 25/99 che riguarda un marchio concesso da Regione Toscana a che utilizza metodi di produzione integrata. Si vuole qui evitare di elencare poi i diversi provvedimenti di minore importanza per non dover riportare un lunghissimo elenco.

A proposito di legislazione va detto che esistono alcune problematiche tipiche del florovivaismo, soprattutto per quanto riguarda le colture su cui i p. fitosanitari sono registrati e l’ambito di utilizzazione. Spesso, infatti, i prodotti fitosanitari vengono registrati  per le colture specifiche (p.es garofano e crisantemo) e magari un altro prodotto fitosanitario, che contiene lo stesso principio attivo, viene registrato su “floricole e ornamentali”. Pertanto posso utilizzare, p.es. su Helicrisum bracteatum, solo il secondo e non il primo, sebbene la cosa sia del tutto formale e non di sostanza. Ciò dimostra, comunque, che in molti casi, basta leggere l’etichetta per evitare di andare contro la legge.