L’uso
razionale dei prodotti fitosanitari nel florovivaismo
Corretta gestione aziendale
dei prodotti fitosanitari
- Norme igieniche e di buon senso per un uso
corretto dei prodotti fitosanitari
- Vietare l’effettuazione dei trattamenti
a personale sprovvisto dell’apposito patentino.
- Curare la preparazione professionale e
monitorare lo stato di salute degli addetti ai trattamenti e di coloro
che, successivamente, devono intervenire nelle aree o nelle coltivazioni
nelle quali è stato effettuato l’intervento.
- Durante la manipolazione e la
distribuzione dei prodotti fitosanitari è opportuno non fumare.
- Durante le operazioni suddette è
assolutamente sbagliato mangiare o bere;
- è opportuno curare l’alimentazione,
evitando cibi grassi o alcool poiché affaticano il fegato e i reni, che
sono gli organi più importanti nell’eliminazione dei composti tossici.
- Il latte e l’alcool sono assolutamente
sconsigliati, specialmente in caso di intossicazione;
- Se si segue una cura con antibiotici (che
affaticano molto il fegato) è bene astenersi dall’effettuare interventi
chimici fitosanitari;
- i soggetti che hanno problemi di fegato o
di reni è bene che non effettuino trattamenti chimici;
- è assolutamente da evitare la vicinanza
di donne incinte durante i trattamenti;
- usare i dispositivi di protezione
individuale.
- Rispettare i tempi di rientro, se indicati
in etichetta, o semmai effettuare il trattamento a fine settimana, in modo
da rientrare dopo 1-2 giorni. Questo accorgimento è particolarmente
importante se si opera in serra e, prima del rientro, si deve ventilare
abbondantemente o effettuare una irrigazione sovrachioma per portare al
suolo eventuali aerosol ancora dispersi nell’aria;
- Scegliere il mezzo
di distribuzione fra quelli che diminuiscono il contatto fra l’operatore
e la soluzione antiparassitaria;
- scegliere prodotti fitosanitari poco
tossici e ricorrere a metodi di lotta integrata.
- DPI (dispositivi di protezione individuale)
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I dispositivi di protezione
individuali sono strumenti che servono ad evitare il contatto della soluzione
antiparassitaria antiparassitaria con le vie respiratorie o digestive o con la pelle. Si
riporta una breve rassegna:
- casco. È il dispositivo più
efficace per la protezione della testa dell’operatore; assicura un
contatto pressoché nullo con la cute e protegge anche le vie respiratorie
e la bocca. È concepito in modo tale che vi sia un ricambio d’aria all’interno
grazie a un motorino elettrico che fa passare l’aria in ingresso su un
filtro; è alimentato a pila o collegato al trattore. Si deve aver cura
che ci sia un buon contatto sulle spalle e che non vi siano rotture nel
punto di congiunzione fra visiera e
- maschera. Protegge il volto (in tal
caso si parla anche di pieno facciale) e di conseguenza evita il contatto
con occhi, naso, bocca.
- semimaschera.
Protegge naso e bocca. È necessario utilizzare semimaschere a tenuta e
provviste di filtro sostituibile; meglio scegliere semimaschere con due
respiratori. È assolutamente sconsigliabile l’uso di semimaschere
antipolvere.
- filtri. Esistono diversi tipi di filtro in commercio. Di solito quelli usati in agricoltura sono
contrassegnati con una sigla, per esempio A2P2 o A1P1 o A2P3. La lettera A
indica che il filtro è efficace contro vapori organici e solventi, mentre
la lettera P indica che il filtro è efficace contro polveri tossiche,
fumi, nebbie; i numeri invece indicano la capacità filtrante (1 meno
filtrante, 3 più filtrante). Naturalmente quelli con maggiore capacità
filtrante andranno utilizzati con prodotti fitosanitari più tossici o che
presentino il rischio di cancro. Vi sono
poi altri tipi di filtro, meno utilizzati in agricoltura, che servono
contro gas e vapori inorganici (Tipo B) e che servono nel caso in cui si
debbano utilizzare acidi (per esempio se si deve acidificare l’acqua
irrigua) o per l’ammoniaca (filtro tipo K). Infine esistono filtri tipo
E per anidride solforosa, che di solito non trova impiego in agricoltura.
In ogni
caso è fondamentale sostituire i filtri secondo le indicazioni del
costruttore e comunque nel caso si senta cattivo odore. Un filtro che ha accumulato più antiparassitario
del dovuto, diventa una fonte di intossicazione invece che una protezione
per l’operatore.
- occhiali.
Proteggono gli occhi nel caso in cui si utilizzi una semimaschera.
- stivali, guanti.
Devono essere integri e lavati, ancora indossati, dopo ogni intervento.
- tuta. Questo mezzo di protezione è
più importante di quanto si possa pensare, poiché le contaminazioni
tramite la via cutanea sono importanti e frequenti. È sufficiente una
tuta in cotone o in tyvek.
- cabina pressurizzata. Funzione con
lo stesso principio illustrato per il casco, isolando l’operatore dall’aria esterna, che viene introdotta solo dopo il passaggio su tre
filtri (meccanico, antipolvere, a carboni attivi.
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- Norme di immagazzinamento nell’azienda
agricola
I prodotti fitosanitari
devono essere riposti in armadietto chiuso a chiave. Tale contenitore deve
essere forato per evitare l’accumulo di vapori tossici che poi fuoriescono
all’apertura dello stesso, ancora migliore è un armadietto di metallo
elettrosaldato. L’armadietto deve essere collocato in un locale arieggiato
e, se il quantitativo detenuto in azienda è consistente, si deve anche
predisporre una ventola estrattrice che viene messa in azione automaticamente
all’apertura del locale magazzino. All’esterno del magazzino devono essere
collocati i dovuti segnali di pericolo recanti le seguenti scritte:
"ATTENZIONE SOSTANZE VELENOSE" oppure "VIETATO L’ACCESSO AL
PERSONALE NON AUTORIZZATO"
L’imprenditore agricolo ha una serie di
obblighi, non solo per quanto riguarda la detenzione in azienda dei prodotti
fitosanitari, ma anche per il loro smaltimento.
Questa materia è stata
regolata dal D.Lgs. n.22 del 5 febbraio 1997 noto anche come "Decreto
Ronchi" e da successive modifiche e integrazioni che
sono stati emanate in seguito per chiarire i punti che si prestavano a
dubbie interpretazioni. In sintesi elenchiamo i seguenti punti:
- Il decreto Ronchi definisce come
"rifiuti speciali" quelli prodotti da un’azienda,
distinguendoli dai rifiuti urbani che vengono prodotte dalle abitazioni
civili ,e stabilisce come devono essere smaltiti.
- Si distingue fra rifiuti speciali
"pericolosi" e "non pericolosi".
- Se l’azienda smaltisce rifiuti
pericolosi, scatta l’obbligo di tenere una tenuta di carico e scarico su
un apposito registro vidimato.
- All’epoca della pubblicazione del DL
22/97 i contenitori vuoti di antiparassitari erano considerati rifiuti
pericolosi. Successivamente si è chiarito che i contenitori vuoti di
antiparassitari, se opportunamente risciacquati (e quindi bonificati) sono
da considerarsi rifiuti speciali "non pericolosi".
- Se invece si smaltiscono contenitori con
residui di fitofarmaci, tali rifiuti sono da considerarsi rifiuti speciali
pericolosi e devono essere smaltiti con gli obblighi che ne derivano.
- I rifiuti speciali devono essere raccolti
in appositi contenitori e non devono essere mescolati (p.es. mescolando
contenitori di fitofarmaci con sacchetti di concime)
- È vietato disperderli, anche se vengono
dispersi all’interno dell’azienda.
- Si possono stoccare in azienda fino a 20
metri cubi di rifiuti speciali (comprendendo materie plastiche di
copertura delle serre, sacchetti di concime, contenitori di fitofarmaci).
- I rifiuti speciali possono essere detenuti
in azienda per 1 anno.
- I rifiuti speciali devono essere smaltiti
solo presso aziende autorizzate e tali aziende, all’atto del ritiro,
devono rilasciare una copia del "formulario" nel quale vengono
descritti i rifiuti smaltiti. Il formulario è il documento di trasporto
dei rifiuti speciali. È possibile trasportare fino a 30 kg di rifiuti
speciali al giorno senza formulario, il quale verrà poi rilasciato dalla
ditta ricevente.
- Il formulario deve essere conservato in
azienda per cinque anni.
- Ecocentro mobile: la ditta di smaltimento
organizza un punto di raccolta dove le aziende agricole portano i rifiuti
speciali. Ovviamente si tratta di un metodo di raccolta che si applica per
piccoli quantitativi, poiché, come già detto, si possono trasportare
fino a 30 kg di rifiuti speciali. Alla consegna l’agricoltore dovrà
richiedere il rilascio del formulario.
- Mezzi e
metodi
innovativi di distribuzione
Per quanto riguarda questo
argomento si riportano solo le tecnologie più innovative, che possono
essere utilizzate nel florovivaismo con successo per un minore impatto sugli
operatori e sull’ambiente.
- Per quanto riguarda la distribuzione in
pieno campo vi sono diverse tecnologie che sostanzialmente evitano
l’effetto deriva. È fondamentale a questo scopo la scelta di appositi ugelli
e apposita attrezzatura con ingresso di aria mista alla soluzione. Ciò
consente una minore dispersione della soluzione, con evidenti vantaggi
economici e ambientali.
- Ci sono dei dispositivi (denominati
genericamente "fogger") che realizzano una distribuzione
di soluzione antiparassitaria, a volume basso o ultra basso, senza
l’intervento diretto dell’operatore. Con queste macchine basta
preparare la soluzione concentrata e, una volta impostate, distribuiscono
l’antiparassitario in serra autonomamente. Si tratta di dispositivi che
producono un aerosol con goccioline molto piccole (dell’ordine dei
micron) il quale ha il vantaggio di distribuirsi molto bene anche
all’interno della vegetazione, cosicché si riesce a raggiungere i
parassiti molto meglio che con i metodi tradizionali. Inoltre c’è il
vantaggio di un notevole abbattimento nei quantitativi di prodotto
commerciale distribuito (nomi commerciali: toko-jet, motan, puls-fog).
- Vi sono anche dispositivi che permettono
la distribuzione di goccioline cariche elettrostaticamente e queste
coprono la superficie fogliare molto meglio di goccioline neutre.
- Una altra modalità di distribuzione,
utilizzabile sia in serra, sia in pieno campo, è quella di utilizzare
l’impianto fertirriguo, avendo cura di stabilire quanta soluzione
deve arrivare a ogni vaso. Le applicazioni su Poinsettia pulcherrima hanno
conseguito ottimi risultati. Questo metodo può essere utilizzato solo con
antiparassitari molto sistemici, che come già detto, sono quasi tutti
acropeti, pertanto si utilizza con buone possibilità di successo. I
vantaggi sono evidenti poiché non si ha diffusione nell’ambiente di
goccioline di fitofarmaco e, se il volume per pianta è calcolato
opportunamente, non si ha diffusione nell’acqua di scolo dal bancale o
dall’appezzamento. Alcuni principi attivi, poi, distribuiti con questo
metodo, proteggono la pianta per un periodo molto più lungo che col
metodo spray tradizionale.
- Una tecnica simile viene utilizzata per le
alberature con la cosiddetta endoterapia, cioè l’immissione di
soluzione insetticida nello xilema dell’albero attraverso una flebo o
attraverso una apposita attrezzatura che inietta a pressione o a
micropressione o ancora tramite capsule con ago.
- Valutazione dei rischi di esposizione ai
prodotti fitosanitari
Ogni imprenditore,compreso
l’imprenditore agricolo, ha l’obbligo, ai sensi del DL 626/94, di
redigere un piano aziendale di prevenzione dei rischi, composto
essenzialmente di due parti: la valutazione dei rischi e le misure per
ridurre o eliminare i rischi. Nel redigere tale piano di prevenzione, si
deve tener conto anche del rischio derivante dall’uso dei prodotti
fitosanitari.
La valutazione dei rischi
è un obbligo del datore di lavoro (anche di quello delle aziende familiari,
se hanno dipendenti anche a tempo determinato) e, quando è prevista la
sorveglianza sanitaria dei lavoratori, deve essere effettuata con l'ausilio
del "medico competente" (spetta al datore di lavoro nominarlo),
oltre che con il rappresentante del servizio di prevenzione e protezione,
quando questa funzione non è svolta direttamente dal datore di lavoro, così
come previsto dal D.Lgs. 626/94 per le aziende agrarie che occupano fino a
un numero massimo di 10 dipendenti fissi e previa consultazione del
"Rappresentante della sicurezza". La sorveglianza sanitaria
obbligatoria in agricoltura, anche per la esposizione a prodotti
fitosanitari, è richiesta dalla contrattazione di lavoro collettiva e, più
specificatamente, dai contratti integrativi provinciali, oltre che dal D.Lgs.
277/91 nei casi di lavoratori esposti al rumore.
Per valutare il rischio
conseguente l'impiego di prodotti fitosanitari, dovranno essere presi in
esame i fattori di rischio che entrano in gioco in questo lavoro, quali:
- Eventuali conseguenze di incauta
manipolazione dei preparati commerciali impiegati e conseguenti rischi
evidenziati in etichetta, con i simboli di pericolo specificati e con le
frasi di rischio.
- la contaminazione accidentale conseguente
a una mancata custodia dei p.f.;
- la contaminazione dovuta a scarsa
protezione durante l’intervento;
- il rischio di incendio (peraltro di
solito, basso).
Non c’è alcun
"rischio biologico" nell’utilizzazione di antiparassitari
biologici, poiché si tratta di microrganismi assolutamente innocui per
l’uomo.
In linea di massima, nel
compilare il piano di sicurezza per l’azienda basta tenere presente le misure
preventive sopra elencate in fatto di norme igieniche, scelta dei mezzi tecnici,
scelta dell’antiparassitario, uso di D.P.I., formazione degli addetti
all’uso dei prodotti fitosanitari, stoccaggio dei p.f., smaltimento e, se del
caso, renderle obbligatorie in azienda.
Nella realtà agricola italiana non
c’è mai stato uno strumento di controllo nell’uso in azienda degli
antiparassitari, cioè ognuno, una volta acquistato un qualunque formulato
commerciale, ne fa l’uso agricolo che ritiene più appropriato.
Nel 1988 venne emanato il DPR 236/88 che imponeva alle aziende agricole la
detenzione e la compilazione del "quaderno di campagna" cioè un
registro vidimato dalla USL o dall’Ufficio di registro dove si annotava
carico e scarico dei presidi sanitari (così si definivano all’epoca i
prodotti fitosanitari). Questa norma non è mai stata applicata a causa di
continue proroghe chieste dalle organizzazioni agricole di categoria.
Nell’aprile 2001 è stato pubblicato il DPR
290 che impone l’uso del "registro dei trattamenti"
in luogo del quaderno di campagna. Il registro
dei trattamenti deve riportare solo l’utilizzazione dei
prodotti fitosanitari acquistati e non deve essere vidimato da alcun Ente
pubblico. Si deve annotare: data del trattamento, coltura, estensione, fase
fenologica della coltura, avversità, nome del prodotto fitosanitario e
quantità utilizzata. Nel DPR 290 non è chiaro se l’obbligo di annotazione
riguarda solo i prodotti fitosanitari molto tossici, tossici, nocivi o se
riguarda tutti i prodotti fitosanitari.
Si tratta di una autorizzazione all’acquisto e all’utilizzazione di
prodotti fitosanitari molto tossici, tossici, nocivi. Viene rilasciato dagli
organi competenti solo dopo la frequenza di un apposito corso, nel quale
vengono esposti i concetti fondamentali per una utilizzazione razionale dei
prodotti fitosanitari. Nella Regione Toscana il rilascio del patentino è di
competenza delle province. Pertanto chi vuole conseguire il rilascio
dell’autorizzazione all’acquisto (cioè il patentino) deve fare domanda
alla provincia di appartenenza e seguire un corso con colloquio finale, che
accerti la preparazione del candidato.
Per chi è già in possesso del patentino c’è l’obbligo del rinnovo
ogni cinque anni. Tale rinnovo è subordinato a un corso di aggiornamento, che
si può frequentare dopo aver fatto domanda
alla Provincia di competenza.
Nell’acquistare un prodotto fitosanitario molto tossico, tossico, nocivo, il
rivenditore rilascia all’agricoltore un apposito modulo sul quale viene
annotato il numero del patentino di chi acquista e che, firmando, si assume la
responsabilità dell’uso di quel prodotto fitosanitario.
Leggere attentamente l’etichetta è
estremamente importante, in assenza di ciò non si può dire che usiamo i
prodotti fitosanitari in modo razionale.
L’etichetta apposta sulle confezioni dei prodotti fitosanitari fornisce una
serie di indicazioni sia di tipo tecnico-funzionale, sia di tipo normativo
sull’utilizzazione a norma di legge.
- composizione: principio attivo e percentuale
di questo nel formulato commerciale. Va detto che con lo stesso principio
attivo vi sono diversi formulati commerciali che differiscono solo per la
diversa percentuale e da questo possono derivare anche diverse indicazioni
di legge per il loro uso.
- autorizzazione: qual è il provvedimento
legislativo che ne permette l’utilizzazione in Italia e in quali colture
ne è autorizzato l’uso.
- dosi di utilizzazione.
- caratteristiche funzionali
- caratteristiche intrinseche
- eventuali divieti (per esempio divieto di
impiego in serra)
- fitotossicità
- effetti sull’ambiente
- informazioni per il medico
Oggi
la legislazione nazionale ha recepito la classificazione
europea dei composti tossici e che in Italia è descritta nel DPR n.223 del
24/5/88. Tale decreto è molto importante poiché si rifà a sua volta alla
classificazione esposta nell’art.2 della legge n. 256 del 29/5/74 sulla
classificazione, etichettatura e imballaggio dei preparati pericolosi di
qualunque tipo (pitture, vernici e quant’altro). Nel citato DPR si parla di
antiparassitari.
Nel
DLgs n.194 del 17 marzo 1995 si introduce la dizione di “prodotto
fitosanitario” e si assume la classificazione indicata nel dpr 223 del
24/5/88. Come già detto, nel D.Lgs 194/95 vengono inclusi fra i “prodotti
fitosanitari” anche i formulati commerciali a base di mezzi biotecnici
o biologici. L’Ordinanza
Ministeriale n.17 del 10-6-95 chiarisce ulteriormente alcuni aspetti di questo
DLgs.
Fondamentali
sono anche il DM 19/5/2000 e il DM 10/7/2000 poiché ridefiniscono i residui nei
prodotti agricoli eduli e il campo di utilizzazione.
Va
segnalato, infine, come riferimento fondamentale, il Dpr n.290 del 23-04-01 che
ridefinisce e semplifica alcune norme riguardanti i prodotti fitosanitari.
Nell’ambito
della legislazione regionale va segnalata la L.R. 36/99 già citata sopra a
proposito di diserbanti la L.R. 25/99 che riguarda un marchio concesso da
Regione Toscana a che utilizza metodi di produzione integrata.
Si
vuole qui evitare di elencare poi i diversi provvedimenti di minore importanza
per non dover riportare un lunghissimo elenco.
A
proposito di legislazione va detto che esistono alcune problematiche tipiche del
florovivaismo, soprattutto per quanto riguarda le colture su cui i p.
fitosanitari sono registrati e l’ambito di utilizzazione. Spesso, infatti, i
prodotti fitosanitari vengono registrati per
le colture specifiche (p.es garofano e crisantemo) e magari un altro prodotto
fitosanitario, che contiene lo stesso principio attivo, viene registrato su
“floricole e ornamentali”. Pertanto posso utilizzare, p.es. su Helicrisum
bracteatum, solo il secondo e non il primo, sebbene la cosa sia del tutto
formale e non di sostanza. Ciò dimostra, comunque, che in molti casi, basta
leggere l’etichetta per evitare di andare contro la legge.